Legislatura: 17Seduta di annuncio: 846 del 01/08/2017
Primo firmatario: SCOTTO ARTURO
Gruppo: ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA
Data firma: 01/08/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma NICCHI MARISA ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 01/08/2017 BOSSA LUISA ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 01/08/2017 CIMBRO ELEONORA ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 01/08/2017 MELILLA GIANNI ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 01/08/2017 ALBINI TEA ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 01/08/2017 CAPODICASA ANGELO ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 01/08/2017 LACQUANITI LUIGI ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 01/08/2017 DURANTI DONATELLA ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 01/08/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 01/08/2017 DE VINCENTI CLAUDIO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (COESIONE TERRITORIALE)
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 01/08/2017
ACCOLTO IL 01/08/2017
PARERE GOVERNO IL 01/08/2017
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 01/08/2017
CONCLUSO IL 01/08/2017
La Camera,
premesso che:
la legge n. 240 del 2010 ha introdotto il sistema dei costi standard all'interno del sistema universitario italiano, quale criterio per definire il riparto delle risorse del fondo per il finanziamento ordinario tra gli atenei aventi diritto;
la legge n. 240 del 2010 attribuiva una delega al Governo in materia di costi standard, delega effettivamente esercitata con il decreto legislativo n. 49 del 2012;
la sentenza n. 104 del 2017 ha dichiarato incostituzionali gli articoli 8 e 10, comma 1, del suddetto decreto legislativo e a seguito di tale declaratoria di illegittimità è scaturita la necessità di intervenire con legge per regolare la materia dei costi standard per gli atenei universitari, al quale l'articolo 12 del presente decreto-legge ha dato risposta;
i criteri di calcolo dei costi standard, se non adeguatamente ponderati e calibrati, rischiano di danneggiare i piccoli atenei universitari nell'accesso alle risorse del fondo per il finanziamento ordinario;
nelle piccole università, infatti, la probabilità di saturare le classi di studio con un numero adeguato di studenti è più bassa che nei grandi atenei, creando, così, una consistente sperequazione. È inoltre doveroso considerare che gli atenei con meno di 10.000 studenti costano, nel totale, poco più del 10 per cento dell'intero fondo per il finanziamento ordinario e, in numero, sono più del 30 per cento di tutti gli atenei;
la maggior parte dei piccoli atenei hanno residenza proprio nelle regioni del sud Italia, ed un sistema di riparto delle risorse statali che si rivelasse punitivo nei confronti delle piccole università, si tradurrebbe di fatto in danno avvertito soprattutto dal Meridione,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità nell'ambito della definizione dei parametri e dei criteri di calcolo necessari a determinare i costi standard degli atenei universitari, di individuare ulteriori strumenti di ponderazione e perequazione al fine di tutelare le piccole università.
9/4601/17. (Testo modificato nel corso della seduta) Scotto, Nicchi, Bossa, Cimbro, Melilla, Albini, Capodicasa, Lacquaniti, Duranti.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):universita'