Legislatura: 17Seduta di annuncio: 813 del 14/06/2017
Primo firmatario: VERINI WALTER
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 14/06/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BAZOLI ALFREDO PARTITO DEMOCRATICO 14/06/2017 ROSSOMANDO ANNA PARTITO DEMOCRATICO 14/06/2017 PALESE ROCCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 14/06/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 14/06/2017 FERRI COSIMO MARIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
ACCOLTO IL 14/06/2017
PARERE GOVERNO IL 14/06/2017
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 14/06/2017
CONCLUSO IL 14/06/2017
La Camera,
premesso che:
la riforma disciplina, in via ordinaria, la partecipazione al dibattimento a distanza degli imputati, che si trovano in stato di detenzione, per i delitti di promozione e direzione di associazione mafiosa ovvero di associazione con finalità di terrorismo o finalizzata al traffico di stupefacenti;
la presenza in udienza è comunque disposta dal giudice anche su istanza della parte quando ritenuto necessario e nel luogo da cui avviene il collegamento a distanza è assicurata la presenza del difensore nonché, in ogni caso la possibilità di colloquiare riservatamente con il difensore medesimo;
dopo un anno dalla pubblicazione della presente legge, le disposizioni in esame entreranno in vigore anche quando si proceda nei confronti di persone che si trovano in stato di detenzione imputate dei gravi delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis e 407, lettera a) del codice di procedura penale;
le norme in esame quindi entrano in vigore esclusivamente con riguardo ai processi per i delitti a carico di soggetti accusati di essere promotori e dirigenti di associazioni criminali con finalità mafiose e terroristiche;
il tempo di un anno perché la riforma entri a pieno in vigore, con riguardo a tutti i processi che presentano analoghe esigenze di sicurezza e tutela di ordine pubblico, in relazione alla gravità dei reati, è sufficientemente ampio per verificare gli effetti della modifica legislativa, anche con riguardo alla sue concrete applicazioni giurisprudenziali, circa il ragionevole bilanciamento delle esigenze di sicurezza e dei principi regolatori del processo e dei diritti della difesa, posti a fondamento della scelta legislativa;
ritenuto, pertanto, che il Governo assicuri un monitoraggio sin dalle prime applicazioni della legge al fine di verificare l'adeguatezza delle scelte compiute e che su di esse il Ministro della Giustizia in sede di relazione annuale riferisca al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correttivi ove necessari ad evitare ogni rischio di vulnerabilità delle garanzie riconosciute agli imputati,
impegna il Governo
a predisporre, sin da subito, un adeguato e puntuale monitoraggio dell'applicazione delle disposizioni in tema di partecipazione a distanza al dibattimento, degli imputati per i delitti di promozione e direzione di associazione mafiosa ovvero di associazione con finalità di terrorismo o finalizzata al traffico di stupefacenti, che si trovino in stato di detenzione, al fine di valutare tempestivamente l'adeguatezza della riforma sul piano del corretto bilanciamento delle esigenze di sicurezza e dei principi regolatori del processo penale e del diritto di difesa dell'imputato.
9/4368/23. Verini, Bazoli, Rossomando, Palese.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):traffico di stupefacenti
diritti della difesa
mafia