ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04307/009

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 477 del 24/05/2011
Firmatari
Primo firmatario: GIULIETTI GIUSEPPE
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 25/05/2011


Stato iter:
25/05/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 24/05/2011
Resoconto GIULIETTI GIUSEPPE MISTO
 
PARERE GOVERNO 25/05/2011
Resoconto GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 25/05/2011
Resoconto GIACHETTI ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto COMPAGNON ANGELO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 24/05/2011

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 25/05/2011

PARERE GOVERNO IL 25/05/2011

DISCUSSIONE IL 25/05/2011

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/05/2011

CONCLUSO IL 25/05/2011

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4307/9
presentato da
GIUSEPPE GIULIETTI
testo di
mercoledì 25 maggio 2011, seduta n.478

La Camera,
premesso che:
all'articolo 4 del decreto legge in esame è stata disposta la possibilità di rilasciare, agli operatori di rete radiotelevisivi, i diritti d'uso relativi alle frequenze nella banda 174 - 230 Mhz;
le diffusioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale, secondo lo standard DAB/DMB, utilizzano, come è noto sulla base dei parametri, requisiti e condizioni indicati nell'articolo 24 della legge 3 maggio 2004, n.112, nonché dall'articolo 2-bis della legge 20 marzo 2001, n. 66, e regolamentate dalla delibera 664/09/CONS del 26 novembre 2009 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la medesima porzione di spettro elettromagnetico (banda 174-230 Mhz);
le diffusioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale, secondo lo standard DAB / DMB, utilizzano, come è noto, sulla base dei parametri, requisiti e condizioni indicati nell'articolo 24 della legge 3 maggio 2004, n. 112, nonché nell'articolo 2-bis del decreto-legge 23 gennaio 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e regolamentate dalla delibera 664/09/CONS del 26 novembre 2009 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la medesima porzione di spettro elettromagnetico (banda 174 - 230 Mhz);
è necessario promuovere e sostenere l'avvio delle diffusioni radiofoniche in tecnica digitale come naturale evoluzione di questo importante medium, garantendo gli investimenti e l'attività degli editori radiofonici privati, degli operatori di rete radiofonici e quelli della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo;
la transizione alle tecnologie digitali deve avvenire senza alcuna discriminazione tra le diverse piattaforme diffusive ed i relativi standard tecnici;
l'attuazione del predetto articolo 4 - in assenza di criteri di proporzionalità e ragionevolezza, nonché di opportune cautele di bilanciamento tra le esigenze di spettro degli operatori televisivi e i diritti delle imprese e degli operatori di rete radiofonici - potrebbe tradursi in un grave danno nei confronti dei soggetti ultimi citati ed in particolare nei confronti delle prospettive di sviluppo delle trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale,

impegna il Governo:

ed in particolare il competente Ministero per lo sviluppo economico, a salvaguardare, dando attuazione alle disposizioni previste dall'articolo 4, le legittime aspettative delle imprese radiofoniche e degli operatori di rete radiofonici, nonché le relative attività in tecnica digitale in atto e gli investimenti da questi ultimi già effettuati, assicurando che le frequenze necessarie per l'avvio delle diffusioni radiofoniche in tecnica digitale siano, a tal fine, effettivamente preservate e rese disponibili per il rilascio dei diritti d'uso in capo agli operatori di rete radiofonici autorizzati ed alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, in conformità alle disposizioni regolamentari emanate in materia dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

a favorire il rapido avvio e sviluppo delle diffusioni radiofoniche in tecnica digitale in ambito nazionale e locale procedendo al sollecito rilascio dei diritti d'uso definitivi agli operatori di rete autorizzati, alle condizioni previste dal predetto regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
9/4307/9. Giulietti.