ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04086/093

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 440 del 25/02/2011
Firmatari
Primo firmatario: CICCANTI AMEDEO
Gruppo: UNIONE DI CENTRO
Data firma: 25/02/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MEREU ANTONIO UNIONE DI CENTRO 25/02/2011


Stato iter:
25/02/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO GOVERNO 25/02/2011
Resoconto GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 25/02/2011
Resoconto CICCANTI AMEDEO UNIONE DI CENTRO
 
PARERE GOVERNO 25/02/2011
Resoconto GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 25/02/2011

NON ACCOLTO IL 25/02/2011

PARERE GOVERNO IL 25/02/2011

APPROVATO IL 25/02/2011

CONCLUSO IL 25/02/2011

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4086/93
presentato da
AMEDEO CICCANTI
testo di
venerdì 25 febbraio 2011, seduta n.440

La Camera,
premesso che:
nelle disposizioni recate dal comma 61 dell'articolo 2, in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente con l'articolo 2935 del codice civile, si prevede che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa;
per effetto di tale norma, che stravolge la sentenza della Cassazione (n. 24418 del 2 dicembre 2010) che aveva sancito definitivamente il diritto dei correntisti a farsi restituire tutte le somme illegittimamente addebitate dalle banche su conti correnti tutelando le vittime dell'anatocismo, moltissime aziende rischiano il fallimento e i cittadini di perdere denaro e cause già avviate e dove si aveva la certezza della vittoria;
la citata sentenza della Cassazione aveva affermato il principio della prescrizione decennale per richiedere la restituzione degli interessi sugli interessi ingiustamente pretesi dalle banche, a partire dal giorno della chiusura del conto corrente. Con il decreto-legge in esame, invece, si sancisce l'impossibilità di pretesa per tutti i riconoscimenti maturati prima del 2000, cancellando di fatto tutte le sentenze di restituzione degli interessi da parte delle banche tra il 1990 e il 2000;
la modifica introdotta dal Governo precisa solo che si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a rivedere la disposizione richiamata in premessa, che stravolge la sentenza della Cassazione che aveva sancito definitivamente il diritto dei correntisti (imprese e cittadini comuni) a farsi restituire tutte le somme illegittimamente addebitate dalle banche su conti correnti tutelando le vittime dell'anatocismo.
9/4086/93. Ciccanti, Mereu.