ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04086/199

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 440 del 25/02/2011
Firmatari
Primo firmatario: RUBINATO SIMONETTA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 25/02/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FOGLIARDI GIAMPAOLO PARTITO DEMOCRATICO 25/02/2011


Stato iter:
25/02/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 25/02/2011
GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 25/02/2011

ACCOLTO IL 25/02/2011

PARERE GOVERNO IL 25/02/2011

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/02/2011

CONCLUSO IL 25/02/2011

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4086/199
presentato da
SIMONETTA RUBINATO
testo di
venerdì 25 febbraio 2011, seduta n.440

La Camera,
premesso che:
il comma 4-undecies dell'articolo 2 del provvedimento in esame reca disposizioni relative all'autotrasporto di merci, introducendo una novella ai commi 14 e 15 dell'articolo 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, relativi ai casi di violazione delle norme di cui ai commi 7, 8, 9, 13 e 13-bis del citato articolo 83-bis: si tratta di disposizioni che individuano i contenuti essenziali del contratto di trasporto di merci su strada e le irregolarità che derivano dalla mancata previsione, nel contratto, di tali contenuti essenziali, nonché le ipotesi di ritardato pagamento del corrispettivo al vettore da parte del committente, cui conseguono a legislazione vigente la sanzione dell'esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonché la sanzione dell'esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge;
le disposizioni del testo in esame stabiliscono, che in tali fattispecie, sia pubblicato sul sito internet dell'autorità competente ad irrogare le sanzioni «un elenco contenente le sole informazioni necessarie per l'identificazione dei destinatari delle sanzioni e per l'individuazione del periodo di decorrenza delle stesse» «ai fini della relativa conoscenza e per l'adozione degli eventuali specifici provvedimenti da parte degli enti e delle amministrazioni preposti alla verifica del rispetto delle sanzioni stesse»;
in sostanza, secondo la lettera b) del comma 4-undecies, le autorità competenti per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 14 dell'articolo 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 - e quindi l'Agenzia delle entrate, per l'esclusione dai benefici finanziari e fiscali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'esclusione dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini dell'adozione dei provvedimenti in materia previdenziale, il Ministero dello sviluppo economico, per l'esclusione dai benefici finanziari -, potranno pubblicare su internet i dati personali di chi abbia violato le predette disposizioni in materia di autotrasporto di merci;
la norma in questione solleva l'annosa questione del raccordo necessario tra le esigenze di trasparenza della pubblica amministrazione con quelle di protezione della sfera individuale, risolvendola a pieno favore della prima per ragioni di interesse generale;
la legislazione sulla tutela dei dati personali, raccolta nel Codice della privacy (decreto legislativo n. 196 del 2003), ha reso compatibili le fondamentali esigenze di trasparenza - in particolare della pubblica amministrazione - con quelle di protezione della sfera individuale della persona;
in particolare, in considerazione delle peculiari finalità di pubblico interesse perseguite dai soggetti pubblici, il Codice della privacy sottopone il trattamento dei dati personali da essi effettuato a una disciplina giuridica distinta rispetto a quella dettata per il trattamento di tali dati da parte dei soggetti privati;
secondo il Codice della privacy, la pubblicazione di dati personali da parte di soggetti pubblici - e quindi la comunicazione e la diffusione di tali dati - è ammessa «unicamente quando siano previste da una norma di legge o di regolamento»; in sostanza, la pubblicazione di dati personali da parte di soggetti pubblici è legittima quando vi sia una norma specifica che la autorizzi;
l'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, come modificato dalla legge n. 413 del 1991 e dal decreto-legge n. 112 del 2008, consente al comma 6 di dare pubblicità alle dichiarazioni dei redditi prevedendo che annualmente l'amministrazione finanziaria provveda a formare, secondo i termini e le modalità da essa stessa fissati anno per anno con apposito decreto, l'elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi e l'elenco nominativo dei soggetti che esercitano imprese commerciali, arti e professioni, e che tali elenchi siano «depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i comuni interessati» per la visione ed estrazione di copia degli stessi secondo la disciplina in materia di accesso;
inoltre il medesimo articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 al comma 6-bis stabilisce che, fuori dei casi previsti dal comma 6, «la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro», con la possibilità di aumentare la sanzione sino al triplo in ragione delle condizioni economiche del contravventore;
l'obbligo di «concorrere alle spese pubbliche in ragione della [propria] capacità contributiva» sancito dall'articolo 53 della Costituzione è fondamento sostanziale del dovere tributario e del criterio di giustizia nella creazione e ripartizione dei tributi, che si collega all'inderogabile dovere di solidarietà politica, economica e sociale, delineato dagli articoli 2 e 4 della Costituzione;
a livello di legislazione generale con la legge n. 241 del 1990 è stata operata dal legislatore una scelta di fondo a favore della trasparenza della pubblica amministrazione, scelta che soprattutto in materia fiscale può costituire un deterrente all'evasione fiscale e così favorire che l'obbligo di pagare le imposte in ragione della propria capacità contributiva sia equamente ripartito tra tutti i cittadini;
in considerazione dell'attuale forte criticità dello stato dei conti pubblici e dell'elevata pressione fiscale che grava sui contribuenti leali - sia persone fisiche, sia giuridiche -, in un momento in cui la stessa opinione pubblica sembra avere maturato una maggiore sensibilità sulla necessità che tutti adempiano al dovere fiscale e sul fatto che i grandi evasori minano l'interesse generale della comunità, appare opportuno non privare la lotta all'evasione fiscale del contributo che può venirle dal timore della riprovazione sociale dei consociati;
in tal senso si è espressa infatti l'opinione pubblica in occasione di un recente grave fatto di evasione fiscale accertato in provincia di Treviso a carico di un soggetto che non presentava da anni alcuna dichiarazione dei redditi, al quale è garantito l'anonimato dalle vigenti disposizioni, nonostante sia indagato anche penalmente, essendogli contestata un'evasione fiscale per oltre 16 milioni di euro e l'intestazione di beni immobili di lusso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di disporre, con una disciplina normativa specifica, una maggiore trasparenza in materia fiscale, prevedendo che annualmente l'amministrazione finanziaria provveda a formare, oltre all'elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi e all'elenco nominativo dei soggetti che esercitano imprese commerciali, arti e professioni, anche l'elenco dei soggetti a carico dei quali sia accertata un'evasione di considerevole gravità, tale da configurare reato;
a prevedere a tal fine che tale pubblicità avvenga mediante pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle entrate di un elenco contenente le informazioni necessarie per l'identificazione dei destinatari e delle sanzioni conseguenti a fattispecie di evasione di considerevole gravità, tale da configurare reato;
a disporre in tali fattispecie che la pubblicazione sia consentita in ogni caso dal momento dell'adozione del provvedimento di rinvio a giudizio in sede penale;
a disporre modalità di maggiore trasparenza anche per la pubblicazione delle sentenze in sede di giurisdizione tributaria e dell'esito in sede amministrativa dei concordati in adesione;
a disporre che con le medesime modalità sia successivamente pubblicato l'esito definitivo dell'accertamento, anche quando sia favorevole al contribuente, in sede amministrativa, tributaria o penale.
9/4086/199. (Testo modificato nel corso della seduta).Rubinato, Fogliardi.