Legislatura: 16Seduta di annuncio: 440 del 25/02/2011
Primo firmatario: FLUVI ALBERTO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 25/02/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 25/02/2011 GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ACCOLTO IL 25/02/2011
PARERE GOVERNO IL 25/02/2011
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/02/2011
CONCLUSO IL 25/02/2011
La Camera,
premesso che:
nel presente provvedimento si prevede che, con riguardo alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, l'articolo 2935 del codice civile si debba interpretare nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa;
in conseguenza di questa disposizione, i termini di prescrizione per fare causa alle banche responsabili di aver fatto pagare ai clienti interessi indebiti si accorceranno drasticamente;
la decorrenza di tali termini, infatti, avrà inizio non nel momento in cui si chiude il conto corrente (principio stabilito dalla Corte di cassazione) ma in quello in cui viene addebitata al correntista la capitalizzazione degli interessi;
la previsione rischia di tradursi in una ingiusta penalizzazione per i clienti,
impegna il Governo
a provvedere affinché la disposizione non si traduca in una sostanziale sanatoria per le banche.
9/4086/196. Fluvi.