ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04086/146

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 440 del 25/02/2011
Firmatari
Primo firmatario: BOSSA LUISA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 25/02/2011


Stato iter:
25/02/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 25/02/2011
GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 25/02/2011

PARERE GOVERNO IL 25/02/2011

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/02/2011

CONCLUSO IL 25/02/2011

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4086/146
presentato da
LUISA BOSSA
testo di
venerdì 25 febbraio 2011, seduta n.440

La Camera,
premesso che:
la Costituzione, all'articolo 2, sancisce che «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale»;
l'articolo 32 della Costituzione pone la salute come diritto sia individuale che collettivo e stabilisce la gratuità delle prestazioni a sua garanzia;
sulla base di ciò, è legittimo affermare che i servizi sociali, intesi come insieme di interventi finalizzati a superare una condizione di mancanza di benessere sociale, assumono rilevanza costituzionale;
la legittimità di tale allocazione trova conferma nell'articolo 128 del decreto legislativo n. 112 del 1998 concernente il «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali»;
la dignità di servizio pubblico indispensabile viene anche individuata nel decreto ministeriale del 28 maggio 1993 che elenca tra i servizi pubblici indispensabili, con la competenza delle amministrazioni provinciali, i servizi di assistenza all'infanzia abbandonata, ai ciechi ed ai sordomuti;
sono indispensabili quei servizi che, secondo il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, debbono essere forniti obbligatoriamente dalle amministrazioni locali nonché le somme necessarie per assicurare i servizi pubblici indispensabili, in caso di dissesto finanziario non possono essere assoggettate ad esecuzione forzata;
la legge n. 328 del 2000 ha, inoltre, affidato la responsabilità di erogazione dei servizi sociali ai comuni, rispetto a quanto previsto nel decreto legislativo n. 112 del 1998 e nel decreto ministeriale di individuazione dei servizi pubblici indispensabili del 1993;
a questo punto è lecito affermare che i servizi sociali sono servizi indispensabili e inalienabili e pertanto rientrano in una funzione pubblica di esercizio dei diritti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di qualificare i servizi sociali come servizi indispensabili dei comuni, operando una modifica del decreto ministeriale del 28 maggio 1993, inserendovi anche i servizi di cui all'articolo 2 della legge n. 328 del 2000 e dell'articolo 128 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112, affinché sia, oltretutto, scongiurata la possibilità di pignorare le risorse destinate a finanziare tali servizi, visto che oggi, il comune in difficoltà si vede costretto a non poterli pagare in quanto destinatario di decreti ingiuntivi che gli bloccano il bilancio.
9/4086/146. Bossa.