Legislatura: 17Seduta di annuncio: 643 del 28/06/2016
Primo firmatario: KRONBICHLER FLORIAN
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 28/06/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 28/06/2016 SCOTTO ARTURO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 28/06/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 28/06/2016 BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
NON ACCOLTO IL 28/06/2016
PARERE GOVERNO IL 28/06/2016
RESPINTO IL 28/06/2016
CONCLUSO IL 28/06/2016
La Camera,
premesso che:
l'offerta di prodotti finanziari, spesso su scala globale, si è consolidata e si è diffusa anche tra le categorie di soggetti in precedenza poco avvezzi ad operazioni di investimento, non è di pari passo cresciuta la conoscenza da parte dei risparmiatori delle regole, delle caratteristiche e dei rischi connessi alle diverse tipologie di investimento molto spesso complessi e di difficile comparazione;
le conseguenze dell'assunzione di rischi imprevisti e di perdite da parte dei consumatori può essere devastante dato che gli investimenti spesso costituiscono il fulcro dei risparmi di una vita;
è pertanto diventato prioritario migliorare la qualità e la comprensibilità di tutte le informazioni fornite ai consumatori al momento dell'analisi da parte loro di eventuali investimenti;
con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 1, Capo I-Bis, Articolo 120 quaterdecies, rubricato «Finanziamento denominati in valuta estera», dello schema di decreto legislativo n. 256 che ha recentemente acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e che disciplina l'offerta di contratti di credito in valuta estera prevedendo che il consumatore abbia in qualsiasi momento e in determinate condizioni il diritto di convertire il contratto di credito in una valuta alternativa, non si è scelta la strada di prevedere l'obbligo di inserire nel contratto di finanziamento in valuta alcuni meccanismi volti a limitare il rischio di cambio a cui il consumatore può essere esposto, con la conseguenza di far conflagrare il sistema finanziario di altri Paesi membri dell'Unione europea così come avvenuto in passato anche in Italia;
inoltre, nel 2011 lo European Systemic Risk Board ha adottato una raccomandazione sui finanziamenti in valuta estera (CERS/2011/1) al fine di prevenire una serie di rischi manifestatesi in alcuni paesi dell'Unione europea. Tra gli accorgimenti raccomandati agli Stati membri vi è quello di richiedere agli intermediari finanziari di attirare l'attenzione della clientela sui rischi tipicamente connessi a questa tipologia di operazioni, con specifico riguardo a possibili oscillazioni sfavorevoli del tasso di cambio e di quello di interesse, fornendole esemplificazioni utili per comprendere il possibile impatto di tali rischi sulle somme che la stessa dovrà ripagare. Tale sollecitazione non è rintracciabile all'interno della disposizione di cui all'articolo 1, Capo I-Bis, Articolo 120 quaterdecies, del citato schema di decreto legislativo n. 256,
impegna il Governo
a prevedere attraverso ulteriori iniziative normative espressamente con riferimento ai finanziamenti denominati in valuta estera di cui all'articolo 1, Capo I-Bis, Articolo 120 quaterdecies, dello schema di decreto legislativo n. 256 che i prospetti informativi dedicati alla clientela, oltre a illustrare i rischi di cambio e di interesse nella sezione dedicata ai rischi tipici dell'operazione, forniscano esemplificazioni chiare ed utili per comprendere il possibile impatto di tali rischi sulle somme che il debitore dovrà ripagare.
9/3892/97. Kronbichler, Paglia, Scotto.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):protezione del consumatore
contratto
investimento