Legislatura: 16Seduta di annuncio: 365 del 04/08/2010
Primo firmatario: MONTAGNOLI ALESSANDRO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 04/08/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma DESIDERATI MARCO LEGA NORD PADANIA 04/08/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 04/08/2010 Resoconto GIACHINO BARTOLOMEO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 04/08/2010
ACCOLTO IL 04/08/2010
PARERE GOVERNO IL 04/08/2010
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 04/08/2010
CONCLUSO IL 04/08/2010
La Camera,
premesso che:
la lettera g) del comma 2 dell'articolo 1-bis del decreto-legge in esame, introducendo l'articolo 11-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, reca specifiche disposizioni in merito alla disciplina degli imballaggi e delle unità di movimentazione;
per quanto riguarda tale materia, occorre che le disposizioni contenute nel presente provvedimento si accompagnino ad un'azione incisiva di contrasto alle attività di produzione e vendita illegale di imballaggi, con particolare riferimento agli imballaggi in legno e, più precisamente, ai «pallet», vale a dire le piattaforme in legno impiegate come supporto per la raccolta, l'immagazzinamento, la movimentazione ed il trasporto di merci e di carichi;
la gestione irregolare della commercializzazione dei pallet usati rappresenta una quota assai rilevante del mercato del settore e determina fenomeni di evasione fiscale rilevanti, quantificabili, per ciò che concerne soltanto l'evasione dell'IVA, in circa 80 milioni di euro annui,
impegna il Governo:
a valutare tempestivamente le opportune iniziative, anche di carattere legislativo finalizzate a:
a) applicare la procedura indicata come reverse charge, di cui ai commi quinto, sesto e settimo del decreto legislativo 26 ottobre 1972, n. 633, alle cessioni di pallet usati;
b) prevedere, a fini di trasparenza e sicurezza delle attività di costruzione e riutilizzo dei pallet, l'osservanza delle prescrizioni di uniformazione tecnica previste, in ambito nazionale e dell'Unione europea, dalla normativa UNI EN e, a livello internazionale, dalla normativa ISO;
c) prevedere, in caso di violazione della normativa tecnica di cui alla lettera b), adeguate sanzioni, quali quelle stabilite a carico del datore di lavoro e del dirigente per il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza sul luogo di lavoro, di cui all'articolo 87, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
9/3646/1.(Testo modificato nel corso della seduta) Montagnoli, Desiderati, Stucchi.
EUROVOC :commercializzazione
datore di lavoro
evasione fiscale
imballaggio
IVA
movimentazione
norma tecnica
sicurezza del lavoro
trasporto merci