ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03262/147

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 475 del 04/08/2015
Firmatari
Primo firmatario: FANUCCI EDOARDO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 04/08/2015


Stato iter:
04/08/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 04/08/2015
BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 04/08/2015

PARERE GOVERNO IL 04/08/2015

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 04/08/2015

CONCLUSO IL 04/08/2015

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03262/147
presentato da
FANUCCI Edoardo
testo di
Martedì 4 agosto 2015, seduta n. 475

   La Camera,
   premesso che:
    la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, ridisegna in modo organico gli enti di area vasta come istituzioni di secondo livello strettamente legate ai Comuni del territorio;
    l'articolo 141, comma 4, lettera c) del testo unico degli enti locali – TUEL – di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 prevede la possibilità che i consigli comunali e provinciali vengano sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, quando non sia approvato nei termini il bilancio;
    l'articolo 1-ter del provvedimento in esame inserito in sede di esame parlamentare al Senato, introduce una norma avente carattere di eccezionalità, che consente alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario di procedere alla predisposizione ed approvazione del bilancio di previsione per il solo anno 2015, in deroga alle vigenti norme di contabilità e ai nuovi principi dell'armonizzazione contabile che prevedono un bilancio triennale 2015-2017 con carattere autorizzatorio;
    la norma prevede, inoltre, che per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, una quota dell'avanzo di amministrazione (l'avanzo destinato);
    le citate modifiche apportate al decreto-legge in esame, pur consentendo in via straordinaria, l'approvazione dei bilanci annuali per il solo anno 2015, non contribuiscono a definire compiutamente tutti gli aspetti di criticità, istituzionali e finanziarie, connessi al processo di riforma avviato dalla citata legge n. 56 del 2014,

impegna il Governo:

   ad adeguare il testo unico degli enti locali – TUEL – di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 al riformato quadro normativo relativo alle aree vaste, con particolare riferimento alla disciplina dello scioglimento degli organi nelle condizioni previste dall'articolo 141, comma 1, lettera c);
   a chiarire che gli oneri connessi alla attività dell'organo straordinario di liquidazione di cui all'articolo 252 del testo unico degli enti locali – TUEL – di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, siano a carico del Bilancio dello Stato.
9/3262/147Fanucci.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

bilancio