Legislatura: 17Seduta di annuncio: 394 del 18/03/2015
Primo firmatario: ALLASIA STEFANO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 18/03/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE 18/03/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 18/03/2015 ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ACCOLTO IL 18/03/2015
PARERE GOVERNO IL 18/03/2015
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 18/03/2015
CONCLUSO IL 18/03/2015
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento in esame prevede a decorrere dall'anno 2015 l'esenzione totale dal pagamento dell'imposta municipale IMU per i terreni agricoli ubicati nei Comuni montani nonché nei parzialmente montani per quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti a dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola;
la classificazione di «totalmente montani», «parzialmente montani» e «non montani» è indicata in un apposito elenco predisposto dall'ISTAT stilato su una qualifica di «montanità» ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e congelata a tale data, incurante delle modificazioni normative intervenute a riguardo dalla legislazione successiva;
la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni», cosiddetta «Legge Delrio», al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 1 definisce come Province montane quelle aventi territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, alle quali sono riconosciute specificità;
nelle suddette Province alcuni Comuni sono però stati classificati, dal predetto elenco ISTAT, diversamente, ad esempio come parzialmente montani, rispetto alla Provincia di appartenenza. Questo ha comportato che con i nuovi criteri di esenzione questi Comuni pagheranno l'IMU, ad esclusione dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, dal quale erano invece esclusi fino al periodo di imposta 2013, creando così una ingiustificata disparità di imposizione fiscale tra proprietari di terreni nella stessa provincia montana,
impegna il Governo
ad adottare, nell'ambito della propria competenza, le necessarie iniziative al fine di rivedere la qualifica dei suddetti Comuni, e di conseguenza l'elenco elaborato dall'ISTAT, in modo da classificare come totalmente montani tutti i Comuni ricadenti nelle Province di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014.
9/2915/37. Allasia, Busin.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):comune
politica fiscale
imposta locale