ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02897/022

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 249 del 18/11/2009
Firmatari
Primo firmatario: DONADI MASSIMO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 18/11/2009


Stato iter:
18/11/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 18/11/2009
Resoconto FITTO RAFFAELE MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (RAPPORTI CON LE REGIONI)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 18/11/2009

PARERE GOVERNO IL 18/11/2009

RESPINTO IL 18/11/2009

CONCLUSO IL 18/11/2009

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/2897/22
presentato da
MASSIMO DONADI
testo di
mercoledì 18 novembre 2009, seduta n.249

La Camera,
premesso che:
il c.d. «scudo fiscale», nella formulazione più estesa approvata con la legge 3 ottobre 2009, n. 141, che ha convertito il decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, sembra porsi in contrasto con la normativa europea riguardante la lotta al riciclaggio e al terrorismo nella parte in cui si stabilisce che il rimpatrio o la regolamentazione si perfezionano con il pagamento dell'imposta e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente;
in particolare, tale disposizione sancisce che il rimpatrio (ovvero la regolarizzazione) non comporta l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
lo «scudo fiscale» sembra, pertanto, violare quanto affermato nel regolamento n.1781/2006/CE del 15 novembre 2006 che prevede l'obbligatorietà di comunicazione da parte del prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante, in caso di trasferimento di fondi, come previsto nella direttiva 2005/60 del 26 ottobre 2005, nonché nella direttiva 2006/70/CE, che ne reca misure di esecuzione, per quanto riguarda le disposizioni relative alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
appare quindi necessario chiarire, con disposizione di rango legislativo, a fronte dei citati obblighi comunitari, che gli intermediari ed i professionisti impegnati in operazioni di rientro non siano esentati dall'obbligo di segnalazione di operazione sospetta per quei capitali che costituiscano o si sospetti costituiscano il provento di reati tributari, societari o di falso, fermo restando che l'esenzione dall'obbligo di segnalazione ex articolo 41 del citato decreto legislativo n. 231 del 2007 già oggi non può escludere gli altri adempimenti antiriciclaggio né la segnalazione per quei capitali «scudati» per i quali vi sia il sospetto di provenienza da altri reati (diversi, quindi, dai reati tributari, societari o di falso);
con circolare del 10 ottobre scorso, il Ministero dell'economia e delle finanze, consapevole del palese rischio di infrazione comunitaria, ha inteso precisare che il richiamo operato dal comma 4 dell'articolo 13-bis all'articolo 17 del decreto-legge n. 350 del 2001, richiama a sua volta gli obblighi antiriciclaggio di cui al decreto-legge n. 143 del 1991. Tuttavia quest'ultimo provvedimento risulta abrogato dal decreto legislativo n. 231 del 2007;
l'interpretazione ministeriale è che, per effetto di tale abrogazione, il richiamo all'articolo 17 si intenda esteso alla normativa antiriciclaggio vigente, cioè all'intero decreto n. 231 del 2007. Tuttavia, proprio l'ultima parte del comma 3 dell'articolo 13-bis reca un'espressa deroga alle segnalazioni di cui all'articolo 41, le quali, oltre all'antiriciclaggio, fanno richiamo alle operazioni di sospetto finanziamento del terrorismo;
il c.d. «scudo fiscale», nella formulazione più estesa approvata con la citata legge n. 141 del 2009, ha esteso l'ambito penale dello «scudo» e la circolare ministeriale non sembra costituire un presidio sufficiente a prevenire ulteriori procedure di infrazione da parte dell'Unione europea,

impegna il Governo:

ad intervenire con urgenza al fine di garantire la piena attuazione di quanto disposto dal regolamento CE n. 1781/2006, dalle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE, nonché dalla risoluzione del parlamento europeo del 12 dicembre 2007 sulla lotta al terrorismo in relazione all'obbligo di segnalazione di ogni operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo cui sono tenuti i soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ai sensi dell'articolo 41 del medesimo decreto legislativo, anche nei casi di applicazione delle disposizioni relative al c.d. «scudo fiscale» di cui all'articolo 13-bis del decreto legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come successivamente modificato dall'articolo 1 della legge 3 ottobre 2009, n. 141, di conversione del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103.
9/2897/22. Donadi.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 2007 0231

EUROVOC :

applicazione del diritto comunitario

diritto comunitario

migrazione di ritorno

norma europea

prestazione di servizi

reato tributario

sistema di finanziamento

terrorismo

trasferimento di capitali

violazione del diritto comunitario