ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02714/231

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 223 del 30/09/2009
Firmatari
Primo firmatario: POLLEDRI MASSIMO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 30/09/2009


Stato iter:
30/09/2009
Fasi iter:

DICHIARATO INAMMISSIBILE IL 30/09/2009

CONCLUSO IL 30/09/2009

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/2714/231
presentato da
MASSIMO POLLEDRI
testo di
mercoledì 30 settembre 2009, seduta n.223

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame integra il decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, che costituisce un tassello fondamentale dell'azione di Governo volta a fronteggiare la crisi economica attraverso il sostegno al sistema finanziario, al sistema produttivo e alle famiglie;
si ritiene necessario, in questa eccezionale fase di crisi, creare un contesto legislativo il più possibile snello e chiaro per le nostre imprese, sempre più impegnate ad affrontare la competizione non sempre leale delle aziende extra UE;
antecedentemente all'introduzione del quarto comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il trasferimento del plafond all'affittuario in sede di affitto di azienda non era specificamente regolamentato dalla legge e l'orientamento del Ministero, contenuto in varie risoluzioni a cominciare dal 1975, era di sussistenza del diritto al trasferimento, subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni;
poiché le pronunce ministeriali erano parzialmente contraddittorie e si riferivano non solo all'affitto, ma a tutte le fattispecie di trasferimento di azienda, con il comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, anche a fini interpretativi, come è dato leggere nella relazione al decreto-legge, limitatamente all'affitto di azienda, fu introdotta la normativa attualmente vigente in tema di plafond, che dispone che nel caso di affitto di azienda, perché possa avere effetto il trasferimento del beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi per cessioni all'esportazione, senza pagamento dell'imposta, è necessario che tale trasferimento sia espressamente previsto nel relativo contratto e che ne sia data comunicazione con lettera raccomandata entro trenta giorni all'ufficio IVA competente per territorio;
il comma 6 dello stesso decreto n. 417 del 1991 stabiliva che: «La disposizione di cui al comma 5 si applica dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. Per i casi di affitto di azienda verificatisi antecedentemente, sono fatti salvi i trasferimenti avvenuti anche senza espressa menzione e sono considerate valide le operazioni effettuate dall'affittuaria nell'esercizio della facoltà di cui al quarto comma dell'articolo 8 del del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal comma 5»;
la ratio legis è desumibile dalla relazione tecnica al decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, nella quale è dato leggere: «La norma prevede il trasferimento del beneficio di acquistare beni e servizi in sospensione d'imposta ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a favore dell'affittuario dell'azienda. Trattasi di una no a avente carattere interpretativo, conforme all'orientamento già dato dall'amministrazione finanziaria. Non si ravvisa nella fattispecie nessuna erosione della base imponibile e quindi nessun effetto sul gettito del bilancio dello Stato»; da quanto sopra appare evidente che di tutte le condizioni richieste nella precedente produzione ministeriale non è fatta alcuna menzione nella legge e che dignità di legge venne unicamente conferita alla volontà delle parti, che debbono espressamente indicare nel contratto il trasferimento del plafond e all'obbligo di comunicazione al competente ufficio IVA del trasferimento avvenuto;
successivamente, in contraddizione con quanto espresso dal legislatore pochi mesi prima, il Ministero, con risoluzione 45017 del 1992, dopo aver sancito il carattere derivativo del diritto al trasferimento del plafond nell'affitto di azienda, reintroduce un'ulteriore condizione con le parole «laddove, ovviamente, viene previsto il trasferimento del beneficio solo se vengono ceduti quantomeno i rapporti con la clientela, oltre all'università costituente l'azienda.»;

impegna il Governo

a dare un'interpretazione autentica tramite idoneo provvedimento per chiarire se i requisiti richiesti dall'articolo 8, quarto comma, del del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sopra citato, ovvero la presenza di un contratto di affitto di azienda in cui il trasferimento del beneficio sia espressamente previsto e comunicato entro trenta giorni all'ufficio IVA competente, siano, non solo necessari, ma anche sufficienti.
9/2714/231. Polledri.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 1991 0417, DECRETO LEGGE 2009 0078, DPR 1972 0633

EUROVOC :

beni e servizi

bilancio dello Stato

contratto

IVA

locazione

trasferimento d'impresa