Legislatura: 18Seduta di annuncio: 406 del 12/10/2020
Primo firmatario: ASCARI STEFANIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 12/10/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma SARLI DORIANA MOVIMENTO 5 STELLE 12/10/2020 ZANICHELLI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 12/10/2020 MARTINCIGLIO VITA MOVIMENTO 5 STELLE 12/10/2020 FRATE FLORA MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 12/10/2020 SPADONI MARIA EDERA MOVIMENTO 5 STELLE 12/10/2020 BOLDRINI LAURA PARTITO DEMOCRATICO 12/10/2020 GRIPPA CARMELA MOVIMENTO 5 STELLE 12/10/2020 DEIANA PAOLA MOVIMENTO 5 STELLE 12/10/2020 VILLANI VIRGINIA MOVIMENTO 5 STELLE 12/10/2020 TRIPODI ELISA MOVIMENTO 5 STELLE 12/10/2020 GAGNARLI CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 12/10/2020 PAPIRO ANTONELLA MOVIMENTO 5 STELLE 12/10/2020 BARBUTO ELISABETTA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 12/10/2020 EHM YANA CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 12/10/2020 CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 12/10/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 12/10/2020 CASTALDI GIANLUCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
INVITO AL RITIRO IL 12/10/2020
PARERE GOVERNO IL 12/10/2020
RITIRATO IL 12/10/2020
CONCLUSO IL 12/10/2020
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 reca misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;
in sede di conversione del decreto-legge, sono state approvate alcune norme in materia di contrasto alla violenza di genere, tra i quali l'articolo 26-bis, rubricato «Implementazione dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza», con una dotazione di 1 milione di euro, nonché l'articolo 38-bis rubricato «Modifiche all'articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77», che istituisce «un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere»;
con riguardo al contrasto alla violenza di genere, vi sono alcuni vuoti normativi che rischiano di vanificare i recenti interventi normativi e le ingenti risorse finanziarie che lo Stato impegna ogni anno in questa battaglia;
l'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituisce l'Anagrafe nazionale della popolazione residente – Anpr, quale base di dati di interesse nazionale, che subentra ai precedenti registri anagrafici della popolazione residente in Italia e degli italiani all'estero, e contiene l'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni;
attualmente, vi è la possibilità di fare richiesta motivata di accesso ai documenti e alle informazioni contenute nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, anche da parte dei cittadini: vi è dunque la possibilità, pagando una modica cifra, di poter accedere ed estrarre copia dei documenti relativi all'anagrafe della popolazione residente;
vi sarebbe, dunque, a prescindere dalla motivazione della richiesta di accesso, la possibilità che questo strumento possa essere utilizzato anche verso controinteressati vittime di vigilanza di genere;
infatti, potrebbe verificarsi il caso di una richiesta di accesso all'Anagrafe nazionale della popolazione residente da parte dell'autore di un reato di cui alla legge 19 luglio 2019, n. 69, cosiddetto Codice rosso, per ottenere informazioni e documenti persino relativi alla residenza della vittima di tali reati;
ciò pone problemi di sicurezza personale delle vittime di violenza di genere estremamente allarmanti, oltre a rendere del tutto vani gli sforzi compiuti dalle autorità pubbliche e dalle associazioni per tutelare queste persone e persino le scelte individuali delle stesse vittime di cambiare casa, anche in altri comuni, province o regioni, per ricominciare una nuova vita, lontano dai propri aguzzini;
quanto sopra descritto pone dei quesiti attuali e urgenti da risolvere;
l'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», rubricato «Esclusione dal diritto di accesso», stabilisce, al comma 6, lettera d): «6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi: [...] d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono»,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare tutte quelle iniziative, anche di tipo normativo, regolamentare o puramente organizzativo, volte a garantire che sia precluso l'accesso da parte di terzi alle informazioni relative alla residenza delle vittime di reati, di cui alla legge 19 luglio 2019, n. 69, in particolar modo da parte degli autori, presunti tali, dei reati medesimi, anche tramite l'utilizzo della potestà regolamentare del Governo, di cui all'articolo 24, comma 6, lettera d), della legge 7 agosto 1990, n. 241.
9/2700/90. Ascari, Sarli, Zanichelli, Martinciglio, Frate, Spadoni, Boldrini, Grippa, Deiana, Villani, Elisa Tripodi, Gagnarli, Papiro, Barbuto, Ehm, Cancelleri.