ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02700/178

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 406 del 12/10/2020
Firmatari
Primo firmatario: RIBOLLA ALBERTO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 12/10/2020


Stato iter:
12/10/2020
Fasi iter:

DICHIARATO INAMMISSIBILE IL 12/10/2020

CONCLUSO IL 12/10/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02700/178
presentato da
RIBOLLA Alberto
testo di
Lunedì 12 ottobre 2020, seduta n. 406

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame prevede, nel capo III, misure e incentivi in favore del personale sanitario;
    tra le misure in questione, invero, il Governo non ha tenuto in debito conto la posizione in cui versano i professionisti sanitari cui risulta preclusa, ingiustamente, la possibilità di iscrizione all'interno dei cosiddetti elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;
    si rammenta, infatti, che la legge 11 gennaio 2018, n. 3, nel riformare il sistema ordinistico delle professioni sanitarie, ha stabilito che, «per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo»;
    l'entrata in vigore della citata legge ha generato alcune criticità in sede applicativa, in specie nel riguardi dei professionisti sanitari che non possedevano i requisiti per l'iscrizione agli albi, i quali hanno rischiato di essere considerati improvvisamente come abusivi, con tutto ciò che ne consegue sul piano civile e penale;
    al fine di porre rimedio alle descritte criticità, l'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha previsto che: «i professionisti sanitari che abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività previste dal profilo della professione di riferimento, purché si iscrivano entro il 30 giugno 2020, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione»;
    tale ultima norma, attraverso l'istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento, ha tutelato debitamente la posizione dei professionisti sanitari in possesso del requisito dei 36 mesi di attività lavorativa maturati negli ultimi dieci anni;
    è rimasta priva di tutele, invece, la posizione dei professionisti, in particolare massofisioterapisti, che hanno avviato un corso di formazione a ridosso dell'entrata in vigore della predetta legge 11 gennaio 2018, n. 3, e che, di conseguenza, non hanno avuto a disposizione il tempo materiale per maturare il requisito dei 36 mesi di attività lavorativa richiesto ai fini dell'iscrizione negli elenchi speciali;
    risulta, tra l'altro, che i predetti professionisti abbiano impugnato in parte qua i decreti attuativi delle citate disposizioni normative e che, nonostante la sospensiva concessa dal TAR per il Lazio, i sistemi di accettazione automatica predisposti dagli ordini professionali stiano processando negativamente le domande di iscrizione da essi presentate, arrecando ulteriori pregiudizi alla loro posizione;
    sulla questione è stato già presentato l'ordine del giorno 9/2325-AR/157, approvato dalla Camera nel corso della seduta del 19 febbraio 2020, al quale peraltro il Governo non ha poi dato seguito, con conseguenti contenziosi amministrativi tuttora pendenti dinanzi al TAR per il Lazio,

impegna il Governo

ad adottare iniziative, anche sul piano normativo, per risolvere le problematiche esposte in premessa e tutelare adeguatamente la posizione dei professionisti, in specie massofisioterapisti, che hanno avviato un corso di formazione per il conseguimento del titolo abilitante in epoca recente e che, di conseguenza, non hanno avuto a disposizione il tempo necessario per maturare il requisito dell'esperienza lavorativa di 35 mesi, richiesto ai fini dell'iscrizione negli elenchi speciali.
9/2700/178Ribolla.