ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02525/088

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 351 del 04/06/2020
Firmatari
Primo firmatario: MINARDO ANTONINO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 04/06/2020


Stato iter:
05/06/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 05/06/2020
ASCANI ANNA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 05/06/2020

PARERE GOVERNO IL 05/06/2020

RESPINTO IL 05/06/2020

CONCLUSO IL 05/06/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02525/088
presentato da
MINARDO Antonino
testo di
Giovedì 4 giugno 2020, seduta n. 351

   La Camera,
   premesso che:
    con la pubblicazione e notifica delle sentenze definitive in merito all'esclusione dei diplomati magistrali ante 2001/2002 dalle GAE, molti insegnanti sia in ruolo da alcuni anni, che in servizio con contratti a tempo determinato, sono stati licenziati, senza percepire alcuna indennità di disoccupazione, non ricorrendone le condizioni di legge;
    gli stessi, quando in possesso dei requisiti di servizio previsti all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96 recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese», hanno partecipato al concorso straordinario e sono in attesa della nomina in ruolo che, in alcune realtà territoriali, non potrà però arrivare prima di alcuni anni;
    gli insegnanti che invece non sono in possesso di tali requisiti, rischiano di uscire anche per lungo tempo dal circuito scolastico, continuando a rappresentare una delle tante criticità che affliggono il lavoro nella scuola;
    né può considerarsi risolutivo l'accordo MIUR/sindacati siglato il 18 ottobre scorso, perché si limita a «salvaguardare i rapporti di lavoro in corso». Tale misura aveva senso l'anno scorso, quando i procedimenti giurisdizionali non erano ancora conclusi ed era possibile salvaguardare la continuità lavorativa dei diplomati magistrali già inclusi in GAE, visto che la sentenza definitiva (negativa) di merito sarebbe intervenuta alcuni mesi dopo la legittima costituzione del rapporto d'impiego. La situazione ora è diversa e la misura, di conseguenza, inutile: le sentenze definitive di merito sono già state emesse e notificate, gli uffici periferici del MIUR hanno dovuto darvi esecuzione, cancellando i docenti interessati dalle GAE e conseguentemente dalle graduatorie d'istituto di I fascia. Di conseguenza sono stati rescissi sia i contratti a tempo indeterminato che quelli a tempo determinato,

impegna il Governo

senza penalizzare coloro che essendo inseriti a pieno titolo nelle GAE e di conseguenza nella I fascia di istituto che hanno maggior titolo non solo per l'accesso al ruolo, ma anche per il conferimento delle supplenze, a prevedere la continuità lavorativa al predetto personale estromesso dalle Gae, con la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze dalle graduatorie di istituto di II fascia per coloro che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso straordinario bandito nel 2018 e, in subordine, a coloro che hanno titolo a presentare domanda per un nuovo concorso straordinario, pensato per chi non può ancora contare su due annualità complete di servizio prestato nella scuola statale (attuale sbarramento), pur lavorando da più anni tanto in supplenze nella statale che, con contratti di varia natura, nelle paritarie.
9/2525/88Minardo.