Legislatura: 18Seduta di annuncio: 351 del 04/06/2020
Primo firmatario: FORNARO FEDERICO
Gruppo: LIBERI E UGUALI
Data firma: 04/06/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma FRATOIANNI NICOLA LIBERI E UGUALI 04/06/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 05/06/2020 ASCANI ANNA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE)
ACCOLTO IL 05/06/2020
PARERE GOVERNO IL 05/06/2020
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 05/06/2020
CONCLUSO IL 05/06/2020
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'aula detta alcune disposizioni urgenti subordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021;
il dimensionamento delle Istituzioni scolastiche è quel procedimento attraverso il quale le Regioni operano ogni arino la razionalizzazione e programmazione della propria rete Scolastica, secondo quanto stabilito dall'articolo 138 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e dalla riforma del Titolo V della Costituzione (legge costituzionale n. 3 del 2001). Tramite il piano di dimensionamento la Regione compie operazioni di aggregazione, soppressione e trasformazione delle istituzioni scolastiche e di arricchimento dell'offerta formativa attraverso l'attivazione di nuovi indirizzi di studio presso le istituzioni del II ciclo;
dall'anno scolastico 2012-2013, secondo quanto stabilito dalla legge n. 111 del 2011 e dalla legge n. 183 del 2011, sono stati adottati nuovi parametri per la definizione delle Istituzioni scolastiche autonome. Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole e nei comuni montani, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome. Alle stesse, inoltre, non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA), che, invece, è conferito in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome;
questo meccanismo rende realtà già svantaggiate per scarsità di servizi ancora più deboli e finisce per creare distinzione tra studenti di serie A e studenti di serie B;
è necessario garantire la piena e completa autonomia ed organizzazione anche delle istituzioni delle piccole isole e dei comuni montani, che devono essere salvaguardate e mantenute al fine di tutelare le specifiche esigenze territoriali,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di ridurre, nel prossimo provvedimento utile, il limite minimo di alunni da 600 a 500 per definire le istituzioni scolastiche autonome a cui non possono essere assegnati dirigenti scolastici a tempo indeterminato e di eliminare tale limite per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.
9/2525/86. Fornaro, Fratoianni.