ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02525/030

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 351 del 04/06/2020
Firmatari
Primo firmatario: MANDELLI ANDREA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 04/06/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
APREA VALENTINA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 04/06/2020
CASCIELLO LUIGI FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 04/06/2020
MARIN MARCO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 04/06/2020
SACCANI JOTTI GLORIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 04/06/2020


Stato iter:
05/06/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 05/06/2020
Resoconto MANDELLI ANDREA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
PARERE GOVERNO 05/06/2020
ASCANI ANNA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 05/06/2020

ACCOLTO IL 05/06/2020

PARERE GOVERNO IL 05/06/2020

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 05/06/2020

CONCLUSO IL 05/06/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02525/030
presentato da
MANDELLI Andrea
testo di
Giovedì 4 giugno 2020, seduta n. 351

   La Camera,
   premesso che:
    l'attività di formazione continua in medicina (ECM) costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale;
   considerato che:
    la Commissione nazionale per la formazione continua (CNFC), nella riunione del 18.12.2019, ha stabilito che l'obbligo formativo per il triennio 2020-2022 è pari a 150 crediti formativi;
    l'articolo 6, comma 2-bis, del decreto in oggetto reca una norma transitoria in materia di formazione continua in medicina (ECM) che riconosce, per il 2020, come maturati i 50 crediti previsti nell'ambito della suddetta formazione, nei confronti dei soggetti che, durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale;
    la disposizione sopra richiamata fa esplicito riferimento ai medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualità di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle aziende sanitarie locali, delle strutture sanitarie private accreditate o che siano liberi professionisti;
    la previsione di cui al comma 2-bis rappresenta un importante riconoscimento degli sforzi compiuti e delle competenze acquisite dai diversi professionisti del settore sanitario che, nel prestare il proprio servizio, si sono trovati a fronteggiare in prima linea l'emergenza e che in tale circostanza hanno acquisito, direttamente «sul campo», conoscenze e capacità che prima non avevano;
    la grave situazione sanitaria determinatasi nel nostro Paese ha chiaramente evidenziato l'importanza di tutti i professionisti che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
    è evidente come la gestione dell'emergenza non abbia risparmiato alcun settore del Servizio Sanitario Nazionale richiedendo la collaborazione ed il coinvolgimento di tutti gli operatori sanitari;
    la formulazione di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del decreto in oggetto, facendo esplicito riferimento solo ad alcuni dei professionisti che prestano la loro attività nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, esclude di fatto tutta una serie di ulteriori figure professionali che comunque ne fanno parte e che hanno contribuito a fronteggiare l'epidemia prestando la propria attività anche in tale frangente,

impegna il Governo

ad estendere, attraverso l'adozione di opportune iniziative normative, il riconoscimento di cui all'articolo 6, comma 2-bis, in materia di crediti ECM a tutti i professionisti sanitari e socio-sanitari che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.
9/2525/30Mandelli, Aprea, Casciello, Marin, Saccani Jotti.