ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02394/025

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 313 del 27/02/2020
Firmatari
Primo firmatario: CIRIELLI EDMONDO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 27/02/2020


Stato iter:
27/02/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 27/02/2020
FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 27/02/2020

PARERE GOVERNO IL 27/02/2020

RESPINTO IL 27/02/2020

CONCLUSO IL 27/02/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02394/025
presentato da
CIRIELLI Edmondo
testo di
Giovedì 27 febbraio 2020, seduta n. 313

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame introduce rilevanti modifiche alle norme del codice di procedura penale in relazione alle modalità di esecuzione delle intercettazioni e di conservazione della relativa documentazione;
    in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge interviene a modificare l'articolo 114 del codice di procedura penale – relativo al divieto di pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo dal loro contenuto – introducendo il comma 2-bis al fine di vietare la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-bis e 454 del codice di procedura penale;
    simile intervento si è reso necessario a causa della indebita diffusione di intercettazioni irrilevanti acquisite nell'ambito di un procedimento penale che, come accaduto, compromette gravemente il diritto alla riservatezza soprattutto quando le stesse riguardano soggetti estranei ai fatti processuali;
    tuttavia, la disposizione introduttiva del divieto assoluto di pubblicazione per i fatti ritenuti irrilevanti o concernenti dati sensibili e non acquisiti agli atti del procedimento apparirebbe svilita per due ordini di ragione: in primo luogo il disegno di legge non ha previsto sanzioni nei confronti di chi violerebbe la norma, in particolare alcuna sanzione verrebbe irrogata nei confronti del giornalista e del direttore responsabile della testata giornalistica autori della divulgazione di notizie irrilevanti;
    in secondo luogo, l'effettiva efficacia di tale divieto andrebbe valutata altresì alla luce della modifica introdotta dall'articolo 2, comma 2, lettera e) del disegno di legge, che in relazione all'esecuzione delle operazioni di intercettazioni modifica l'articolo 268 del codice di procedura penale;
    la vigente normativa prevede il divieto della trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, nonché di quelle non rilevanti che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, invece, il disegno di legge sopprime tale divieto, limitandosi esclusivamente a stabilire che il pubblico ministero dà indicazioni e vigila affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali sensibili;
    tale modifica, quindi, consentendo la trascrizione anche di conversazioni o comunicazioni irrilevanti, di fatto, rischia che le stesse possano essere rese note e pubblicate dagli organi di stampa con inevitabile compromissione del diritto alla privacy dei soggetti interessati,

impegna il Governo

ad avviare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, affinché venga maggiormente tutelato il diritto alla privacy prevedendo specifiche sanzioni nei confronti di chiunque, o quanto meno degli editori dei mezzi di informazione, si renda responsabile della illegittima divulgazione di intercettazioni aventi ad oggetto fatti irrilevanti, dati personali definiti sensibili dalla legge e non acquisiti agli atti del procedimento.
9/2394/25Cirielli.