ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02394/138

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 313 del 27/02/2020
Firmatari
Primo firmatario: SUTTO MAURO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 27/02/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BISA INGRID LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
CANTALAMESSA GIANLUCA LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
DI MURO FLAVIO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
MARCHETTI RICCARDO AUGUSTO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
MORRONE JACOPO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
PAOLINI LUCA RODOLFO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
POTENTI MANFREDI LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
TATEO ANNA RITA LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
TURRI ROBERTO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020


Stato iter:
27/02/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 27/02/2020
FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 27/02/2020

PARERE GOVERNO IL 27/02/2020

RESPINTO IL 27/02/2020

CONCLUSO IL 27/02/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02394/138
presentato da
SUTTO Mauro
testo di
Giovedì 27 febbraio 2020, seduta n. 313

   La Camera,
   premesso che:
    la lettera n) dell'articolo 2 sopprime, ripristinando anche in questo caso il testo antecedente al decreto legislativo n. 216 del 2017, il comma 4-bis dell'articolo 422 del codice di procedura penale in tema di attività di integrazione probatoria del giudice;
    il decreto-legge n. 161 del 2019 ha abrogato, infatti, le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 216 del 2017 agli articoli 422 del codice di procedura penale e 472 del codice di procedura penale che prevedevano la possibilità di riattivare la procedura di acquisizione delle intercettazioni in udienza preliminare come attività integrativa finalizzata al proscioglimento e in sede dibattimentale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di modificare, nel primo provvedimento utile, il codice di procedura penale, in particolar modo in riferimento all'articolo 422, prevedendo che la modalità di acquisizione delle prove stesse sia assunta sulla base del procedimento previsto dagli articoli 268-ter e 268-quater del codice di procedura penale.
9/2394/138Sutto, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.