Legislatura: 16Seduta di annuncio: 136 del 19/02/2009
Primo firmatario: DI BIAGIO ALDO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 19/02/2009
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma CAZZOLA GIULIANO POPOLO DELLA LIBERTA' 19/02/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 19/02/2009 Resoconto DI BIAGIO ALDO POPOLO DELLA LIBERTA' PARERE GOVERNO 19/02/2009 Resoconto GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
DISCUSSIONE IL 19/02/2009
ACCOLTO IL 19/02/2009
PARERE GOVERNO IL 19/02/2009
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 19/02/2009
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/02/2009
CONCLUSO IL 24/02/2009
La Camera,
premesso che:
con sentenza n. 211 del 25 gennaio 2008 del Consiglio di Stato, in linea con un precedente parere dello stesso Consiglio di Stato e con l'orientamento espresso dai due enti previdenziali interessati (circolare INPDAP n. 46 del 27 luglio 2004 e comunicazione INPS del 10 settembre 2003) con effetto retroattivo, si è imposto il passaggio, ai fini della disciplina del rapporto previdenziale, dall'INPS all'INPDAP, per il personale dipendente delle autorità amministrative indipendenti;
finora le autorità amministrative indipendenti, ai sensi delle leggi n. 481 del 1995 e n. 249 del 1997, hanno applicato la speciale disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, a sua volta, ha applicato, ai sensi della legge n. 287 del 1990, lo specifico trattamento previdenziale (INPS) previsto per i dipendenti della Banca d'Italia;
l'effetto retroattivo dell'iscrizione ad un diverso ente previdenziale comporterebbe un elevato rischio di contenzioso con il personale dipendente delle autorità amministrative indipendenti, che vedrebbe verosimilmente soccombenti le amministrazioni interessate;
attraverso il riconoscimento di un diritto di opzione per il mantenimento dell'attuale iscrizione previdenziale si determinerebbe il venir meno delle ragioni del contendere e dunque, in linea con il principio di ragionevolezza, che trova fondamento nei principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità e buon andamento nella pubblica amministrazione (articoli 3 e 97 della Costituzione);
l'introduzione di tale diritto di opzione, per quelle autorità amministrative indipendenti che non gravano, in tutto o in parte, sul bilancio dello Stato, non comporterebbe ulteriori oneri a carico dello stesso, in quanto:
il gettito contributivo non corrisposto all'INPDAP verrebbe comunque introitato dall'INPS;
il mancato gettito contributivo dell'INPDAP verrebbe ampiamente compensato dalla corrispondente mancanza di riconoscimento delle prestazioni pensionistiche, da parte del suddetto istituto;
gli effetti dell'opzione ridurrebbero anche i costi a carico delle autorità interessate dalla misura, le quali sopporterebbero minori oneri per il ricongiungimento, che per la retroattività della sentenza citata coinvolge il datore di lavoro in misura maggiore rispetto al dipendente,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di introdurre apposite misure atte a consentire l'esercizio del diritto di opzione per il mantenimento della propria iscrizione presso l'INPS, al personale delle autorità amministrative indipendenti di cui alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 14 novembre 1995, n. 481, e 31 luglio 1997, n. 249.
9/2198/4.Di Biagio, Cazzola.
SIGLA O DENOMINAZIONE:ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ( INPS ), ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ( INPDAP )
EUROVOC :amministrazione del personale
condizione di pensionamento
retroattivita' della legge
sicurezza sociale