ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01966/072

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 110 del 07/01/2009
Firmatari
Primo firmatario: GIAMMANCO GABRIELLA
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 07/01/2009


Stato iter:
08/01/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 08/01/2009
PIZZA GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 08/01/2009

PARERE GOVERNO IL 08/01/2009

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 08/01/2009

CONCLUSO IL 08/01/2009

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/1966/72
presentato da
GABRIELLA GIAMMANCO
testo di
giovedì 8 gennaio 2009, seduta n.111

La Camera,
premesso che:
la legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari prevede all'articolo 1 che in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, che « la presente legge detta norme per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, per consentire ai capaci e, meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi» e l'articolo 3 della medesima legge prevede al comma 1 che allo Stato spettano l'indirizzo, il coordinamento e la programmazione degli interventi in materia di diritto agli studi universitari e al comma 2 che le regioni attivano gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari;
l'articolo 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, prevede che le regioni determinano la quota dei fondi destinati agli interventi per il diritto agli studi universitari, da devolvere annualmente all'erogazione di borse di studio per gli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti ai sensi dell'articolo 4 e secondo le procedure selettive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) e che le regioni possono anche trasferire i predetti fondi alle università, affinché queste provvedano ad erogare le borse;
l'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, prevede che con decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica « sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Consulta nazionale di cui all'articolo 6, sono stabiliti ogni tre anni: a) i criteri per la determinazione del merito e delle condizioni economiche degli studenti, nonché per la definizione delle relative procedure di selezione, ai fini dell'accesso ai servizi e del godimento degli interventi di cui alla presente legge non destinati alla generalità degli studenti. Le condizioni economiche vanno individuate sulla base della natura e dell'ammontare del reddito imponibile e dell'ampiezza del nucleo familiare; b) le tipologie minime e i relativi livelli degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 3; c) gli indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa a favore degli interventi riservati ai capaci e meritevoli privi di mezzi»;
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001 recante uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, si è previsto che la concessione delle borse di studio - unitamente alla concessione degli altri servizi elencati nell'articolo 2, comma 1 - è subordinata al possesso dei requisiti relativi alla condizione economica di cui all'articolo 5 del medesimo decreto e che i requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono valutati ex post secondo le modalità previste dai commi 1, 2 e 3, dell'articolo 6 del medesimo decreto;
ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni e, in base al comma 9 del medesimo articolo 5, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 2, comma 1, l'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare, sommato con l'indicatore della situazione economica all'estero, non potrà superare il limite stabilito dalle regioni, dalle province autonome e dalle università, per gli interventi di rispettiva competenza, tra i 12.000 ed i 16.000 euro; ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, articolo 3, comma 1, e successive modificazioni ed integrazioni, sono comunque esclusi dai benefici gli studenti per i quali l'indicatore della condizione patrimoniale equivalente del nucleo familiare di cui al comma precedente superi il limite stabilito dalle regioni, dalle province e dalle università, per gli interventi di rispettiva competenza, tra i 21.000 e i 27.000 euro;
il comma 11 dell'articolo 5 prevede che a partire dall'anno accademico 2002/03, i limiti massimi dell'indicatore della situazione economica equivalente e dell'indicatore della situazione patrimoniale equivalente sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro emanato entro il 28 febbraio;
con il decreto ministeriale 29 gennaio 2008, recante aggiornamento dei limiti massimi dell'indicatore condizione economica equivalente e dell'indicatore condizione patrimoniale equivalente anno accademico 2008/2009, si prevede che da ultimo per l'anno accademico 2008/2009 i limiti massimi dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabiliti per l'anno accademico 2007/2008 tra i 13.686,64 ed i 18.248,85 euro, sono aggiornati per effetto della variazione dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, corrispondente al valore del +1,7 per cento e pertanto sono stabiliti tra 13.919,31 ed i 18.559,08 euro e, con riferimento alla variazione dell'Indice generale ISTAT di cui al comma 1, per l'anno accademico 2008/2009 i limiti massimi dell'indicatore della situazione patrimoniale equivalente, stabiliti per l'anno accademico 2007/2008 tra i 23.951,62 ed i 30.794,94 euro, sono aggiornati tra i 24.358,80 ed i 31.318,45;
la legge 2 dicembre 1991, n. 390, prevede all'articolo 22 che ai fini dell'ammissione ai benefici previsti per l'attuazione del diritto agli studi universitari, gli studenti interessati, ove necessario, sono tenuti a produrre all'ente erogatore un'autocertificazione, ai sensi dell'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114, attestante le condizioni economiche proprie e dei componenti il nucleo familiare di appartenenza, sottoscritta anche dai titolari dei redditi in essa indicati e che per i relativi controlli fiscali si applicano le vigenti disposizioni statali (comma 1); in relazione a quanto disposto dal comma 1, gli enti preposti al diritto agli studi universitari possono richiedere alle intendenze di finanza l'effettuazione di controlli e verifiche fiscali (comma 2); gli organismi che provvedono all'erogazione delle provvidenze economiche di cui alla legge inviano gli elenchi dei beneficiari delle stesse all'Amministrazione finanziaria e i titolari del nucleo familiare di appartenenza degli studenti che beneficiano di interventi che richiedono un accertamento delle condizioni economiche sono inseriti nelle categorie che vengono assoggettate, ai sensi della vigente normativa, ai massimi controlli (comma 3),

impegna il Governo

ad aggiornare i limiti massimi dell'indicatore della condizione economica equivalente e dell'indicatore della condizione patrimoniale equivalente in modo tale da ampliare in modo significativo la fascia di reddito che può beneficiare delle borse di studio, a rendere più stringenti i requisiti di merito previsti dalla normativa vigente ai fini della concessione delle borse di studio e ad intensificare i controlli da parte dell'amministrazione finanziaria sulle autocertificazioni rese dagli studenti interessati all'erogazione delle borse di studio.
9/1966/72. Giammanco.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 1977 0114, L 1991 0390

EUROVOC :

assegno scolastico

assunzione

concessione di servizi

condizione economica

controllo fiscale

nucleo familiare

prestazione di servizi

restrizione quantitativa

studente

trasferimento di capitali

universita'