Legislatura: 18Seduta di annuncio: 189 del 12/06/2019
Primo firmatario: ROSPI GIANLUCA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 12/06/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 13/06/2019 CRIMI VITO CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 13/06/2019
ACCOLTO IL 13/06/2019
PARERE GOVERNO IL 13/06/2019
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 13/06/2019
CONCLUSO IL 13/06/2019
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge A.C. 1898 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici» prevede la modifica dell'articolo 3 del decreto-legge n. 32 del 2019,
considerato che:
l'articolo 3 del decreto-legge n. 32 del 2019 prevede norme in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche;
all'interno del decreto Genova, decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è stata inserita una norma relativa alla creazione dell'archivio nazionale delle infrastrutture stradali e ferroviarie;
il decreto-legge n. 32 del 2019 prevede norme relative alla semplificazione delle procedure delle autorizzazioni sismiche;
il testo non presenta alcuna norma in merito alla possibilità di depositare presso la stazione appaltante il deposito del progetto esecutivo per le società incaricate di eseguire o far eseguire opere pubbliche di interesse nazionale;
il decreto non prevede norme in merito alla semplificazione delle autorizzazioni sismiche per le società incaricate di eseguire opere pubbliche di interesse nazionale;
il decreto non prevede alcuna semplificazione per le società incaricate di eseguire o far eseguire opere pubbliche di interesse nazionale;
considerato che il deposito dei calcoli strutturali per le società incaricate di eseguire o far eseguire opere pubbliche di interesse nazionale consentirebbe una semplificazione burocratica, un'accelerazione nelle procedure di progettazione e una maggiore tutela nella procedure di archiviazione,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di assumere iniziative normative volte a:
prevedere che per le opere eseguite da parte di società incaricate di eseguire o far eseguire opere pubbliche di interesse nazionale il deposito strutturale del progetto esecutivo venga effettuato presso la stazione appaltante, qualora abbiano un ufficio tecnico con a capo un ingegnere settore civile ambientale iscritto all'Ordine sezione A;
prevedere che per le opere eseguite da parte di società incaricate di eseguire o far eseguire opere pubbliche di interesse nazionale l'autorizzazione sismica si intenda conseguita con la validazione e l'approvazione dei progetti esecutivi, qualora abbiano un ufficio tecnico con a capo un ingegnere settore civile ambientale iscritto all'Ordine sezione A;
esentare le società incaricate di eseguire o far eseguire opere pubbliche di interesse nazionale alle amministrazioni locali da quanto previsto dagli articoli 4, comma 6; articolo 6, comma 3; e 22 della legge n. 1086 del 1971 qualora abbiano un ufficio tecnico con a capo un ingegnere settore civile ambientale iscritto all'Ordine sezione A;
attuare al più presto quanto previsto dall'articolo 13 del decreto n. 109 del 2018 per la creazione dell'archivio nazionale delle infrastrutture stradali e ferroviarie.
9/1898/44. (Testo modificato nel corso della seduta) Rospi.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):infrastruttura dei trasporti
formalita' amministrativa
rete ferroviaria