Legislatura: 18Seduta di annuncio: 189 del 12/06/2019
Primo firmatario: DE FILIPPO VITO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 12/06/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 13/06/2019 CRIMI VITO CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 13/06/2019
NON ACCOLTO IL 13/06/2019
PARERE GOVERNO IL 13/06/2019
RESPINTO IL 13/06/2019
CONCLUSO IL 13/06/2019
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge n. 32 del 2019 riscrive in maniera profonda, cambiando in modo strutturale, il Codice dei contratti pubblici del 2016. In particolare alcune limitate sospensioni incidono in maniera chirurgica sul sistema del Codice e lo rendono sempre più un ibrido rispetto alle finalità ed agli obiettivi di logica unitaria e coerente che le modifiche del settore avrebbero richiesto;
le modifiche si inseriscono, prive di disegno strategico, nel delicato e complesso meccanismo del Codice, fatto di pesi e di contrappesi, per conseguire finalità e obiettivi tra loro confliggenti come nel caso dell'esigenza di semplificazione e rapidità delle procedure di appalto senza rinunciare ad un adeguata trasparenza ed alle necessarie competenze;
il decreto-legge ha modificato le procedure per gli appalti sotto soglia comunitaria e il criterio di aggiudicazione. In particolare il testo approvato dal Senato rende permanenti le soglie previste dall'ultima legge di bilancio. Pertanto, per i lavori tra 40.000 e 150.000 euro resta l'affidamento diretto con consultazione di almeno 3 operatori, per i lavori da 150.000 euro fino a un milione di euro è prevista la procedura negoziata, con la riduzione del numero minimo di operatori da consultare rispetto al Codice (da 15 a 10 se l'importo dei lavori è sotto il limite di 350.000 euro). Un'ulteriore semplificazione, a scapito della trasparenza, è la possibilità di svolgere la procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara. Per i lavori compresi tra un milione e la soglia comunitaria si fa ricorso alla procedura aperta, essendo esclusa quella ristretta, in precedenza consentita dal Codice e dalla deroga introdotta della legge di bilancio;
al riguardo si segnala l'intervento di Cantone che nella relazione annuale al Parlamento di Anac afferma: «Seppure opportunamente ridimensionata rispetto ai 200 mila euro del testo originario, la previsione di una soglia abbastanza alta (150 mila euro) entro la quale adottare una procedura molto semplificata (richiesta di soli tre preventivi) aumenta certamente il rischio di scelte arbitrarie, se non di fatti corruttivi»;
per semplificare e accelerare le procedure, il decreto-legge stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti sulla base del criterio del minor prezzo, ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, senza obbligo di motivare la scelta. La norma riscritta pone quindi i due criteri sullo stesso piano per gli appalti di lavori sotto la soglia comunitaria ed è sempre possibile, quindi, scegliere l'uno o l'altro;
come evidenziato dalle audizioni il ricorso al criterio del minor prezzo potrebbe inficiare la qualità delle opere. Inoltre la scelta di depotenziare il codice su tale aspetto è in contrasto sia con le direttive europee che la legge delega (legge n. 11 del 2016) che contengono una manifesta preferenza per il criterio dell'OEPV,
impegna il Governo
a verificare, entro il 31 dicembre 2019, l'effetto della scelta di porre i due criteri, del minor prezzo e dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sullo stesso piano per gli appalti di lavori sotto la soglia comunitaria e ad intervenire tempestivamente nel caso in cui il risultato dimostri una netta crescita degli affidamenti con il minor prezzo.
9/1898/134. De Filippo.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):gara d'appalto
aggiudicazione d'appalto
presentazione dell'offerta d'appalto