Legislatura: 17Seduta di annuncio: 67 del 07/08/2013
Primo firmatario: FERRARESI VITTORIO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 07/08/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma ROSTELLATO GESSICA MOVIMENTO 5 STELLE 07/08/2013 CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE 07/08/2013 COMINARDI CLAUDIO MOVIMENTO 5 STELLE 07/08/2013 TRIPIEDI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 07/08/2013 BECHIS ELEONORA MOVIMENTO 5 STELLE 07/08/2013 BALDASSARRE MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 07/08/2013 RIZZETTO WALTER MOVIMENTO 5 STELLE 07/08/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 07/08/2013 DELL'ARINGA CARLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 07/08/2013
PARERE GOVERNO IL 07/08/2013
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 07/08/2013
CONCLUSO IL 07/08/2013
La Camera,
premesso che qualora intervenga un'assenza dal lavoro con presentazione da parte del lavoratore di un certificato di malattia comune o di un certificato di infortunio o malattia professionale, il datore di lavoro è chiamato a gestire il relativo trattamento economico ed è tenuto, in ogni caso, a trattare l'evento in base alla certificazione medica ricevuta dal lavoratore senza entrare nel merito dell'evento stesso la cui competenza è degli Istituti. Accade spesso che, nonostante la presentazione di un certificato medico di infortunio, l'INAIL disconosce l'evento, trasmettendolo per competenza all'INPS,
l'azienda – una volta denunciato l'evento all'Istituto, anticipa le somme per conto dell'Inail in attesa del rimborso. Tuttavia in moltissimi casi (soprattutto negli infortuni in itinere) l'Inail a distanza di molti mesi (in media circa 10 mesi) disconosce l'evento di infortunio e segnala all'Inps la gestione dell'evento morboso e quest'ultimo, contrastando con quanto sostenuto dall'Inail si dichiara a sua volta non competente perché trattasi di infortunio;
questo rimbalzo di competenze tra i due istituti si protrae per molti anni e in alcuni casi anche oltre il termine prescrizionale per rivendicare il giusto rimborso da parte dell'azienda. La problematica rileva anche sulla materia del licenziamento per superamento del periodo di comporto, in quanto l'infortunio, di norma, non evidenzia ai fini del comporto e se il datore di lavoro ha provveduto a licenziare considerando l'evento quale malattia, qualora lo stesso venisse considerato ex post un infortunio rischia di trovarsi di fronte ad un licenziamento illegittimo;
con questo sistema le aziende cumulano crediti nei confronti degli Istituti che risultano molto ingenti per i bilanci economici/finanziari e che tale lungaggine comporta vertenze a causa di licenziamenti illegittimi,
impegna il Governo:
ad adottare con urgenza disposizioni atte a modificare l'impianto normativo di riferimento in modo tale da garantire alle aziende un rimborso immediato delle somme anticipate, ribaltando agli enti interessati le procedura per la compensazione finanziaria dell'onere che – per legge – è a carico degli enti preposti;
ad adottare iniziative normative invalidanti licenziamenti illegittimi non imputabili al datore di lavoro.
9/1458/60. Ferraresi, Rostellato, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Bechis, Baldassarre, Rizzetto.
SIGLA O DENOMINAZIONE:ISTITUTO NAZIONALE PER L' ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO ( INAIL )
EUROVOC :licenziamento abusivo
perequazione finanziaria
rimborso
malattia professionale