ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01409/002

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 134 del 27/02/2019
Firmatari
Primo firmatario: GERMANA' ANTONINO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 27/02/2019


Stato iter:
27/02/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 27/02/2019
Resoconto FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 27/02/2019

PARERE GOVERNO IL 27/02/2019

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 27/02/2019

CONCLUSO IL 27/02/2019

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01409/002
presentato da
GERMANÀ Antonino
testo di
Mercoledì 27 febbraio 2019, seduta n. 134

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede che il Governo possa applicare ulteriori correttivi alla riforma della crisi d'impresa e dell'insolvenza, più volte modificata, da ultimo con il decreto legislativo n. 14 del 2019;
    con il decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169, entrato in vigore il 1o gennaio 2008, sono state adottate misure integrative e correttive al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa;
    in particolare con l'articolo 3 comma 10 lettera b), di modifica dell'articolo 41 della legge fallimentare del 1942, si è previsto che ai componenti dei Comitati dei Creditori e dei Comitati di sorveglianza si applichino i commi 1 e 3 dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei sindaci, per la parte relativa ai doveri di professionalità e diligenza e per la parte relativa all'azione di responsabilità;
    è stata invece esclusa la responsabilità solidale che i sindaci hanno con gli amministratori, di cui al comma 2 del medesimo articolo 2407, per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica, che invece era precedentemente prevista;
    la nuova disposizione si applica ai riti civili in materia, successivi al 2007, mentre per i riti antecedenti, ai componenti dei Comitati dei Creditori e dei Comitati di sorveglianza è rimasta applicabile la precedente previsione, che di fatto li equipara ai sindaci sotto questo profilo;
    si tratta di una attribuzione di responsabilità abnorme rispetto ai compiti svolti e rispetto alla ben altra e complessa figura dei collegi sindacali previsti dal diritto societario, oltre che di una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a fattispecie identiche,

impegna il Governo

in sede di modifica della riforme sulle crisi di impresa e di insolvenza a prevedere che ai componenti dei Comitati dei Creditori e dei Comitati di sorveglianza non si applichi il comma 2 dell'articolo 2407 del codice civile anche per le procedure avviate precedentemente al 2007.
9/1409/2Germanà.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

fallimento