ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01409/001

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 134 del 27/02/2019
Firmatari
Primo firmatario: D'ETTORE FELICE MAURIZIO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 27/02/2019


Stato iter:
27/02/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 27/02/2019
Resoconto FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 27/02/2019

PARERE GOVERNO IL 27/02/2019

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 27/02/2019

CONCLUSO IL 27/02/2019

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01409/001
presentato da
D'ETTORE Felice Maurizio
testo di
Mercoledì 27 febbraio 2019, seduta n. 134

   La Camera,
   premesso che:
    il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 presenta evidenti criticità, già ampiamente segnalate in sede scientifica, dagli operatori del settore ad ogni livello e dalle imprese;
    la proroga dei termini per l'adozione dei decreti integrativi e correttivi da parte del Governo costituisce un'occasione da non perdere, per il legislatore delegato, di emendare criticità che rischiano di produrre gravi danni al sistema economico e produttivo del nostro Paese;
    in particolare, le misure di allerta – in linea di principio funzionali alla tempestiva risoluzione della crisi – non sembrano affatto brillare per lungimiranza, specie là dove impongono a soggetti terzi l'obbligo di segnalazione della crisi, creando così più problemi di quanti ne risolvano;
    l'impresa è un'organizzazione molto complessa. Ogni suo atto di gestione ha molteplici riflessi di natura economica, giuridica e sociale;
    è senz'altro importante la scelta del momento adeguato per far emergere «la crisi» e, quindi, cercare di risolverla. Indugiare troppo crea danni irreversibili, ma anche manifestare in anticipo la crisi può produrre complicazioni, a volte compromettendo irrimediabilmente una situazione fino a quel momento recuperabile mediante ristrutturazioni o riconversioni industriali;
    il meccanismo automatico di «segnalazione» da parte dei creditori cosiddetti «creditori pubblici qualificati» (Agenzia delle entrate, Inps, Agente della riscossione) burocratizza l'avvio della procedura, di fatto spogliando gli organi dell'impresa da ogni valutazione sui tempi e sui modi di avvio;
    una volta attivata la procedura di crisi in maniera automatica, l'impresa sotto tutela rischia di perdere, irreversibilmente, credibilità commerciale e accesso al credito: le si crea intorno una sorta di «deserto»;
    inoltre, il creditore che ometta la segnalazione è sanzionato con la perdita del privilegio. In questo modo, il creditore-erario è spronato a compiere la segnalazione ad esclusiva tutela del proprio credito, col che si perde completamente di vista il «bene azienda»;
    questo crea, a ben vedere, una sorta d'incentivo alla delazione, creando un’escalation «cautelare» di segnalazione da parte dei soggetti interessati, indotti a operare la segnalazione pure in situazioni dubbie, al solo fine di preservare le proprie ragioni di credito;
    il timore della segnalazione induce poi l'imprenditore a invertire, di fatto, l'ordine dei privilegi, spingendolo ad onorare i debiti contributivi e previdenziali, a scapito degli altri creditori. In breve, l'effetto di tale norma non è la preservazione dell'azienda ma il rafforzamento della tutela dei crediti dello Stato;
    pure la creazione di Organismi di composizione della crisi d'impresa presso le Camere di commercio e il meccanismo di nomina degli esperti che assisteranno l'impresa in difficoltà lasciano molti dubbi in primo luogo, non si comprende per quale ragione la riforma intenda promuovere ed esaltare gli organismi istituiti presso le Camere di commercio e declassare quelli costituiti presso gli Ordini professionali (OCC), commercialisti in primis;
    la scelta appare priva di giustificazione, dato che tutti gli Organismi composizione della crisi sono iscritti in un unico elenco presso il Ministero della giustizia, senza distinzioni di sorta;
    riguardo alle nomine, nulla quaestio evidentemente per l'esperto nominato dal Presidente della sezione specializzata in materia di procedure concorsuali; molti dubbi invece per le designazioni da parte del Presidente della Camera di commercio e dall'esponente locale di categoria;
    le imprese in crisi hanno bisogno di interventi dinamici, decisi, determinati, secondo una logica che potrebbe essere estranea ai tre nominati «esperti», che perseguono finalità diverse e con tempi non in linea, spesso, con le decisioni e responsabilità da assumere;
    ulteriori perplessità derivano dalla riforma della geografia giudiziaria e dalla redistribuzione delle competenze in materia concorsuale;
    la riforma sottrae competenze ai tribunali circondariali per attribuirla a un numero più ristretto di uffici, ossia ai tribunali che già oggi sono sede delle sezioni specializzate in materia di imprese (decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 168), presso i quali vengono istituite anche Sezioni specializzate nelle procedure concorsuali;
    tuttavia, i tribunali circondariali da sempre gestiscono le procedure concorsuali con modalità appropriate. Se vi sono carenze e ritardi, questi sono dovuti generalmente alla carenze organiche, anche delle cancellerie. Sarebbe stato, dunque, più appropriato rafforzare le dotazioni organiche dei tribunali circondariali, piuttosto che concentrare le competenze all'interno dei tribunali centrali, aggravando così ulteriormente uffici già oberati di lavoro e in cronico ritardo nella definizione dei procedimenti;
    d'altronde, l'esigenza di ridisegnare la geografia giudiziaria deve tener conto del principio di prossimità. L'Italia è fatta di realtà che, per evidenza storica e geografica, richiedono la vicinanza delle istituzioni e non un loro allontanamento. Ma non è tutto: la concentrazione crea anche oneri e costi in capo all'imprenditore, ai creditori e a tutti i professionisti coinvolti, che devono spostarsi per prendere parte alle procedure,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad apportare le modifiche al nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, necessarie per superare le gravi criticità appena illustrate.
9/1409/1D'Ettore.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

potere di nomina

impresa in difficolta'

ristrutturazione industriale