ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01408/042

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 101 del 13/12/2018
Firmatari
Primo firmatario: BOLDRINI LAURA
Gruppo: LIBERI E UGUALI
Data firma: 13/12/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FORNARO FEDERICO LIBERI E UGUALI 13/12/2018
MURONI ROSSELLA LIBERI E UGUALI 13/12/2018
ROSTAN MICHELA LIBERI E UGUALI 13/12/2018


Stato iter:
13/12/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
DICHIARAZIONE VOTO 13/12/2018
Resoconto BOLDRINI LAURA LIBERI E UGUALI
Resoconto SILLI GIORGIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Resoconto MANCINI CLAUDIO PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto FASSINO PIERO PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto FORNARO FEDERICO LIBERI E UGUALI
 
PARERE GOVERNO 13/12/2018
Resoconto BITONCI MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 13/12/2018

NON ACCOLTO IL 13/12/2018

PARERE GOVERNO IL 13/12/2018

RESPINTO IL 13/12/2018

CONCLUSO IL 13/12/2018

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01408/042
presentato da
BOLDRINI Laura
testo di
Giovedì 13 dicembre 2018, seduta n. 101

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 25-novies del provvedimento istituisce dal 1° gennaio 2019 un'imposta sui trasferimenti di denaro effettuati verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea, dai cosiddetti money transfer, ovvero gli istituti di pagamento che offrono il servizio di rimessa di somme di denaro;

    alla disposizione possono connettersi seri rischi, già evidenziati in passato dalle principali istituzioni internazionali e finanziarie, tra cui Banca Mondiale, GPFI e ultimi G20, sintetizzabili in: violazione di accordi internazionali, incremento dell'utilizzo di corridoi informali e illegali che non garantiscono controllo, tracciabilità e tutela dei consumatori, rischi per l'integrità e la sicurezza del mercato finanziario, distorsione del mercato del lavoro ed impatto sui Paesi riceventi e aumento della povertà;

    si tratta di una disposizione che oltre ad essere fortemente vessatoria, favorisce i canali informali come il sistema hawala che utilizza mediatori e che non consente la tracciabilità del denaro, rischiando quindi di alimentare i traffici illegali, rischi che derivano dal predominante uso del contante e dalle modalità di distribuzione del servizio che si realizza con il pressoché esclusivo ricorso a una capillare rete di punti vendita diffusa su tutto il territorio nazionale;

    di contro, negli ultimi anni, anche grazie all'attuazione della Direttiva cosiddetta PSD2 e della IV Direttiva Antiriciclaggio, il settore del money transfer ha rafforzato il suo ruolo strategico nel garantire controllo, trasparenza e sostegno alle autorità. In particolare, la Direttiva PSD2 garantisce maggiore protezione per le operazioni di pagamento da e verso i Paesi non-UE ed estende l'applicazione delle disposizioni riguardanti diritti e obblighi delle parti alle transazioni in valute diverse da quelle dell'UE. Il settore del money transfer contribuisce, inoltre, alla lotta contro il riciclaggio di denaro e al contrasto del finanziamento al terrorismo, come evidenziato anche dall'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF);

    le imposte sulle rimesse penalizzano gli operatori formali rispetto a quelli non ufficiali. Il vantaggio in termini di costi deriva dal fatto che le reti informali non rispettano i requisiti legali e normativi esistenti per fornire servizi di money transfer, anche contro il riciclaggio di denaro, aumentando in modo ingiustificato i loro margini di profitto a spese del consumatore, degli operatori ufficiali, del pubblico e della società in generale. Inoltre, dal momento che più rimesse vengono trasferite tramite canali informali, le autorità di pubblica sicurezza perdono visibilità e controllo su questi flussi e aumentano i rischi di sicurezza e integrità per il mercato finanziario italiano. La tassa inoltre incoraggia meccanismi di elusione con il ricorso a «prestanome» e soggetti che soddisfano i requisiti di esenzione con conseguenze negative in termini di controlli antiriciclaggio;

    le rimesse dei migranti rappresentano la prima fonte di aiuto per i paesi di origine, da cui dipende la sopravvivenza di milioni di famiglie. Secondo quanto stimato dall'Ifad, nel mondo circa 200 milioni di lavoratori e lavoratrici migranti mandano nei loro paesi 450 miliardi di dollari l'anno, pari a oltre un terzo di tutti gli aiuti umanitari e allo sviluppo governativi e di altra provenienza. Dal nostro Paese lo scorso anno sono stati trasferiti cinque miliardi si rimesse verso i paesi d'origine;

    come sottolineato nella nota conclusiva del Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) del 2017: «I flussi di rimesse contribuiscono al benessere di circa 700 milioni di persone in tutto il mondo; solo nel 2017, le rimesse ai Paesi in via di sviluppo hanno superato di gran lunga l'assistenza ufficiale allo sviluppo» 6. Per questo motivo, lo stesso GPFI sostiene che ridurre i costi di transazione e assicurare servizi di rimessa di qualità sono condizioni essenziali e necessarie per gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;

    oggi, il mercato delle rimesse in Italia vale 5 miliardi ed un'imposta di bollo dell'1,5 per cento sull'intero importo delle rimesse determinerebbe un gettito erariale massimo di 75 milioni di euro. Tuttavia, sulla base di stime del Centro di studi sulle politiche istituzionali, l'impatto sarebbe significativamente più basso, considerando le variabili di un calo fisiologico delle rimesse e delle esenzioni (transazioni verso Paesi UE e transazioni commerciali). Infatti, è probabile che l'imposta riguardi un pubblico tra il 15-20 per cento del totale, riducendo l'effetto a 12-15 milioni, considerati anche i possibili effetti in termini di mancati guadagni dal pagamento delle imposte da parte degli operatori e degli agenti del settore,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rivedere la disposizione che istituisce dal 1° gennaio 2019 un'imposta sul servizio di rimessa di denaro effettuato tramite i cosiddetti money transfer.
9/1408/42Boldrini, Fornaro, Muroni, Rostan.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

riciclaggio di denaro

protezione del consumatore

lotta contro la criminalita'