Legislatura: 18Seduta di annuncio: 91 del 27/11/2018
Primo firmatario: PAGANI ALBERTO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 27/11/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione DICHIARAZIONE GOVERNO 28/11/2018 Resoconto MOLTENI NICOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 27/11/2018
PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 28/11/2018
DISCUSSIONE IL 28/11/2018
RITIRATO IL 28/11/2018
CONCLUSO IL 28/11/2018
La Camera,
premesso che:
in relazione all'A.C. 1346-A e in particolare all'articolo 29-bis, riguardante la «circolazione dei veicoli immatricolati all'estero», ritiene che le modifiche contenute al codice della strada vanno nella giusta direzione di contrastare il fenomeno della cosiddetta «esterovestizione» dei veicoli, circolanti in Italia in numero crescente, che sfuggono alle imposte nazionali, al bollo auto, all'assicurazione e molto spesso alle sanzioni per le infrazioni al codice della strada;
considerato che il predetto fenomeno produce un mancato introito alle casse dello Stato, degli enti locali e un ingiustificato vantaggio ai cittadini comunitari, extracomunitari e ai cittadini italiani quando residenti in Italia, nonché alle imprese italiane, che utilizzano sul nostro territorio veicoli con targa estera;
nel valutare positivamente la ratio dell'articolo 29-bis stesso, rileva la contraddizione contenuta nel comma 1-ter introdotto all'articolo 93 del codice della strada, in quanto favorisce la concessione in leasing o in locazione senza conducente da parte di un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, ai residenti e alle imprese italiane;
in tal modo si consentirà alle imprese straniere e comunitarie di effettuare una concorrenza sleale alle imprese di noleggio e di leasing nazionali, fattispecie pur consentita negli altri Paesi europei, ma temperata dall'obbligo di una targatura nazionale dei veicoli concessi;
pertanto prevedendo l'obbligo di reimmatricolazione in Italia di tali veicoli lo Stato e gli enti locali potranno riscuotere quanto loro dovuto e in particolare il bollo auto e l'addizionale erariale, nonché sanzionare le infrazioni al codice della strada, effettuate dagli utilizzatori residenti o con sede in Italia dei predetti veicoli;
preso atto che la giurisprudenza comunitaria si è già pronunciata sul tema e, pur riconoscendo i leasing e i noleggi transfrontalieri, sulla legittimità dell'obbligo di reimmatricolazione nazionale con le Sentenze nelle cause C-242/05, C-552/15 e, soprattutto, C-451/99, (nota come «Cura Anlagen») e che invece la norma così approvata, oltre a danneggiare la filiera automobilistica italiana, agevola comportamenti elusivi anche degli obblighi legati all'uso delle strade italiane, il tutto in contraddizione con lo spirito dell'articolo 29-bis del decreto,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa, al fine di intervenire con il primo provvedimento utile, per inserire una norma che cancelli l'ingiustificato privilegio concesso alle imprese di noleggio e di leasing dei veicoli, site in altri Paesi, e di prevedere, anche per i veicoli ad esse intestate e date in uso a residenti e imprese italiane, l'obbligo di targarli in Italia in tempi ragionevoli, o di inibirne la circolazione sul nostro territorio.
9/1346/135. Pagani.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):impresa transnazionale
immatricolazione del veicolo
impresa di noleggio