Legislatura: 17Seduta di annuncio: 62 del 31/07/2013
Primo firmatario: MARCOLIN MARCO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 31/07/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma PRATAVIERA EMANUELE LEGA NORD E AUTONOMIE 31/07/2013 PINI GIANLUCA LEGA NORD E AUTONOMIE 31/07/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 31/07/2013 MOAVERO MILANESI ENZO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (AFFARI EUROPEI)
ACCOLTO IL 31/07/2013
PARERE GOVERNO IL 31/07/2013
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 31/07/2013
CONCLUSO IL 31/07/2013
La Camera,
premesso che:
esaminato l'Atto Camera 1326 «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013»;
l'articolo 7 del disegno di legge all'esame prevede criteri di delega per il recepimento della direttiva 2011/95/UE recante norme minime comuni sull'attribuzione della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale e sul contenuto della protezione riconosciuta;
in particolare i criteri prevedono il mantenimento degli standard di garanzia previsti dalla normativa in vigore, l'omologazione dello status di beneficiario di protezione sussidiaria con quello di rifugiato, con particolare riferimento al ricongiungimento familiare e al diniego, esclusione e revoca dello status, la programmazione delle attività e delle misure a favore dell'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale;
la direttiva 2011/95/UE aggiorna e sostituisce integralmente la direttiva 2004/83/CE del 29 aprile 2004, attuata nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 251 del 2007, cosiddetta direttiva «qualifiche»;
il criterio di cui alla lettera b) dell'articolo 7 del disegno di legge all'esame vincola il legislatore delegato a uniformare gli status giuridici dei beneficiari di protezione internazionale, sia dei rifugiati, sia dei beneficiari di protezione sussidiaria, con particolare riferimento ai presupposti per ottenere il ricongiungimento familiare;
il criterio di cui alla lettera c) vincola il legislatore a disciplinare gli istituti del diniego, dell'esclusione e della revoca in conformità al dettato della Convenzione relativa allo status dei rifugiati, di cui alla legge 24 luglio 1954, n. 722, anche con riferimento ai beneficiari di protezione sussidiaria;
la direttiva 2011/95/UE mantiene la diversità tra rifugiati e beneficiari di protezione sussidiaria per quanto riguarda il diniego, esclusione e revoca, diversamente da quanto si stabilisce con il criterio di cui alla lettera c) che prevede un'uniformità della disciplina degli istituti;
inoltre, sempre alla lettera c), invece di fare riferimento alla disciplina contenuta negli articoli 17 e 19 della direttiva 2011/95/UE si prevede l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della Convenzione di Ginevra del 1951;
infine, il criterio contenuto nella lettera d), affronta anch'esso un aspetto non contenuto nella direttiva 2011/95/UE ovvero prevede l'introduzione di uno strumento di programmazione delle attività e delle misure a favore dell'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale;
la legge del 24 dicembre 2012, n. 234, che modifica la legge n. 11 del 2005 sulle «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», prevede che il Governo possa presentare, entro il 31 luglio di ogni anno, un secondo disegno di legge di delegazione per il secondo trimestre dell'anno in cui far confluire nuove deleghe legislative qualora sopraggiunga l'esigenza di dare attuazione ad altre direttive o obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi del decreto legislativo che darà attribuzione alla direttiva 2011/95/UE, al fine di verificare l'opportunità di dare seguito a quanto esposto in premessa.
9/1326/10. Marcolin, Prataviera, Gianluca Pini.
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