DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 21/12/2011
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 21/12/2011
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 18/01/2012
DISCUSSIONE IL 18/01/2012
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 18/01/2012
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 25/01/2012
DISCUSSIONE IL 25/01/2012
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 25/01/2012
DISCUSSIONE IL 01/02/2012
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 01/02/2012
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 22/02/2012
ACCOLTO IL 29/02/2012
PARERE GOVERNO IL 29/02/2012
DISCUSSIONE IL 29/02/2012
APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 29/02/2012
CONCLUSO IL 29/02/2012
Atto Camera
Risoluzione in Commissione 7-00745
presentata da
VIVIANA BECCALOSSI
martedì 20 dicembre 2011, seduta n.563
La XIII Commissione,
premesso che:
la questione quote latte, è iniziata 30 anni or sono, nel 1983, con l'assegnazione ad ogni Stato membro dell'Unione di una quota nazionale che poi doveva essere divisa tra i propri produttori e all'Italia è stata assegnata una quota che risultò molto inferiore al consumo interno di latte;
il settore lattiero-caseario sta attraversando una delle fasi più gravi e profonde degli ultimi decenni e, attualmente, i produttori di latte in regola hanno subito costi per la gestione delle quote latte pari a 2,42 miliardi di euro dei quali 1,7 miliardi per l'acquisto di quote latte, 150 milioni per l'affitto, 220 per il versamento del prelievo e 350 milioni per l'adesione alla rateizzazione prevista dal decreto-legge n. 49 del 2003;
degli attuali 38 mila allevatori oggi in attività nel nostro Paese (erano 120 mila nel 1996) sono solo un po' più di un migliaio quelli che devono alle casse dello Stato 1,7 miliardi di euro di multe maturate in questi ultimi anni;
molti allevatori si sono messi in regola in questi ultimi anni, 15 mila hanno rateizzato, ai sensi del decreto-legge n. 49 del 2003, per 350 milioni di euro, mentre altri 220 milioni di «multe» sono stati regolarmente pagati in questi ultimi 12 anni;
negli anni sono stati approvati numerosi provvedimenti legislativi per adeguare la realtà nazionale al quadro comunitario;
attraverso la legge n. 119 del 2003, che sostituiva la legge n. 468 del 1992, si è provveduto a definire un'applicazione del sistema delle quote produttive assegnate al nostro Paese più coerente con la legislazione comunitaria;
successivamente, attraverso il decreto-legge n. 3 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009, si è ulteriormente rafforzato il quadro normativo nazionale del settore, garantendo ai produttori, che ancora non avevano regolarizzato la loro posizione, una nuova possibilità di rientro nella legalità;
il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 recante «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario» prevede all'articolo 8-quater, che il «produttore agricolo che vi abbia interesse, può richiedere la rateizzazione dei debiti iscritti nel Registro nazionale di cui all'articolo 8-ter derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte»;
il comma 2 dell'articolo 8-ter del citato provvedimento prevede l'istituzione presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura del registro nazionale dei debiti in cui sono iscritti tutti gli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli; mentre il comma 3 dello stesso articolo 8-ter prevede che le regioni iscrivano nel registro nazionale gli importi dovuti e non pagati a titolo di prelievo supplementare;
il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, all'articolo 2, comma 12-terdecies, recante anche disposizioni relative al settore lattiero-caseario, stabilisce che siano ulteriormente differiti, al 30 giugno 2011, i termini per il pagamento degli importi previsti dai piani di rateizzazione delle «multe» relative alle quote latte di cui al decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
da ultimo nella manovra economica del mese di luglio 2011 è stata adottata una misura che toglie ad Equitalia le competenze esattive sulle multe delle quote latte trasferendole ad AGEA, da giugno commissariata dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, provvedimento che rende ancora più difficile l'esazione delle multe sulle quote latte sottraendo al sistema Italia risorse per un totale di 1,6 miliardi di euro ed esponendo il nostro Paese al rischio di pesanti sanzioni da parte della Commissione europea;
l'articolo 39, comma 13, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011, ha previsto il trasferimento delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea o coattiva, di alcune entrate erariali da Equitalia spa ad enti e organismi pubblici muniti di risorse umane e strumentali;
in tale trasferimento rientra anche quello delle competenze per la riscossione delle cosiddette multe relative all'applicazione del regime comunitario del prelievo supplementare sul latte bovino;
la Commissione europea ha manifestato nella relazione di valutazione presentata al Consiglio nel 2010, la propria insoddisfazione per l'estrema lentezza dei progressi compiuti nel recupero dei prelievi dovuti sul latte e ha ribadito anche più recentemente la necessità di migliorare decisamente le modalità di recupero;
per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 8-septies, comma 2, del decreto legge n. 5 del 2009, convertito nella legge n. 33 del 2009, disposizione finalizzata a favorire l'accesso al credito dei produttori che hanno acquistato quote latte, prevede per la sua concreta attuazione l'emanazione di un apposito decreto da parte del competente Ministro dell'economia e finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali che non è stato ad oggi predisposto dal Ministero proponente;
non si è inoltre ancora proceduto alla revoca delle quote latte assegnate ai sensi del decreto-legge n. 5 del 2009, articolo 8-bis, comma 2, come invece dispone 8-quinquies, comma 7 del richiamato decreto-legge per quei produttori che non hanno pagato il prelievo sul latte ovvero non hanno ancora rateizzato o concluso le procedure di rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte di cui all'articolo 8-quater del decreto-legge sopracitato;
impegna il Governo:
ad assicurare la corretta applicazione degli articoli sopracitati del decreto-legge n. 5 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009;
a verificare il rispetto dell'obbligo, per i richiedenti la rateizzazione delle imputazioni di prelievo non sospese in sede giurisdizionale, alla rinuncia di tutte le azioni giudiziarie pendenti aventi per oggetto posizioni debitorie iscritte al registro nazionale dei debiti, relative ai mancati pagamenti del prelievo latte;
a formulare precise direttive per armonizzare le procedure applicative che saranno poste in essere dal Commissario governativo al fine di realizzare effetti positivi sulla finanza pubblica in virtù dell'effettivo pagamento anche delle somme dovute dai produttori del settore lattiero caseario che aderiscono alla rateizzazione e divenute esigibili a seguito della obbligatoria rinuncia al contenzioso in atto.
(7-00745) «Beccalossi».