ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00463

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 415 del 11/01/2011
Abbinamenti
Atto 7/00199 abbinato in data 18/01/2011
Atto 7/00466 abbinato in data 18/01/2011
Approvazione risoluzione conclusiva
Atto numero: 8/00105
Firmatari
Primo firmatario: BECCALOSSI VIVIANA
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 11/01/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BIAVA FRANCESCO POPOLO DELLA LIBERTA' 11/01/2011
CATANOSO GENOESE FRANCESCO DETTO BASILIO CATANOSO POPOLO DELLA LIBERTA' 11/01/2011
DE CAMILLIS SABRINA POPOLO DELLA LIBERTA' 11/01/2011
DE GIROLAMO NUNZIA POPOLO DELLA LIBERTA' 11/01/2011
DI CATERINA MARCELLO POPOLO DELLA LIBERTA' 11/01/2011
DIMA GIOVANNI POPOLO DELLA LIBERTA' 11/01/2011
D'IPPOLITO VITALE IDA POPOLO DELLA LIBERTA' 11/01/2011
FAENZI MONICA POPOLO DELLA LIBERTA' 11/01/2011
GOTTARDO ISIDORO POPOLO DELLA LIBERTA' 11/01/2011
NOLA CARLO POPOLO DELLA LIBERTA' 11/01/2011
MURO LUIGI POPOLO DELLA LIBERTA' 11/01/2011
ROMELE GIUSEPPE POPOLO DELLA LIBERTA' 11/01/2011
TADDEI VINCENZO POPOLO DELLA LIBERTA' 11/01/2011


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Stato iter:
25/01/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 18/01/2011
BECCALOSSI VIVIANA POPOLO DELLA LIBERTA'
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 18/01/2011
FOGLIATO SEBASTIANO LEGA NORD PADANIA
CARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 18/01/2011
GALAN GIANCARLO MINISTRO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 18/01/2011
OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO PARTITO DEMOCRATICO
BECCALOSSI VIVIANA POPOLO DELLA LIBERTA'
ZUCCHI ANGELO PARTITO DEMOCRATICO
RUSSO PAOLO POPOLO DELLA LIBERTA'
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 25/01/2011
BECCALOSSI VIVIANA POPOLO DELLA LIBERTA'
CARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO
RAINIERI FABIO LEGA NORD PADANIA
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 25/01/2011
GALAN GIANCARLO MINISTRO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 25/01/2011
DELFINO TERESIO UNIONE DI CENTRO
RUSSO PAOLO POPOLO DELLA LIBERTA'
 
PARERE GOVERNO 25/01/2011
GALAN GIANCARLO MINISTRO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI)
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 18/01/2011

DISCUSSIONE IL 18/01/2011

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 18/01/2011

DISCUSSIONE IL 25/01/2011

ACCOLTO IL 25/01/2011

PARERE GOVERNO IL 25/01/2011

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 25/01/2011

APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 25/01/2011

CONCLUSO IL 25/01/2011

Atto Camera

Risoluzione in Commissione 7-00463
presentata da
VIVIANA BECCALOSSI
martedì 11 gennaio 2011, seduta n.415

La XIII Commissione,

premesso che:

con la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, concernente la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (cosiddetta direttiva nitrati), sono stati introdotti nell'ordinamento comunitario, i princìpi fondamentali che gli Stati membri devono osservare, al fine di ridurre l'inquinamento delle acque dai nitrati di origine agricola;

in particolare, gli articoli 3 e 5 della predetta direttiva, prevedono che gli Stati membri debbano individuare e rivedere sistematicamente le designazioni relative alle zone vulnerabili in base a specifici criteri, evidenziando inoltre i cambiamenti intervenuti;

i medesimi articoli stabiliscono,altresì, che gli stessi Stati membri, devono conseguentemente fissare specifici programmi d'azione per quanto riguarda le zone vulnerabili designate, volti a ridurre l'inquinamento delle acque causato direttamente o indirettamente dai nitrati di origine agricola o a prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento di questo tipo;

i suddetti programmi devono osservare, in particolare, i dati scientifici e ambientali delle singole zone nonché dell'efficacia e dei costi delle misure individuate;

la suddetta direttiva individua inoltre gli obiettivi da raggiungere e stabilisce esclusivamente prescrizioni generiche, che consentono agli Stati membri la facoltà di decidere sulle questioni tecniche;

risulta tuttavia importante evidenziare, come alcune disposizioni della direttiva sembrano non tenere in sufficiente considerazione, le specificità dell'agricoltura mediterranea, con particolare riferimento ai limiti imposti per lo spandimento dei nitrati nelle aree vulnerabili, in particolare nell'area della pianura Padana;

nell'ambito dell'Unione europea alcuni Paesi, inclusa la Germania, hanno chiesto ed ottenuto una deroga ai limiti massimi di azoto spandibili per ettaro. In particolare, le deroghe sono state concesse: dall'anno 1998 all'anno 2004 e dall'anno 2004 all'anno 2007 alla Danimarca, ai sensi della decisione 2002/915/CE della Commissione, del 18 novembre 2002, relativa a una domanda di deroga ai sensi dell'allegato III, punto 2, lettera b), e dell'articolo 9 della direttiva [notificata con il numero C(2002) 464] e della decisione 2005/294/CE della Commissione, del 5 aprile 2005, relativa a una domanda di deroga ai sensi dell'allegato III, punto 2, lettera b), e dell'articolo 9 della direttiva 91/676/CEE [notificata con il numero C(2005) 1032]; dall'anno 2004 all'anno 2007, all'Austria, ai sensi della decisione 2006/189/CE della Commissione, del 28 febbraio 2006, relativa alla concessione di una deroga richiesta dall'Austria [notificata con il numero C(2006) 590];

anche l'Italia è afflitta da analoghe problematiche che hanno spinto i citati Stati a chiedere alcune deroghe alla citata direttiva;

in particolare, il nostro Paese, ponendo alla Commissione europea le medesime questioni che hanno consentito a tali Stati l'ottenimento delle previste deroghe, potrebbe conseguentemente ottenere gli stessi risultati in relazione a colture ad alto assorbimento di azoto, seppure sotto attenta sorveglianza ed in presenza di programmi mirati e dettagliati e per un periodo di tempo limitato;

risulta importante ricordare, inoltre, che la direttiva in questione, è stata inizialmente recepita dallo Stato italiano ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, successivamente abrogato dall'articolo 175 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, mentre è stata resa applicabile ai sensi del decreto ministeriale 7 aprile 2006, recante «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152», nonché di altri provvedimenti adottati in materia dalle singole regioni, provocando una situazione non sempre uniforme e congruente sull'intero territorio nazionale;

la nuova disciplina invece prevede la designazione da parte delle regioni di zone vulnerabili ai nitrati e l'applicazione in esse di programmi d'azione recanti misure e vincoli all'attività agricola, in particolare all'utilizzazione agronomica delle deiezioni zootecniche, fissando specifici limiti quantitativi ed operativi per lo spandimento di azoto nei campi;

in relazione alla comunicazione di infrazione n. 2006/2163 della Commissione europea, le regioni italiane, ed in particolare quelle del bacino padano, stanno ampliando le zone vulnerabili da nitrati, delimitando in quest'ultimo caso più del 65 per cento della superficie agricola;

la nuova situazione che si sta delineando aggrava notevolmente l'impatto della normativa sull'agricoltura, visto che nelle aree vulnerabili occorre ridurre in tempi eccessivamente ristretti la quantità di azoto organico spandibile per ettaro e per anno;

la gravità dei limiti imposti alle aziende agricole con il decreto ministeriale 7 aprile 2006 rischia pertanto di incidere oltre misura sul sistema produttivo e strutturale delle aziende stesse costrette a drastici adeguamenti e a contrazioni produttive, segnatamente dei capi allevati nonché di alcune coltivazioni;

risultano inoltre onerosi, gli investimenti volti al riordino dei processi produttivi e all'utilizzo e al trattamento delle deiezioni, anche a fini energetici. In tale ambito, quindi, appare evidente prevedere ogni iniziativa volta a favorire e sostenere progetti che consentano la realizzazione d'impianti per la trasformazione, la depurazione delle deiezioni e dei liquami zootecnici e la riconversione o l'adeguamento delle aziende interessate dalla direttiva;

in considerazione dei suesposti profili di criticità generali appare oggettivamente reale e preoccupante il pericolo di un forte ridimensionamento numerico delle aziende, specie zootecniche e soprattutto nella pianura padana, con le conseguenti ripercussioni sull'intera filiera, sull'economia nazionale e sull'occupazione, senza trascurare l'impatto su molte produzione «DOP»;

occorre pertanto introdurre adeguate misure in grado di coniugare, nel migliore dei modi, gli inderogabili princìpi della tutela delle aree vulnerabili con la necessità di mantenere un sistema agricolo efficiente ed aziende capaci di generare reddito approfondendo in particolare con maggiori dettagli, i criteri attuativi delle vigenti norme sulla protezione delle acque dai nitrati, anche verificando se vi siano altre cause, oltre le deiezioni zootecniche, che possano provocare danni alle risorse idriche, in particolare i concimi chimici, ed in tali circostanze mettendo in gioco tutti i fattori che interessano la questione;

attraverso l'introduzione di specifici provvedimenti, si potrebbe conseguentemente procedere ad una revisione nonché ad una semplificazione delle norme di cui trattasi, in particolare delle disposizioni recate dal citato decreto ministeriale 7 aprile 2006, ciò con particolare riferimento alle misure relative ai periodi di spandimento, visto che le stesse non tengono conto, ad esempio, dei mutamenti climatici ed idrogeologici che si stanno verificando nel Nord Italia, ai divieti di spandimento, ai limiti tecnici e temporali imposti per lo stoccaggio, ai limiti relativi alle aziende soggette agli obblighi amministrativi, alle procedure concernenti la comunicazione, il PUA (piano di utilizzazione aziendale) ed il trasporto degli effluenti, alle tipologie di allevamento (a tal proposito, occorrerebbero maggiori semplificazioni in relazione al tipo di effluente prodotto, all'organizzazione dell'allevamento, brado semibrado, e altro), al permesso di utilizzare i fertilizzanti chimici a supporto dello spandimento degli effluenti zootecnici;

l'articolo 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006 stabilisce che entro due anni dalla data di pubblicazione dello stesso decreto, il Governo adotti i necessari provvedimenti per la modifica e l'integrazione delle norme dei regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale, tra cui può essere citato anche l'articolo 112 del medesimo decreto, che concerne l'utilizzazione agronomica;

è importante ricordare che, in considerazione di quanto suesposto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, rispondendo ad un'interrogazioni a risposta immediata nella seduta dell'Assemblea del 24 novembre 2010, ha reso noto che il 24 aprile 2010 è stato approvato il piano strategico nazionale sui nitrati, che l'Italia ha sottoposto all'Unione europea una richiesta volta ad ottenere una concessione di deroga al valore limite di 170 chilogrammi di azoto previsto dalla «direttiva nitrati» e che l'operatività di questa deroga è subordinata alla rivisitazione dei singoli programmi regionali,

impegna il Governo:
ad attivarsi, in sede europea e con le regioni, affinché la richiesta di deroga al valore limite di 170 chilogrammi di azoto previsto dalla direttiva 91/676/CE (cosiddetta direttiva nitrati) possa essere effettivamente concessa;

ad avviare un processo di verifica dei contenuti del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006, recante criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, al fine di renderlo più facilmente applicabile agli allevamenti, attraverso una semplificazione degli adempimenti dal punto di vista tecnico e amministrativo;

a prevedere, nell'ambito di una possibile modifica del decreto ministeriale 7 aprile 2006 di cui in premessa, disposizioni minime omogenee per tutto il territorio nazionale, consentendo alle amministrazioni regionali di prevedere integrazioni, anche meno restrittive, in relazione alla specificità degli allevamenti presenti sul proprio territorio.

(7-00463)
«Beccalossi, Biava, Catanoso, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Gottardo, Nola, Muro, Romele, Taddei».