ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/12390

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 865 del 06/10/2017
Firmatari
Primo firmatario: MINNUCCI EMILIANO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 06/10/2017


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 06/10/2017
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 06/10/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-12390
presentato da
MINNUCCI Emiliano
testo di
Venerdì 6 ottobre 2017, seduta n. 865

   MINNUCCI. — Al Ministro dell'interno, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   il decreto ministeriale 1o aprile 2008, n. 86, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, prevede, all'articolo 5, comma 1, in attuazione dell'articolo 125, comma 7, del codice delle assicurazioni private, per i veicoli a motore immatricolati in Stati esteri, che circolano temporaneamente nel territorio italiano, che l'obbligo della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, per la durata della permanenza in Italia, si considera assolto se la targa di immatricolazione è rilasciata da uno degli Stati esteri elencati nell'articolo stesso (tra cui Andorra, Estonia, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia, Romania, Ungheria e altri);

   l'articolo 193 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevede l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile per tutti i veicoli a motore e una sanzione amministrativa per chiunque circoli senza copertura;

   il Ministero dell'interno, con il parere 300/a/2792/17/124/9 del 3 aprile 2017, ha escluso l'applicazione del citato articolo 193 per le auto provenienti dai predetti Stati, anche quando, attraverso qualsiasi mezzo, sia accertato che il veicolo immatricolato in uno di quei Paesi sia effettivamente sprovvisto di copertura assicurativa, ovvero quando venga accertato che il veicolo circoli sul territorio italiano da più di un anno e non si sia proceduto alla «nazionalizzazione» attraverso immatricolazione; in tal caso, sebbene il veicolo circoli illegittimamente in Italia si ritiene che non possano essere contestate le violazioni del codice della strada in materia di circolazione senza assicurazione proprio per via di una regolare immatricolazione straniera;

   l'autorità di pubblica sicurezza risulta impossibilitata ad effettuare i controlli sulla regolarità della copertura assicurativa per i veicoli provenienti dai citati Paesi e, in caso di incidente stradale che veda coinvolti veicoli immatricolati nel territorio italiano e veicoli immatricolati in uno degli Stati stranieri indicati, l'obbligo di controllo della copertura assicurativa è prevista solo per i veicoli immatricolati in Italia;

   oltre all'evidente diversità di trattamento, ciò che risulta più grave è che tale sistema non assicura le giuste garanzie in caso di incidente stradale che veda coinvolti, oltre al veicolo straniero, altri automobilisti o più in generale altri fruitori della strada come pedoni, ciclisti e altro;

   in caso di incidente il proprietario di un veicolo regolarmente assicurato in Italia, deve rivolgersi all'Uci (Ufficio nazionale di Assicurazione per l'Italia per i veicoli a motore in circolazione internazionale); il predetto ufficio, tuttavia non è tenuto a risarcire i danni in caso in cui riscontri che il veicolo straniero non abbia una regolare copertura assicurativa nello Stato di provenienza o, addirittura, non circoli regolarmente sul territorio italiano perché non «nazionalizzato»;

   sebbene il citato articolo 5 del decreto ministeriale faccia riferimento a veicoli stranieri che circolino temporaneamente sul territorio italiano, il parere del Ministero dell'interno, affermando l'efficacia della copertura assicurativa presunta anche per quei veicoli stranieri non nazionalizzati nei termini previsti dall'articolo 132 del codice della strada, sembrerebbe estendere temporalmente all'infinito l'efficacia assicurativa, rendendola di fatto una regola incontrovertibile e avulsa da qualsiasi tipo di controllo –:

   quali iniziative intendano intraprendere, per quanto di competenza, per dirimere l'evidente contrasto normativo in materia anche chiarendo l'esistenza di un limite temporale di validità della copertura assicurativa presunta per i veicoli immatricolati negli Stati esteri interessati;

   se non ritengano opportuno farsi promotori in sede comunitaria di una iniziativa volta ad estendere, armonizzare ed integrare i sistemi di controllo al fine di verificare la regolarità della copertura assicurativa dei veicoli immatricolati all'interno dell'Unione europea e ridurre i rischi di mancato risarcimento in caso di incidente stradale che veda coinvolti veicoli non assicurati.
(5-12390)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

veicolo

assicurazione obbligatoria

codice della strada