ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/12259

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 856 del 22/09/2017
Firmatari
Primo firmatario: LOMBARDI ROBERTA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 22/09/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 22/09/2017
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 22/09/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-12259
presentato da
LOMBARDI Roberta
testo di
Venerdì 22 settembre 2017, seduta n. 856

   LOMBARDI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   «l'APe» agevolato è un sussidio economico introdotto dall'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 del 2016) (legge di bilancio 2017) che accompagna al raggiungimento della pensione di vecchiaia nel regime pubblico obbligatorio, a partire dal 1° maggio 2017, alcune categorie di lavoratori meritevoli di una particolare tutela da parte del legislatore a condizione di aver raggiunto il 63° anno di età. Lo strumento è stato regolato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.88 del 2017 e dalla circolare dell'Inps n. 100 del 2017;

   la suddetta disciplina si applica, tra gli altri, a quanti si trovino in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni (articolo 1 comma 179, lettera a));

   a questo riguardo, l'Istituto previdenziale, nella circolare n. 100 del 2017, ha dato una interpretazione restrittiva del dettato normativo, stabilendo che il diritto all’«APe» sociale sussiste solo nel caso in cui il lavoratore disoccupato abbia smesso di percepire un sussidio di disoccupazione da almeno tre mesi, mentre non è prevista per coloro che, pur avendo perso involontariamente il lavoro, non hanno avuto accesso agli ammortizzatori sociali;

   è evidente che già la legge discrimina tutti quei lavoratori disoccupati che, a parità di requisiti contributivi e anagrafici, non abbiano percepito l'indennità di disoccupazione in quanto magari lavoratori autonomi (categoria quest'ultima comunque presente nella disposizione legislativa che descrive i fruitori dell'anticipo agevolato della pensione); l'interpretazione della norma contenuta nella circolare dell'Inps del 16 giugno 2017 tuttavia restringe ulteriormente la platea dei beneficiari, escludendo chiunque non abbia avuto accesso agli ammortizzatori sociali;

   così facendo, si infrange il basilare principio di uguaglianza sociale a cui dovrebbe essere improntata la tutela lavoristica, penalizzando per di più quei lavoratori che non sono destinatari di alcuna forma di sostegno statale;

   entro il 15 ottobre 2017 l'Inps comunicherà ai soggetti che ne abbiano fatto istanza l'esito dell'istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’«APE» sociale;

   ad oggi l'istituto di previdenza ha respinto numerose richieste per mancanza di requisiti utili –:

   se il Ministro interrogato non reputi urgente assumere iniziative al fine di estendere l’«Ape» sociale anche alle persone che perdono involontariamente il lavoro e non hanno diritto ad alcun ammortizzatore sociale.
(5-12259)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

licenziamento

assicurazione di disoccupazione

disoccupazione