ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/11176

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 781 del 19/04/2017
Firmatari
Primo firmatario: SOTTANELLI GIULIO CESARE
Gruppo: SCELTA CIVICA-ALA PER LA COSTITUENTE LIBERALE E POPOLARE-MAIE
Data firma: 19/04/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ZANETTI ENRICO SCELTA CIVICA-ALA PER LA COSTITUENTE LIBERALE E POPOLARE-MAIE 19/04/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 19/04/2017
Stato iter:
20/04/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 20/04/2017
Resoconto ZANETTI ENRICO SCELTA CIVICA-ALA PER LA COSTITUENTE LIBERALE E POPOLARE-MAIE
 
RISPOSTA GOVERNO 20/04/2017
Resoconto CASERO LUIGI ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
REPLICA 20/04/2017
Resoconto ZANETTI ENRICO SCELTA CIVICA-ALA PER LA COSTITUENTE LIBERALE E POPOLARE-MAIE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 20/04/2017

SVOLTO IL 20/04/2017

CONCLUSO IL 20/04/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-11176
presentato da
SOTTANELLI Giulio Cesare
testo di
Mercoledì 19 aprile 2017, seduta n. 781

   SOTTANELLI e ZANETTI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'istituto della transazione fiscale disciplinato dall'articolo 182-ter della legge fallimentare intenda rendere più agevole il raggiungimento, nell'ambito della crisi d'impresa, di una soluzione concordata in una prospettiva normativa che, a seguito della riforma del 2005, concepisce l'impresa come valore da salvaguardare a beneficio di chi vanta interessi che gravitano intorno ad essa, cioè, lavoratori e creditori (quindi lo Stato stesso);
   tale istituto, secondo la tesi dominante, non avrebbe natura autenticamente negoziale, essendo inserito in una procedura a forte impronta giudiziale; circostanza che porta ad escludere che la transazione sfoci in un vero e proprio accordo tra Fisco e contribuente, rimanendo la stessa confinata a mera determinazione del quantum da soddisfare in maniera concordataria nella fase ormai patologica della crisi;
   anche la consolidata giurisprudenza di merito è concorde nel disconoscere all'istituto valenza di accordo negoziale autonomo, configurandola come sub-procedimento incardinato nell'alveo della procedura di concordato preventivo, con la conseguenza che l'attuale transazione fiscale si riduce oggi ad una mera enunciazione dei crediti erariali, limitandosi spesso ad esprimere il proprio voto in adunanza;
   una revisione dell'attuale normativa – in un quadro di assoluta trasparenza e garanzia per lo Stato, mediante l'introduzione di parametri di riferimento per l'accesso alla procedura – potrebbe favorire l'accesso, da parte dell'Erario, a forme negoziate di recupero dei crediti fiscali, spesso risalenti, in una fase non ancora patologica e, verosimilmente, con maggiori prospettive di recupero;
   si evidenzia la possibilità, rimanendo nell'alveo delle norme già esistenti e senza stravolgimenti dell'ordinamento vigente, di ampliare il campo di applicabilità del predetto articolo 182-ter della legge fallimentare, che non sarebbe più congegnato quale sub-processo di una procedura di concordato ex articolo 160 della legge fallimentare ovvero di accordo di ristrutturazione ex articolo 182-bis della predetta legge, ma sarebbe esteso anche ai piani di risanamento asseverati di cui all'articolo 67, comma 3, lettera d) della legge fallimentare, consentendo a una platea molto più ampia di relazionarsi in termini propositivi con l'Erario, favorendo al contempo l'accesso a forme negoziate di recupero di crediti fiscali;
   una soluzione di questo tipo consentirebbe di contribuire al risanamento di molte aziende in stato di crisi non ancora irreversibile, incrementando il gettito erariale relativo a crediti, in un'ottica di maggiore partecipazione dei soggetti coinvolti –:
   se ed entro quale termine intenda avviare una revisione dell'istituto della transazione fiscale nei termini sovraesposti. (5-11176)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 20 aprile 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-11176

  Con il documento in esame gli On.li interroganti, rimanendo nell'alveo delle norme già esistenti, evidenziano la possibilità di ampliare il campo di applicabilità della transazione fiscale, di cui all'articolo 182-ter del R.D. n. 267 del 1942 (legge fallimentare), ai piani di risanamento asseverati, previsti all'articolo 67, comma 3, lettera d), legge fallimentare.
  Così operando, la transazione fiscale non costituirebbe più un sub-processo del concordato preventivo ovvero dell'accordo di ristrutturazione dei debiti (di cui, rispettivamente, agli articoli 160 e 182-bis legge fallimentare), ma si estenderebbe ad una platea molto più ampia di soggetti, consentendo agli stessi di relazionarsi in termini propositivi con l'Erario e, al contempo, di accedere a forme negoziate di recupero dei crediti fiscali.
  In particolare, si chiede di sapere se ed entro quale termine si intenda avviare una revisione della transazione fiscale, estendendola anche ai piani di risanamento asseverati di cui al citato articolo 67, comma 3, lettera d).
  Sentita l'Agenzia delle Entrate si rappresenta quanto segue.
  L'istituto della transazione fiscale è stato oggetto di un recente intervento normativo da parte della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) che, nel riformulare la disciplina dei crediti tributari e previdenziali contenuta nell'articolo 182-ter legge fallimentare, ha eliminato la regola della «infalcidiabilità» dell'IVA e delle ritenute alla fonte.
  In particolare, il legislatore ha deciso di uniformare il trattamento del credito per IVA e ritenute a quello riservato agli altri crediti tributari, stabilendo che qualsiasi tributo può essere falcidiato se, congiuntamente:
   il piano su cui si fonda il concordato preventivo ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile attraverso un'alternativa liquidazione, tenuto conto del valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione dell'Erario, attestato da un professionista munito dei requisiti di cui all'articolo 67, comma 3, lettera d), legge fallimentare;
   la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie offerti all'Erario non sono inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore e a quelli offerti ai creditori chirografari.

  Con riferimento all'estensione ai piani attestati dell'istituto della transazione fiscale, si fa presente che un'interpretazione di tal genere, come proposta dagli interroganti, non appare consentita dalla natura di norma eccezionale dell'articolo 182-ter legge fallimentare, che può trovare applicazione limitatamente alle procedure in essa espressamente richiamate, ossia nell'ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti.
  A legislazione vigente, pertanto, non può ritenersi ammissibile una definizione transattiva del credito tributario in occasione di un piano asseverato.
  Relativamente a un'eventuale modifica normativa nel senso prospettato dagli interroganti, in disparte le eventuali conseguenze in termini di gettito e le valutazioni di carattere politico, preme evidenziare che l'ampliamento dell'ambito applicativo dell'istituto di cui all'articolo 182-ter legge fallimentare all'ipotesi di un piano attestato ridurrebbe le tutele del credito erariale, privandolo della garanzia giurisdizionale del procedimento che assicura il controllo di legittimità e di convenienza dell'interesse pubblico.
  Il legislatore ha ritenuto fondamentale il predetto controllo soprattutto nell'ipotesi di accordi stragiudiziali di cui all'articolo 182-bis legge fallimentare, come dimostra la recente modifica apportata dall'articolo 1, comma 81, della Legge di Bilancio 2017, all'articolo 182-ter legge fallimentare nella parte in cui prevede che l'attestazione del professionista, in caso di accordo di ristrutturazione, debba inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alle alternative concretamente praticabili ed inoltre che tale punto costituisca oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

fallimento

detrazione fiscale

revisione della legge