ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/11054

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 774 del 05/04/2017
Firmatari
Primo firmatario: VIGNALI RAFFAELLO
Gruppo: ALTERNATIVA POPOLARE-CENTRISTI PER L'EUROPA-NCD
Data firma: 05/04/2017


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 05/04/2017
Stato iter:
12/04/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 12/04/2017
Resoconto VIGNALI RAFFAELLO ALTERNATIVA POPOLARE-CENTRISTI PER L'EUROPA-NCD
 
RISPOSTA GOVERNO 12/04/2017
Resoconto GENTILE ANTONIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 12/04/2017
Resoconto VIGNALI RAFFAELLO ALTERNATIVA POPOLARE-CENTRISTI PER L'EUROPA-NCD
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 12/04/2017

SVOLTO IL 12/04/2017

CONCLUSO IL 12/04/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-11054
presentato da
VIGNALI Raffaello
testo di
Mercoledì 5 aprile 2017, seduta n. 774

   VIGNALI. — Al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   la legge n. 232 del 2016 al comma 243, dell'articolo 1 ha sostituito l'articolo 4-bis del decreto-legge n. 83 del 2012 modificando gli obblighi per gli operatori economici che, anche mediante affidamento a terzi e indipendentemente dal numero di dipendenti, esercitino attività di call-center;
   gli operatori inadempienti alla normativa rischiano sanzioni amministrative dai 10.000 ai 150.000 euro;
   «l'attività di call-center» è definita nell'articolo 1, lettera d) della delibera n. 79/09/CSP dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) «un insieme di risorse umane e di infrastrutture specializzate che consente contatti e comunicazioni multicanale con gli utenti (attraverso: telefonia, internet, posta)»;
   la delibera ha individuato gli operatori economici destinatari (operatori di rete; fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici; e altro), ma appare opportuno specificare l'ambito di applicazione per escludere gli operatori economici che non sono «operatori di comunicazione» e quindi i soggetti esercenti attività commerciale, tra cui gli operatori turistici, come definiti dal decreto legislativo n. 79 del 2011 i quali, non avendo come oggetto sociale principale l'attività di servizi di comunicazione per via elettronica, mettono a disposizione della propria clientela apparecchiature terminali di rete;
   questi non necessitano di adottare le disposizioni delle direttive dell'Agcom in materia di qualità e carte dei servizi. La delibera 79/09/CSP, che definisce l'attività di call-center, trova il suo fondamento nella necessità di tutelare i consumatori da: difficoltà nel contattare gli addetti e lunghi tempi di attesa, mancanza di certezza di presa in carico di reclami/richieste di informazioni formulate dall'utente; inadeguatezza delle risposte rese dagli addetti; mancato invio del modulo di contratto; mancata indicazione degli strumenti di tutela a disposizione dell'utente; servizi non richiesti; contratti conclusi a distanza a mezzo di operatore telefonico, i cui contenuti violano o potrebbero violare le norme del codice del consumo;
   è pacifico che le fattispecie sopra evidenziate non appartengano al modo di svolgere attività economica da parte degli operatori turistici –:
   se, anche al fine di non creare incertezze interpretative che potrebbero inflazionare i lavori dell'Agcom, non si ritenga opportuno limitare il campo di applicazione della normativa di cui all'articolo 1, comma 243 della legge n. 232 del 2016 agli «operatori di comunicazione», così da escluderne l'operatività per gli operatori economici che non svolgano servizi di comunicazione elettronica in forma prevalente o esclusiva, come nel caso degli operatori turistici. (5-11054)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 12 aprile 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-11054

  In merito al quesito posto dall'onorevole Vignali, ricordo che l'articolo 1, comma 243 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, entrata in vigore il 1o gennaio 2017, ha modificato l'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 prevedendo al comma 11 che «tutti gli operatori economici che svolgono attività di call center su numerazioni nazionali devono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, iscriversi al registro degli operatori di comunicazione di cui alla delibera n. 666/08 dell'Autorità delle Garanzie nelle Comunicazioni, comunicando altresì, tutte le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi di call center. L'obbligo di iscrizione sussiste anche a carico dei soggetti terzi affidatari dei servizi di call center e deve essere contemplata nel contratto di affidamento del servizio».
  Tale normativa è stata recepita dalla Autorità delle Garanzie nelle Comunicazioni che ha provveduto a pubblicare sul proprio sito web FAQ esplicative con le quali ha chiarito, ad esito di approfondimenti compiuti con tutte le Amministrazioni coinvolte, l'ambito di applicazione della norma, ritenendo che siano tenuti all'iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) gli operatori economici che svolgono attività di call center in modo professionale e, organizzato, anche come attività non prevalente, usando e mettendo a disposizione una numerazione dedicata anche se usata, nel caso dei servizi in outbound.
  Sul tema inoltre si sono tenuti diversi tavoli tecnici nel corso dei quali si è provveduto a definire in modo puntuale la nozione di «operatori economici», facendo riferimento a quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici.
  A oggi, si definiscono operatori economici coloro che offrono beni e servizi sul mercato, a prescindere dalla forma giuridica, escludendo le pubbliche amministrazioni nell'assolvimento dei loro compiti istituzionali e i soggetti di qualsiasi natura nello svolgimento di un'attività che non sia correlata, direttamente o indirettamente, a uno scopo di lucro.
  Allo stato sono tenuti all'iscrizione al ROC gli operatori che svolgono attività di call center in modo professionale e, comunque, organizzato, anche in via «parziale», usando e mettendo a disposizione una numerazione dedicata o, solamente usandola, nel caso dei servizi outbound.
  Ad oggi risultano trasmesse circa 2000 domande di iscrizione da parte di operatori che svolgono direttamente attività di call center o che svolgono tale attività conto terzi. Di queste già 1500 domande sono state istruite e definite dall'Autorità e dai Corecom delegati alla tenuta del registro con assegnazione del relativo numero di iscrizione.
  Tutto ciò premesso, rappresento che le nuove disposizioni contenute nella richiamata legge 232/2016 non possono più ritenersi limitate alle sole aziende che svolgano in via esclusiva o prevalente l'attività di call center, in quanto l'ambito di applicazione soggettivo è riferibile all'operatore economico che svolga attività di call center utilizzando numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico, a prescindere dalla prevalenza o meno dell'attività di call center rispetto al complesso delle proprie attività.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione del consumatore

societa' di servizi

prestazione di servizi