ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08633

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 732 del 11/12/2012
Firmatari
Primo firmatario: GRAZIANO STEFANO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 11/12/2012


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 11/12/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 11/12/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-08633
presentata da
STEFANO GRAZIANO
martedì 11 dicembre 2012, seduta n.732

GRAZIANO. -
Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
- Per sapere - premesso che:

Confagricoltura Campania, e le sue articolazioni territoriali maggiormente coinvolte di Caserta e Salerno, ha sempre sostenuto che la soluzione ai problemi del comparto bufalino sarebbe passata attraverso una seria tracciabilità della produzione del latte di bufala e della mozzarella prodotta;

tuttavia, il processo di certificazione già previsto per la mozzarella di bufala campana DOP, a cui è destinato almeno un terzo del latte prodotto, ha stentato a raggiungere livelli adeguati di efficienza, manifestando anzi palesi limiti e anche gli ultimi adeguamenti non hanno sortito l'effetto desiderato;

gli allevatori campani hanno effettuato investimenti rilevanti, modificando l'impiantistica aziendale, risanando le mandrie e migliorando complessivamente la qualità del prodotto. Ad oggi è possibile osservare come sia diffusa l'implementazione del bolo ruminale, quale sistema in grado di garantire l'identificazione univoca e permanente dei capi, come sia aggiornata la registrazione degli stessi nella anagrafe nazionale bovina e bufalina della Banca dati nazionale (BDN), come stiamo migliorando di continuo le condizioni igienico sanitarie di tutti gli allevamenti;

a fronte di tale impegno, tuttavia, non si è registrato l'adeguamento del prezzo del latte, come più volte richiesto, mentre i costi dei mezzi tecnici hanno continuato a lievitare. Già nel 2008 era stata segnalata l'anomalia per cui la domanda di mozzarella cresceva sui mercati nazionali e internazionali e il latte nelle aree denominazione di origine protetta sembrava non interessare ai trasformatori, tanto da chiederne la riduzione di prezzo. Si osservi che dal 2008 al 2011 la produzione del latte, almeno nella provincia di Caserta, che rappresenta il 70 per cento della produzione nazionale, ha avuto un sostanziale decremento per il risanamento sanitario, senza avere per questo uguali effetti negativi sul mercato;

le lamentele dei produttori di latte hanno portato prima alla approvazione, da parte della XIII Commissione agricoltura della Camera dei deputati, della Risoluzione 7/00101, il 3 febbraio 2009, poi al commissariamento del consorzio di tutela della mozzarella di bufala, quindi alla approvazione di due norme con la precisa finalità di regolamentare il mercato del latte e la produzione della mozzarella di bufala campana DOP, settori in cui si erano palesate alcune incongruenze;

invero, l'articolo 4-quinquiesdecies del decreto-legge n. 171 del 2008, convertito con modificazioni in legge n. 205 del 2008, prevede che a decorrere dal primo gennaio 2013 la produzione della mozzarella di bufala campana DOP deve essere effettuata in stabilimenti separati da quelli in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari. Tale norma è nata dalla difficoltà degli organismi di vigilanza di garantire che in un caseificio, dove è ammessa la presenza di latte di provenienza nazionale ed estera di varia natura, allo stato fresco e congelato, ma anche dei prelavorati allo stato fresco e congelato, sia lavorata correttamente, in un momento della giornata e in poche ore, mozzarella di bufala campana DOP, che richiede solo latte di bufala fresco intero nelle 60 ore dalla prima mungitura. Inoltre, l'articolo 7 della legge n. 4 del 2011 prevede che, al fine di tutelare gli interessi dei consumatori e di garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato, gli allevatori bufalini sono obbligati ad adottare strumenti per la rilevazione, certa e verificabile, della qualità del latte prodotto giornalmente da ciascun animale, secondo le modalità disposte con decreto ministeriale, sentite le regioni interessate, e questo allo scopo di evitare che nel mercato nazionale della produzione DOP e non DOP sia introdotto in modo illegale latte estero di dubbia provenienza e salubrità;

giova aggiungere che l'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, ha previsto l'obbligo della forma scritta della stipula dei contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, specie se deteriorabili, e l'indicazione per gli stessi di requisiti ed elementi informativi a pena della loro nullità;

il combinato disposto delle norme menzionate permette di affrontare le difficoltà incontrate in questi anni dal comparto, sgombrando il campo da falsi postulati e basando i rapporti interprofessionali su trasparenza e correttezza. Ad ogni modo, per garantire una tutela e una vigilanza efficaci sul prodotto DOP, servirebbe tracciare e monitorare l'intera produzione nazionale di latte di bufala che, per la quasi totalità, è concentrata nell'area della produzione DOP. Il monitoraggio delle produzioni dovrebbe tener conto della diversità di dimensione delle aziende e del conseguente livello organizzativo che, nell'immediato, non consentirà di rispondere a quanto la normativa prevede;

la recente bozza di decreto ministeriale, recante disposizioni per la rilevazione della produzione di latte di bufala, in attuazione del citato articolo 7 della legge n. 4 del 2011, desta preoccupazioni in merito a quanto in esso previsto. L'avvio del percorso di tracciabilità del latte di bufala, che garantisca produttori e consumatori, passerebbe attraverso un sistema macchinoso, oneroso, complicato e facilmente aggirabile ed eludibile. In particolare:

a) la rilevazione da parte dell'allevatore, in fase di prima applicazione, in via sperimentale per un periodo di 24 mesi, della quantità giornaliera di latte prodotto per singolo animale e la sua registrazione il primo giorno di ogni mese (articolo 2, comma 4), nonché la trasmissione, a decorrere dal primo marzo 2013 (articolo 6), entro i primi 10 giorni lavorativi di ciascun mese dell'anno, dei dati così rilevati (articolo 5, comma 1), contrastano con l'attuazione di una tracciabilità completa e piena, per la quale servirebbero sin da subito l'invio giornaliero delle quantità prodotte e l'indicazione del nome dell'acquirente. In particolare, il dato giornaliero della produzione di massa della singola azienda sarebbe in grado di garantire un sistema di tracciabilità certo e preciso, il quale andrebbe invece fuori controllo se fondato su dati mensili, oggetto di possibili ed eventuali aggiustamenti;

b) l'affidamento e la gestione del sistema ad un ente privato, con aggravio dei costi per le casse pubbliche, contrasta con ipotesi di controllo e tracciabilità affidate a strutture pubbliche che già operano in tal senso, controllando, quali referenti nazionali, l'intero patrimonio bufalino nazionale;

sarebbe indispensabile partire quanto prima dalla rilevazione della produzione, sulla base delle informazioni in gran parte disponibili dalla registrazione delle aziende e dei relativi capi nell'anagrafe nazionale bovina e bufalina della Banca dati nazionale (BDN) del Ministero della salute e curata dall'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» a Teramo. A corredo di quanto già in possesso dal sistema, si potrebbero aggiungere, con strumenti informatizzati, le informazioni circa la curva di lattazione stimata alla luce delle medie di produzione normalmente compatibili con i metodi di alimentazione e mungitura. Alle aziende, in base al livello di informatizzazione dei dati di mungitura disponibili, spetterebbe rettificare, documentandoli, le informazioni carenti e i dati relativi alla fornitura della produzione complessiva giornaliera e all'acquirente della produzione stessa. Le informazioni incongrue con i dati di base ovvero la mancata fornitura delle stesse potrebbero dar seguito a un accertamento in loco in modo da definire il potenziale produttivo e chiarire le ragioni dell'incongruenza riscontrata;

la tracciabilità del latte senza un controllo delle fasi di trasformazione arrecherebbe un danno agli allevatori e non sarebbe risolutiva per i problemi del comparto;

sarebbe necessario rispettare la vigenza della disciplina della separazione dei luoghi di produzione DOP e non DOP, ai sensi del menzionato articolo 4-quinquiesdecies del decreto-legge n. 171 del 2008, senza prevedere ulteriori proroghe proprio per assicurare al comparto trasparenza e serietà;

per quei caseifici che chiederanno la conferma della certificazione CSQA, andrebbe prevista, dal primo gennaio 2013, la prescrizione circa la provenienza esclusiva del latte acquistato da allevamenti certificati e circa l'assenza di latte di altra specie animale;

per favorire una rapida applicazione della normativa, si potrebbe prevedere, nei primi sei mesi dall'entrata in vigore della stessa, la possibilità di smaltire eventuale latte in giacenza anche congelato per produzioni non DOP, previa certificazione della giacenza, del controllo della provenienza e della salubrità del latte;

potrebbe prevedersi che il caseificio certificato possa produrre altri formaggi e ricotta con il latte acquistato anche non DOP, secondo le normative dei rispettivi prodotti;

allo scopo di armonizzare domanda e offerta del comparto e applicare la normativa sui contratti di vendita dei prodotti agricoli deteriorabili, precedentemente menzionata, potrebbe prevedersi la possibilità di gestire eventuali giacenze di latte non trasformato nelle 60 ore, detenuto anche in depositi esterni al caseificio, solo per la produzione di prodotti alternativi alla mozzarella di bufala campana DOP -:

quali siano gli intendimenti del Ministro circa le sollecitazioni proposte al fine di consentire agli allevatori e ai trasformatori di adeguarsi in modo graduale alle prescrizioni previste e menzionate in premessa, stante il ritardo accumulato nell'emanazione (entro il 30 giugno 2009) del decreto ministeriale che avrebbe dovuto definire le modalità di attuazione della norma ex articolo 4-quinquiesdecies del decreto-legge n. 171 del 2008 citato, proprio al fine di consentire alle aziende interessate l'adeguata programmazione delle conseguenti attività;

con quali iniziative e misure intenda garantire il rispetto, senza ulteriori proroghe, della normativa sulla separazione dei luoghi e delle strutture finalizzati alla produzione della mozzarella di bufala campana DOP;

se non ritenga di rivedere, alla luce delle considerazioni suggerite in premessa, la bozza di decreto ministeriale sulla tracciabilità della produzione di latte di bufala nel senso auspicato di un sistema efficace di controllo e monitoraggio, così come da tempo sostenuto anche dagli operatori del settore e dal mondo agricolo.(5-08633)