Legislatura: 17Seduta di annuncio: 592 del 17/03/2016
Primo firmatario: BECHIS ELEONORA
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE
Data firma: 17/03/2016
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 17/03/2016
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 17/03/2016
RITIRATO IL 06/04/2016
CONCLUSO IL 06/04/2016
BECHIS. —
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
. — Per sapere – premesso che:
il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (16G00026)», con la nuova classe di concorso B12 denominata «Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche», introduce per i periti chimici la possibilità di insegnare tutte le materie tecniche in compresenza del secondo biennio e del quinto anno dell'istituto tecnologico agraria agroalimentare e agroindustria;
i chimici della classe di concorso B12 negli istituti tecnologici agraria agroalimentare e agroindustria, tra le discipline laboratoriali afferenti al secondo biennio e quinto anno, potranno insegnare le seguenti materie: laboratorio di genio rurale, laboratorio di economia marketing ed estimo, laboratorio di produzioni vegetali, laboratorio di produzioni animali, laboratorio di gestione dell'ambiente, laboratorio di enologia e viticoltura, laboratorio di trasformazione dei prodotti, laboratorio di biotecnologia;
il piano di studio dell'istituto tecnologico chimica materiali e bio tecnologia C6, non contempla l'insegnamento delle succitate discipline presenti invece nel piano di studi dell'istituto tecnologico agraria agroalimentare e agroindustria C8;
l'interrogante ritiene grave e incongruo il fatto che dei docenti in possesso del diploma di laurea in chimica possano insegnare numerose discipline in relazione alle quali non hanno acquisito conoscenze specifiche nel corso della propria carriera universitaria, poiché non hanno seguito specifici corsi di studio e sostenuto esami universitari sulle materie oggetto dell'insegnamento da loro impartibile negli istituti tecnici sopra detti –:
se quanto esposto in premessa trovi conferma e, nell'eventualità positiva, quali iniziative urgenti intenda assumere perché le discipline laboratoriali siano affidate a docenti che abbiano acquisito opportune conoscenze durante la propria formazione universitaria che li pongano in condizione di garantire il miglior trasferimento di conoscenze specifiche ai propri discenti sulle materie oggetto dell'insegnamento loro affidato. (5-08168)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):insegnamento superiore
insegnamento
politica ambientale