ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/07589

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 643 del 22/02/2022
Firmatari
Primo firmatario: PRISCO EMANUELE
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 22/02/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MONTARULI AUGUSTA FRATELLI D'ITALIA 22/02/2022


Commissione assegnataria
Commissione: I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE delegato in data 22/02/2022
Stato iter:
24/02/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 24/02/2022
Resoconto PRISCO EMANUELE FRATELLI D'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 24/02/2022
Resoconto BINI CATERINA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
REPLICA 24/02/2022
Resoconto PRISCO EMANUELE FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 24/02/2022

SVOLTO IL 24/02/2022

CONCLUSO IL 24/02/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07589
presentato da
PRISCO Emanuele
testo di
Martedì 22 febbraio 2022, seduta n. 643

   PRISCO e MONTARULI. — Al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:

   a seguito degli interventi legati all'erogazione del cosiddetto Superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici e per assicurare una risposta efficace e tempestiva in ordine alla gestione dei procedimenti connessi, è stata consentita ai comuni l'assunzione di personale a tempo determinato e parziale, per la durata massima di un anno non rinnovabile, da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti (articolo 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2020, n. 178);

   se da un lato, i termini per l'accesso ai citati incentivi sono stati prorogati al 2023 con l'ultima legge di bilancio, non altrettanto è stato previsto per i rapporti di lavoro a tempo determinato per il potenziamento degli uffici preposti alla gestione delle istanze legate al «Superbonus 110 per cento», con la conseguenza, prevedibile, che allo scadere dei contratti in essere le unità operative dei comuni che si occupano della gestione delle pratiche dell'agevolazione fiscale si troveranno in grave difficoltà per l'espletamento delle istruttorie tecnico-amministrative e di conseguenza per il rilascio dei titoli abilitativi;

   un ulteriore rischio correlato è la possibilità che i comuni possano essere chiamati in causa per il mancato accesso ai benefìci fiscali, con pretese risarcitorie non determinabili ex ante ma, data la natura delle attività, presumibilmente ingenti;

   è di tutta evidenza la necessità di preservare gli effetti dei contratti di lavoro, a tempo parziale e determinato, già in essere, con salvaguardia delle professionalità acquisite e prosecuzione dell'attività amministrativa senza soluzione di continuità, in sintonia con la proroga dei benefici fiscali erogati dal Governo -:

   se non ritenga opportuno, per quanto di competenza, adottare iniziative volte a consentire ai comuni di rinnovare i contratti di lavoro di cui all'articolo 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per tutta la durata degli incentivi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
(5-07589)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 24 febbraio 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione I (Affari costituzionali)
5-07589

  In riferimento all'interrogazione a risposta immediata in Commissione affari costituzionali si rappresenta quanto segue.
  Il comma 69 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), al fine di permettere ai Comuni di fare fronte ai maggiori oneri gestionali connessi al cosiddetto Superbonus, di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, ha consentito l'assunzione, a tempo determinato e parziale, per la durata massima di un anno, non rinnovabile, e anche in forma associata tra più Comuni, di personale da impiegare per le finalità sopra richiamate, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge n. 296 del 2006.
  Nel frattempo, l'attività in tema di Superbonus condotta dal Governo ha consentito di mettere a punto misure di semplificazione, tra l'altro previste anche nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che hanno portato con il decreto-legge n. 73 del 2021 (cosiddetto decreto-legge Semplificazioni) all'introduzione della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata semplificata (CILA semplificata), ovvero all'introduzione del comma 13-ter, all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020. Tali semplificazioni risultano coerenti con le finalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri Assunzioni in quanto dirette a ridurre gli oneri gestionali connessi al Superbonus per gli uffici tecnici comunali.
  Infatti, aver previsto un titolo semplificato come la CILA per tutti gli interventi ammissibili al Superbonus, aver eliminato la contestuale verifica in sede di presentazione del titolo autorizzativo dello stato legittimo dell'immobile e aver definito puntualmente le condizioni di decadenza dell'incentivo, sono tutte condizioni che di fatto riducono sensibilmente l'onere gestionale in capo agli uffici tecnici.
  In considerazione che le semplificazioni introdotte rispondano in modo ancora più efficace all'esigenza generale di ridurre gli oneri amministrativi per cittadini, imprese e Pubbliche Amministrazioni, il Ministero della transizione ecologica – che nel frattempo ha assunto le competenze in materia dal Ministero dello sviluppo economico – ha ritenuto non necessario procedere alla definizione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo della disposizione.
  Peraltro, con la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) sono state introdotte specifiche misure di rafforzamento della capacità amministrativa proprio degli enti locali, che consentono anche alle amministrazioni in dissesto, di poter ampliare le proprie capacità assunzionali.
  In particolare, a decorrere dal 2022 tutti i comuni vedranno aumentare le proprie facoltà assunzionali. Infatti, grazie ai trasferimenti di risorse previsti dalla legge di bilancio per il 2022, stanziati per funzioni indistinte, i Comuni incrementeranno le proprie entrate e, di conseguenza, potranno elevare la propria spesa per il personale, anche assumendo a tempo indeterminato.
  Inoltre, VII gennaio 2022 è stato adottato il decreto attuativo dell'articolo 33, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito con modifiche nella legge del 28 giugno 2019, n. 58, che è attualmente in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con il quale è stata introdotta la nuova disciplina delle facoltà assunzionali di province e città metropolitane.
  Anche con questo provvedimento, gli enti locali potranno ampliare, rispetto ad oggi, le assunzioni necessarie per far fronte alle esigenze amministrative.
  Vi è poi tutta la disciplina assunzionale introdotta con il decreto-legge n. 80 del 2021, che sebbene sia finalizzato al rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni in chiave PNRR, consente comunque un generale potenziamento della capacità di risposta, da parte dei comuni, alle esigenze di cittadini ed imprese.
  Tanto premesso, e per gli aspetti di competenza, laddove gli strumenti messi in campo fino ad oggi non dovessero risultare sufficienti, il Governo non si sottrarrà alla valutazione di implementare le misure sin qui adottate, e che, al momento, stanno ancora dispiegando i propri effetti.
  In questa cornice si conferma che il dialogo con gli enti locali, Upi, Anci e Regioni, è sempre costante e che a questo specifico scopo è stato istituito un tavolo di lavoro sugli Enti locali, la cui prima riunione è stata convocata per oggi pomeriggio, organizzato in coordinamento con il Dipartimento per gli Affari regionali, che ha lo scopo di monitorare le misure di rafforzamento della capacità amministrativa degli Enti locali previste dai più recenti provvedimenti normativi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

licenza edilizia

rendimento energetico

contratto di lavoro