Legislatura: 17Seduta di annuncio: 548 del 15/01/2016
Primo firmatario: PILI MAURO
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 15/01/2016
Ministero destinatario:
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- MINISTERO PER LE RIFORME COSTITUZIONALI E I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 15/01/2016
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 15/01/2016
PILI. —
Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento
. — Per sapere – premesso che:
il percorso di riforma costituzionale che il Governo sta perseguendo ad avviso dell'interrogante è il più grave atto mai messo a segno contro la Costituzione, la libertà e la democrazia in questo Paese;
si mina alle fondamenta la sovranità popolare e si persegue uno Stato che arrogantemente ordina piuttosto che uno Stato capace di coordinare e condividere;
questa pseudo riforma costituisce – sempre ad avviso dell'interrogante – la più grande lesione dei principi e valori costituzionali mai messa in campo ai danni delle regioni a statuto speciale, verso la Sardegna e i Sardi prima di tutto, che hanno nell'insularità la più evidente e consistente specialità regionale;
l'affermazione di non volere incidere sullo status delle regioni speciali nasconde, invece, subdole trappole e ripetuti agguati alle specialità autonomistiche;
ad avviso dell'interrogante, lo schema di questo percorso costituzionale proposto dal Governo è chiaro: togliere e negare poteri ai cittadini e ai territori e accentrarli su Roma e su poche élite affaristico – speculative;
è, secondo l'interrogante, un disegno dello Stato per fare pozzi petroliferi, centrali eoliche, per regalare soldi alle banche dei parenti e degli amici;
è un disegno di riforma per fare il deposito unico nucleare schiacciando la volontà popolare;
è un percorso di riforma per sostituire alle istituzioni democratiche l'arroganza del potere;
in questo disegno si eliminano le materie concorrenti, ovvero quelle dove lo Stato e le regioni dovevano trovare un'intesa e concorrere nella definizione delle norme e nella loro attuazione;
in questo processo di eliminazione della materia concorrente lo Stato fa incetta di poteri e competenze e riduce le regioni a meri uffici periferici;
in quella che all'interrogante appare una strisciante azione riformatrice, affaristico-speculativa al servizio di banche e petrolieri, per non aprire direttamente in questa fase il contenzioso con le regioni a statuto speciale, è stata scritta una modesta e insignificante norma che apparente niente rimanda tutto all'adeguamento «costituzionale» degli statuti;
tutto questo risulta non vero;
all'interno di questo percorso si insidia un vero e proprio «cavallo di Troia»: si tratta di una strategia che affida a veri e propri vasi comunicanti fra i vecchi statuti e la nuova Costituzione la cancellazione sostanziale delle regioni speciali;
questa riforma costituzionale introduce «la supremazia nazionale», l'interesse nazionale al di sopra di tutto, e negli statuti si fa riferimento a principi simili, ma in chiave generica e non perentoria;
gli statuti attualmente vigenti delle cinque regioni ad autonomia speciale, compreso quello della Sardegna, contengono riferimenti normativi, espressioni giuridiche e concetti che in questa riforma costituzionale sono radicalmente modificati rispetto al passato e assumono significati ordinamentali rilevanti e capaci di schiacciare sino ad annullare i poteri degli statuti speciali;
il primo principio è l'interesse nazionale, che c’è in tutti gli statuti speciali, ma non c'era più in Costituzione dal 2001 al 2015;
questo ha impedito che i «vasi comunicanti» parlassero, cioè che la giurisprudenza costituzionale sul Titolo V per le regioni ordinarie dicesse qualcosa anche sugli istituti e sui termini degli stessi;
l'interesse nazionale, scomparso nel 2001, ricompare all'articolo 117, comma quarto;
con la giurisprudenza che si andrà a costruire sul nuovo interesse nazionale, la clausola di supremazia avrà effetti diretti e sarà, come un «vaso comunicante», trascinata dentro le singole regioni speciali che nei rispettivi statuti fanno riferimento all'interesse nazionale;
l'articolo 117, quarto comma, proposto dal Governo è esplicito: «Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materia non riservata alla legislazione esclusiva, quando lo richiedano la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela dell'interesse nazionale»;
su questo interesse nazionale ci sarà una nuova giurisprudenza e questa transiterà, obbligatoriamente, sarà il ponte levatoio, verso la voce «interesse nazionale» presente negli statuti speciali;
il processo di riforma dichiara di fare salva l'applicazione del capo IV e, quindi, sembra dire che, finché non ci sono gli statuti nuovi, rimane tutto come è;
non è immaginabile che questa condizione sospensiva sia tale da impedire già da subito o anche in tempi medi l'espansione di alcune norme del Titolo V alle regioni a statuto speciale;
basti pensare al coordinamento della finanza pubblica che nella riforma costituzionale assume tutte le caratteristiche per avere un grado di supremazia molto forte anche all'interno degli statuti e ordinamenti speciali;
basta pensare all'articolo 116 della Costituzione, terzo comma, dove le forme ulteriori di autonomia che possono essere assegnate alle regioni vengono assegnate sotto la condizione dell'equilibrio di bilancio tra entrate e uscite espressamente iscritto in Costituzione;
il passaggio del coordinamento della finanza pubblica da materia concorrente a materia esclusiva dello Stato e gli effetti complessivi della legge costituzionale n. 1 del 2012 sul pareggio di bilancio, in realtà fanno emergere che tutta la partita finanziaria andrà ritrattata ex novo;
per regioni come la Sardegna si rischia di mettere a dura prova non solo l'autonomia ma anche la gestione finanziaria ed economica;
tale processo di riforma finirà per incidere in modo netto su partite come per esempio quella del deposito unico nazionale delle scorie nucleari;
in quel caso prevarrebbe la clausola di supremazia nazionale a fronte degli statuti speciali;
in tal senso esiste già un precedente: la sentenza sul nucleare, dove ci fu il tema dell'accordo Stato-regioni che, nonostante non fosse stato formalmente raggiunto, fu di fatto ritenuto raggiunto dalla Corte costituzionale;
le regioni a statuto speciale stanno per perdere quel poco di autonomia che era rimasta –:
come intenda il Governo garantire che nessuna clausola di supremazia possa prevalere sulle regioni a statuto speciale;
se ritenga di dover adottare ulteriori iniziative normative volte a garantire che nessuna clausola di supremazia e di interesse nazionale possa prevalere sugli statuti speciali delle regioni autonome;
se non ritenga di dover avviare un serio confronto con le regioni a statuto speciale per risolvere in maniera puntuale tale possibile vulnus costituzionale relativo all'applicazione della supremazia nazionale sulle regioni a statuto speciale.
(5-07390)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):revisione della costituzione
pareggio del bilancio
economia pubblica