GIAMMANCO, MANNUCCI e CECCACCI RUBINO. -
Al Ministro della salute.
- Per sapere - premesso che:
in data 16 giugno 2012 si consumava a Reggio Calabria, in località Sambatello, l'atroce morte di un cane randagio di taglia media caduto da un muretto in un fusto di catrame e ivi deceduto dopo ore di agonia;
secondo le prime notizie di stampa, i cittadini della zona avrebbero telefonato alle forze dell'ordine ed all'azienda sanitaria provinciale, ma, nonostante le diverse chiamate, nessuno sarebbe intervenuto. Solo dopo tante insistenze si sarebbe recato sul posto un veterinario dell'azienda sanitaria provinciale che constatando la mancanza del microchip, e quindi trattandosi di un cane randagio, si sarebbe rifiutato di prestare la dovuta assistenza;
l'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria ha tuttavia provveduto a smentire la descritta ricostruzione dei fatti. In una nota il direttore generale dell'Asp ha dichiarato che la segnalazione al veterinario sarebbe arrivata dopo quasi ventiquattro ore dal verificarsi dell'evento. Inoltre, secondo la dichiarazione, il professionista si sarebbe recato sul posto immediatamente e avrebbe cercato di prestare soccorso per quanto possibile nonostante il cane fosse ormai allo stremo, richiedendo anche l'aiuto ad altre istituzioni deputate a questo tipo di intervento senza tuttavia ricevere alcun riscontro;
il sottosegretario alla salute, Adelfio Elio Cardinale, in relazione al fatto descritto, in data 19 giugno 2012 ha comunicato di aver avviato tutte le indagini del caso presso le autorità istituzionali e sanitarie competenti del territorio;
ai sensi della normativa vigente, il nostro Paese promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
l'articolo 544-bis del codice penale punisce con la reclusione chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale;
la convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987 e ratificata in Italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201, stabilisce che «Nessuno causerà inutilmente dolori, sofferenze o angosce ad un animale da compagnia» (articolo 3) e che «Le eccezioni ai princìpi stabiliti nella presente Convenzione relative alla cattura, al mantenimento ed all'uccisione degli animali randagi saranno accolte solo se sono inevitabili nell'ambito dei programmi governativi di controllo delle malattie» (articolo 13) -:
quali siano i primi risultati dell'indagine avviata dal Sottosegretario Cardinale al fine di poter riferire ogni elemento utile per verificare e chiarire la situazione del fatto descritto in premessa e se non ritenga doveroso, per quanto di competenza, promuovere una intensificazione delle attività di ispezione, vigilanza e controllo per giungere al più presto alla definizione della verità e delle relative responsabilità su un avvenimento causato dall'indifferenza che ferisce la coscienza civile;
quali iniziative, anche di carattere normativo, il Governo intenda assumere al fine di prevenire e contrastare la piaga del randagismo, che sembra essere ampiamente diffusa in alcune zone del Paese e se, a tale scopo, non ritenga, altresì, opportuno promuovere - eventualmente in collaborazione con i servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti per territorio, le istituzioni scolastiche e le associazioni di volontariato animalista - lo sviluppo di programmi d'informazione e di sensibilizzazione sui temi del randagismo.(5-07323)