ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07318

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 665 del 12/07/2012
Firmatari
Primo firmatario: FIANO EMANUELE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 12/07/2012


Commissione assegnataria
Commissione: I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 12/07/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 12/07/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-07318
presentata da
EMANUELE FIANO
giovedì 12 luglio 2012, seduta n.665

FIANO. -
Al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:

negli ultimi anni si osserva, negli scrutini per merito comparativo per la promozione al ruolo di dirigente ed alla qualifica di dirigente ed alla qualifica di dirigente superiore della Polizia di Stato, come la valutazione discrezionale da parte dell'Amministrazione sulla qualità delle funzioni svolte e sull'attitudine a svolgere le funzioni proprie della qualifica da conferire abbia acquisito un rilievo sempre maggiore e determinante, a discapito del dato oggettivo risultante dai precedenti di servizio e dagli altri titoli oggetto di valutazione. Ne consegue che sempre più spesso funzionari e dirigenti con notevole anzianità di servizio e molto titolati si vedono scavalcati nella graduatoria finale da colleghi con anzianità di servizio notevolmente inferiori e meno titolati, e si crea in tal modo un vero e proprio scollamento tra «giudizio obiettivo» e «giudizio discrezionale» del candidato, tra i quali il secondo è diventato puntualmente determinante, snaturandosi l'istituto stesso dello scrutinio, la cui peculiare finalità è quella di valutare comparativamente i meriti dei diversi partecipanti;

ad un sommario esame, la categoria attitudinale oggi pesa formalmente per 24 punti su un totale di 100; quindi, pur essendo una voce molto rilevante, potrebbe anche avere una giustificazione oggettiva. Se, tuttavia, si esamina il contenuto reale delle altre voci di giudizio, si capisce bene che di fatto essa pesa molto di più ed addirittura viene a creare il voto interamente determinante nello scrutinio. Infatti, ben 57,50 punti della categoria I sono matematicamente collegati ai rapporti informativi che, notoriamente, per i funzionari e dirigenti sono decisamente allineati sui livelli massimi, con pochissime eccezioni per ogni scrutinio; quindi 57,50 punti costituiscono una sorta di base comune per quasi tutti gli scrutinandi. Un'altra base comune a quasi tutti gli scrutinandi sono i 6 punti del coefficiente di anzianità - categoria IV (categoria derivante da disposizione di legge e quindi non modificabile);

le categorie a parametri «obiettivi» che creano la reale distinzione tra gli scrutinandi, attualmente, sono la II (particolari incarichi e servizi svolti) per un massimo di punti 3 e la III (altri titoli quali lavori originali elaborati per il servizio, pubblicazioni scientifiche, corsi professionali e altro) per un massimo di punti 9,50. A proposito di queste due categorie, va però rimarcato che a ciascun titolo i criteri di scrutinio attualmente vigenti assegnano solo pochi centesimi di punto (mediamente tra 0,05 e 0,15) ed inoltre esistono degli sbarramenti di punteggio nelle varie sottocategorie, per cui, di fatto, le due dette categorie, anche sommate, non valgono mai più di 2 o 3 punti al massimo ed il punteggio limite di 12,50 è puramente teorico; non è affatto infrequente il caso di soggetti promossi, pur con 0 punti, sia nella II che nella III categoria di giudizio;

è di tutta evidenza, quindi che per gli scrutinandi, livellati alla base per circa 63,50 punti e con punteggi di 2 o 3 punti al massimo nel totale delle categorie relative ai titoli di servizio, il punteggio attitudinale, svincolato da ogni parametro oggettivo desumibile dal fascicolo personale, ricopre un peso interamente determinante;

tale squilibrio nel peso delle categorie è stato ulteriormente accentuato negli ultimi anni, perché, fermo restando il punteggio massimo della categoria discrezionale (24 punti), è stata accresciuta la per così dire «base comune» dei raparti informativi (passata da 55,00 a 57,50 punti), mentre sono stati ridotti i punteggi dei «particolari incarichi e servizi» (ridotti dai precedenti 4,00 punti agli attuali 3,00) e degli «altri titoli» (ridotti dai precedenti 11,00 punti agli attuali 9,50);

l'inevitabile corollario di tale quadro regolamentare è che, ad ogni selezione, l'ammmistrazione, mediante un giudizio che oscilla anche di parecchi punti e che sfrutta l'intera scala di 24 punti, è in grado di scegliere in maniera libera ed autonoma chi dovrà essere promosso e chi no, semplicemente aggiungendo o levando punti (unità di punteggio) nella categoria discrezionale, di fronte alla quale i pochi decimi o centesimi di punto delle categorie di titoli valutabili sulla scorta di parametri obiettivi non sono idonei a produrre alcun apprezzabile effetto. Per dirla con una parola efficacemente utilizzata dalla giurisprudenza amministrativa, sempre più spesso chiamata a pronunciarsi su ricorsi in materia di avanzamento e promozioni, il punteggio interamente discrezionale «sterilizza» i punteggi delle altre categorie;

accade, quindi, funzionari che, magari sulla scorta di precedenti selezioni si attendevano di entrare in paduatoria, si ritrovano superati da colleghi, spesso più giovani che, anche in assenza di titoli di servizio valutabili, beneficiano di «voli pindarici» sorretti da un ottimo giudizio attitudinale, obiettivamente non riscontrabile, spesso avulso dal complesso degli altri titoli e sempre privo di motivazioni correlate al caso concreto. Conseguentemente, è anche in forte crescita il connesso contenzioso giurisdizionale, in quanto da diversi anni, ogni scrutinio per la promozione, lascia sul campo diversi funzionari o dirigenti che si ritengono ingiustamente scavalcati nell'ambito della procedura illegittimamente ed iniquamente condotta;

si rende necessario ed inevitabile, oggi, anche alla luce della sempre più avvertita esigenza di una gestione della cosa pubblica imparziale, meritocratica e meno personalistica, introdurre dei criteri di scrutinio più equi che assegnino punteggi nettamente prevalenti ai precedenti di servizio e agli altri titoli di servizio aritmeticamente soppesabili, rispetto ai quali il giudizio discrezionale assuma una valenza accessoria rispetto a posizioni interamente comparabili e di pari prestigio professionale;

al riguardo vi è un profondo malessere certificato anche da una ricerca scientifica, promossa dall'Associazione nazionale funzionari di polizia, effettuata dal sociologo Francesco Carrer mediante analitici strumenti d'indagine su di un campione di mille funzionari, pubblicata nel volume «I Funzionari di Polizia di Stato, analisi su una professione» ed. Franco Angeli, Milano -:

quali iniziative e quali correttivi si intendano adottare per modificare i criteri di valutazione per la promozione a primo dirigente ed a dirigente superiore della polizia di Stato per riconoscere la fatica, i sacrifici ed il merito nella progressione di carriera dei funzionari di polizia, in modo da rendere trasparente l'azione dell'Amministrazione di Pubblica Sicurezza.
(5-07318)