ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/07001

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 644 del 05/06/2012
Firmatari
Primo firmatario: LO MONTE CARMELO
Gruppo: MISTO-MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE-ALLEATI PER IL SUD
Data firma: 05/06/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BRUGGER SIEGFRIED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 05/06/2012
ZELLER KARL MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 05/06/2012


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 05/06/2012
Stato iter:
06/06/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 06/06/2012
Resoconto ZELLER KARL MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
 
RISPOSTA GOVERNO 06/06/2012
Resoconto CERIANI VIERI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 06/06/2012
Resoconto ZELLER KARL MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 06/06/2012

SVOLTO IL 06/06/2012

CONCLUSO IL 06/06/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-07001
presentata da
CARMELO LO MONTE
martedì 5 giugno 2012, seduta n.644

LO MONTE, BRUGGER e ZELLER. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, come modificato dall'articolo 22, comma 1, della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 14, per «assistenza domiciliare all'infanzia» s'intende l'attività delle persone collegate alle istituzioni private senza scopo di lucro «che assistono professionalmente nelle proprie abitazioni uno o più bambini di altre famiglie, svolgendo un compito educativo connotato da familiarità, valorizzazione della quotidianità, con caratteristiche di flessibilità e personalizzazione, per rispondere al meglio alle esigenze delle famiglie, nel rispetto dei ritmi, delle abitudini e del percorso di crescita di ogni bambino»;

il servizio, valevole per un numero massimo di 6 bambini seguiti contemporaneamente da ciascuna assistente/Tagesmütter, compresi eventualmente i propri, se di età inferiore ai 10 anni, è rivolto esclusivamente a bambini di età compresa tra 3 mesi e 3 anni, anche già compiuti, che non frequentino ancora la scuola per l'infanzia e si svolge presso l'abitazione della Tagesmütter che, secondo quanto previsto dal decreto del presidente della giunta provinciale 23 maggio 1977, n. 22, deve rispecchiare i parametri di superficie minima e sottostare a ben determinati standards igienico-sanitari;

in base al disposto dell'articolo 2, del decreto del presidente della giunta provinciale 30 dicembre 1997, n. 40, il servizio di assistenza domiciliare all'infanzia, attuato nell'ambito privato con criteri e modi di intervento ispirati a fini sociali, si pone in rapporto di alternatività e di complementarietà con il servizio degli asili nido, nell'ambito dell'aiuto e del sostegno alla famiglia;

ai sensi dell'articolo 70, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), costituiscono asili nido le strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a sostenere le famiglie e i genitori;

il decreto del presidente della provincia 20 luglio 2011, n. 28, che modifica il decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, in materia di assistenza economica e sociale e tariffe nei servizi sociali, prevede che, per il pagamento della tariffa del servizio in questione, le famiglie utenti, rivolgendosi al distretto sociale della comunità comprensoriale competente per territorio, possano richiedere un'agevolazione tariffaria sulla base della quale la quota che resta a carico della famiglia varia a seconda delle entrate, del patrimonio, delle uscite e del numero dei componenti del nucleo familiare stesso;

il comma 335 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha introdotto uno strumento fiscale finalizzato al sostegno alle famiglie, concernente le spese sostenute dai genitori per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido, prevedendo in particolare, per le rette pagate nel 2005, una detrazione fino ad un massimo di 632 euro dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, nella misura del 19 per cento delle spese sostenute per la frequenza dell'asilo nido da parte dei figli, ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

lo stesso comma 335 richiamato in precedenza, come precisato anche dalla circolare n. 6, del 13 febbraio 2006, dell'Agenzia delle entrate, non contiene alcuna indicazione specifica riguardo alle caratteristiche tipologiche dell'asilo, potendo gli utenti fruire del beneficio fiscale in relazione alle somme versate a qualsiasi asilo nido, pubblico o anche privato;

l'articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009), ha in ultimo stabilito che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applichino, oltre che per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, anche per i periodi d'imposta successivi -:

se il servizio di assistenza domiciliare all'infanzia sopra descritto, diretto a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre armi, possa essere assimilato, ai fini dell'avvalimento del beneficio fiscale a sostegno delle famiglie introdotto dalla legge finanziaria per il 2006, alla tipologia di servizio offerto da un qualsiasi asilo nido, sia pubblico sia privato.(5-07001)