IANNUZZI. -
Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro pe i beni e le attività culturali.
- Per sapere - premesso che:
l'area archeologica di Elea, antica città della Magna Grecia denominata Velia in epoca romana, ora località nel comune di Ascea in provincia di Salerno ed inclusa nel Parco nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, rappresenta un sito di pregio assoluto, di altissimo valore culturale e storico;
l'area archeologica di Elea-Velia, culla della Scuola eleatica con Parmenide e Zenone, è inserita (punto 30) nella lista Unesco dei patrimoni dell'umanità;
difatti tale lista Unesco comprende il Parco nazionale del Cilento e del Valle di Diano con il sito archeologico di Paestum e Velia, Roscigno Vecchia e la Certosa di Padula; tale decisione dell'Unesco risale al 1998;
giustamente la regione Campania, proprio per salvaguardare e tutelare quel sito archeologico di Elea-Velia, che appartiene alla storia della intera civiltà, ha approvato la legge 8 febbraio 2005, n. 5, per promuovere la «costituzione di una zona di riqualificazione paesistica ambientale intorno all'antica città di Velia», sita nei comuni di Ascea e Casalvelino;
tale legge prevede un apposito piano particolareggiato di riqualificazione da redigere d'intesa fra i comuni di Ascea e Casalvelino e le soprintendenze per i beni archeologici ed architettonici e per il paesaggio, il patrimonio storico ed etno antropico con il divieto, fino all'approvazione del piano medesimo, di apportare ogni modifica dell'assetto del territorio e qualsiasi opera edilizia;
sono invece consentiti interventi di manutenzione, di consolidamento statico e restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto degli edifici, nonché opere pubbliche;
tale piano deve assicurare la valorizzazione, la salvaguardia e la riqualificazione dell'area archeologica e del contesto paesistico-ambientale attorno alla città di Velia;
a tal fine è previsto, nella legge regionale n. 5 del 2005, per la realizzazione del piano, un finanziamento di 9 milioni di euro (articolo 5);
allo stato risulta definita la procedura selettiva per il conferimento dell'incarico di progettazione del piano particolareggiato;
in questo contesto la giunta regionale della Campania ha presentato al consiglio regionale il disegno di legge n. 321 del 9 marzo 2012 «Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio in Campania per l'attuazione della pianificazione paesaggistica regionale ai sensi dell'articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42»;
questo disegno di legge (articolo 15) prevede l'abrogazione della legge regionale n. 5 del 2005;
tale scelta appare all'interrogante assolutamente sbagliata e pericolosa, perché condurrebbe alla abrogazione della legge regionale speciale per Velia, approvata giustamente dalla regione Campania proprio per valorizzare, per preservare e rilanciare l'area archeologica di Velia, che costituisce un unicum prezioso nella storia della civiltà, del pensiero, delle bellezze archeologiche e culturali; inoltre tale scelta potrebbe aprire la via a pericoli di deturpazione della zona ed a interventi devastanti;
piuttosto occorre dare completa e tempestiva attuazione alla legge regionale n. 5 del 2005, con la rapida definizione della progettazione del piano particolareggiato di riqualificazione dell'area di Velia;
al riguardo è necessario che siano stanziate ed assegnate dalla giunta regionale in concreto tutte le risorse indicate dalla legge n. 5 del 2005 (9 milioni di euro) -:
quali opportune iniziative i Ministri interrogati - nell'esercizio delle loro competenze dirette a tutelare il valore costituzionalmente protetto della difesa del patrimonio storico, culturale e ambientale della Nazione - intendano assumere per la tutela e la salvaguardia dell'area archeologica di Velia, patrimonio Unesco dell'umanità e sito di assoluto e straordinario valore e pregio storico, culturale ed ambientale. (5-06939)