ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06938

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 639 del 28/05/2012
Firmatari
Primo firmatario: GNECCHI MARIALUISA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 25/05/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CAZZOLA GIULIANO POPOLO DELLA LIBERTA' 25/05/2012
POLI NEDO LORENZO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO 25/05/2012
DAMIANO CESARE PARTITO DEMOCRATICO 25/05/2012
CODURELLI LUCIA PARTITO DEMOCRATICO 25/05/2012
MURER DELIA PARTITO DEMOCRATICO 25/05/2012
LENZI DONATA PARTITO DEMOCRATICO 25/05/2012
FRONER LAURA PARTITO DEMOCRATICO 25/05/2012
GATTI MARIA GRAZIA PARTITO DEMOCRATICO 25/05/2012
CENNI SUSANNA PARTITO DEMOCRATICO 25/05/2012
BOCCUZZI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 25/05/2012
RAMPI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 19/07/2012
BOBBA LUIGI PARTITO DEMOCRATICO 19/07/2012


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 25/05/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 28/05/2012

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 19/07/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-06938
presentata da
MARIALUISA GNECCHI
lunedì 28 maggio 2012, seduta n.639

GNECCHI, CAZZOLA, POLI, DAMIANO, CODURELLI, MURER, LENZI, FRONER, GATTI, CENNI, BOCCUZZI, RAMPI e BOBBA. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:

il comma 9 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004 n. 243 recita: «In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione»;

il comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 recita: «Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorchè maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 ...omissis »;

la circolare INPS n. 37 del 14 marzo 2012 al punto 6 - disapplicazione della cosiddetta finestra mobile e deroghe, recita: «le lavoratrici che accedono al pensionamento in virtù di quanto disposto dall'articolo 1, comma 9 della legge n. 243 del 2004, ossia che conseguono il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni (requisito anagrafico da adeguarsi, a partire dal 1o gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita) optando per la liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (disposizione prevista, in via sperimentale, solo per pensioni decorrenti entro il 31 dicembre 2015)»;

con l'interpretazione dell'INPS sopra evidenziata, peraltro inserita fra parentesi, sembra che si debba intendere che entro la data del 31 dicembre 2015, si debba già percepire il relativo trattamento pensionistico, mentre invece la legge n. 243 del 2004 dispone chiaramente che i requisiti di accesso per il diritto a pensione debbano maturarsi entro il 31 dicembre 2015, anche alla luce delle modifiche successivamente intervenute;

le donne che optano per il sistema contributivo, così come previsto dal comma 14 dell'articolo 24 del citato decreto-legge, mantengono i requisiti previgenti ma non rientrano nei limiti e nei relativi criteri di cui al successivo comma 15 dell'articolo 24 della legge richiamata -:

se non ritenga il Ministro interrogato, a fronte di quanto previsto dal comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 e dal comma 9 dell'articolo 1 della legge n. 243 del 2004, confermarne la corretta applicazione nei confronti delle donne che optano per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole del sistema contributivo nella fase transitoria fino al 2015, come perfezionamento dei requisiti e non della decorrenza del trattamento pensionistico. (5-06938)