ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06427

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 540 del 14/07/2021
Firmatari
Primo firmatario: SARTI GIULIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 14/07/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SAITTA EUGENIO MOVIMENTO 5 STELLE 14/07/2021
ASCARI STEFANIA MOVIMENTO 5 STELLE 14/07/2021
BONAFEDE ALFONSO MOVIMENTO 5 STELLE 14/07/2021
CATALDI ROBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 14/07/2021
DI SARNO GIANFRANCO MOVIMENTO 5 STELLE 14/07/2021
D'ORSO VALENTINA MOVIMENTO 5 STELLE 14/07/2021
FERRARESI VITTORIO MOVIMENTO 5 STELLE 14/07/2021
GIULIANO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 14/07/2021
SALAFIA ANGELA MOVIMENTO 5 STELLE 14/07/2021
SCUTELLA' ELISA MOVIMENTO 5 STELLE 14/07/2021


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 14/07/2021
Stato iter:
15/07/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 15/07/2021
Resoconto SARTI GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 15/07/2021
Resoconto SISTO FRANCESCO PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 15/07/2021
Resoconto SARTI GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 15/07/2021

SVOLTO IL 15/07/2021

CONCLUSO IL 15/07/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06427
presentato da
SARTI Giulia
testo di
Mercoledì 14 luglio 2021, seduta n. 540

   SARTI, SAITTA, ASCARI, BONAFEDE, CATALDI, DI SARNO, D'ORSO, FERRARESI, GIULIANO, SALAFIA e SCUTELLÀ. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   Rosario Pio Cattafi è stato arrestato dall'autorità giudiziaria di Messina il 24 luglio 2012 per l'accusa di associazione mafiosa aggravata per la direzione della cosca di Barcellona Pozzo di Gotto;

   è stato ristretto in regime di 41-bis fino al 4 dicembre 2015;

   nel dicembre 2013 è stato condannato in primo grado per tutte le imputazioni a suo carico. Nel 2015 la sentenza d'appello ha confermato la condanna per associazione mafiosa commessa fino al 2000, eliminando l'aggravante della direzione della cosca;

   il 1° marzo 2017 la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza, rinviando alla Corte d'appello di Reggio Calabria il giudizio per gli anni compresi tra il 1993 e il 2000 e stabilendo, con un cosiddetto «giudicato interno», la partecipazione di Cattafi all'associazione mafiosa dagli anni '70 fino al 1993 e la estraneità per gli anni successivi al 2000;

   la sua fedina penale conta condanne passate in giudicato per i reati di lesioni, porto e detenzione abusivi di arma e calunnia. È stato indagato o imputato in procedimenti per reati gravissimi, quali sequestro di persona, associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, omicidio, traffico internazionale di armamenti, concorso nella strage di Capaci e di Via D'Amelio, associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;

   dopo il rinvio disposto dalla Cassazione, il processo per associazione mafiosa ha atteso più di due anni per la fissazione della prima udienza dalla corte d'appello di Reggio Calabria, nonostante il reato fosse a rischio prescrizione. In aggiunta a questo increscioso ritardo, l'udienza programmata per il 17 aprile 2019, fu rinviata per ben sei volte; tre per difetti di notifica, una per assenza di un giudice, una per COVID-19, l'ultima su richiesta degli avvocati dell'imputato nonostante l'udienza non fosse a trattazione orale. Nel gennaio 2021 la procura generale di Reggio Calabria ha chiesto alla corte d'appello di dichiarare prescritto il reato di associazione mafiosa;

   se dovesse essere riconosciuta la prescrizione, non sarebbe possibile emettere una sentenza di condanna neanche per il periodo compreso tra gli anni '70 e il 1993, per il quale era già stata ritenuta provata la sua intraneità all'associazione mafiosa –:

   se il Ministro interrogato non ritenga che il gravissimo ritardo nella trattazione del procedimento a carico di Cattafi meriti attenzione e accertamenti, mediante l'avvio di iniziative ispettive, ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione disciplinare.
(5-06427)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 15 luglio 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione II (Giustizia)
5-06427

  Con l'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, gli interroganti sottopongono all'attenzione della Ministra della giustizia il protrarsi innanzi alla Corte di Appello di Reggio Calabria del processo nei confronti di Rosario Pio Cattafi, soggetto tratto in arresto dall'Autorità Giudiziaria di Messina il 24 luglio 2012 (poi scarcerato alla fine dell'anno 2015) in relazione al reato di partecipazione alla cosca mafiosa di Barcellona Pozzo di Gotto e chiedono alla Ministra della giustizia «… se … non ritenga che il gravissimo ritardo nella trattazione del procedimento a carico di Cattafi meriti attenzione e accertamenti, mediante l'avvio di iniziative ispettive, ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione disciplinare…».
  Al riguardo è stato puntualmente accertato che:

   1. con la sentenza emessa in data 16 dicembre 2013 dal Gup del Tribunale di Messina, in sede di giudizio abbreviato, il Cattafi Rosario Pio veniva condannato alla pena di anni 12 di reclusione in relazione al reato previsto e punito dall'articolo 416-bis comma 4 del codice penale, con la qualifica di promotore/capo dell'associazione mafiosa, commesso in Barcellona Pozzo di Gotto e zone limitrofe dai primi anni 70 del secolo scorso e sino al 24 luglio 2012 e in relazione al reato di calunnia (articolo n. 368 del codice penale);

   2. con la sentenza emessa in data 24 novembre 2015 la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la responsabilità di Cattafi Rosario Pio in relazione al reato di calunnia e in relazione al delitto associativo, ritenendo lo stesso mero partecipe e non promotore/capo della cosca mafiosa di Barcellona Pozzo di Gotto e limitando temporalmente la sua partecipazione alla struttura criminale fino al 1° marzo 2000;

   3. con la sentenza emessa in data 1° marzo 2017 la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Messina nei confronti della sentenza emessa il 24 novembre 2015 dalla Corte di Appello di Messina, ha rigettato il ricorso proposto dalla difesa di Cattafi Rosario Pio in relazione al reato di calunnia e ha, infine, annullato «… a sentenza impugnata nei confronti di Cattafi Rosario Pio limitatamente all'addebito ai sensi dell'articolo 416-bis del codice penale con rinvio alla Corte di Appello di Reggio Calabria per un nuovo esame sul punto e per l'eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio…». In proposito dalla lettura della sentenza emessa in data 1° marzo 2017 emerge che la Corte di Cassazione: rigettando sul punto il ricorso proposto dalla difesa di Cattafi Rosario Pio ha ritenuto accertata, in via definitiva, la partecipazione di costui al reato previsto e punito dall'articolo 416-bis del codice penale fino al mese di ottobre dell'anno 1993; accogliendo sul punto il ricorso proposto dalla difesa di Cattafi Rosario Pio ha, di contro, annullato la condanna in relazione al reato previsto e punito dall'articolo 416-bis del codice penale con riferimento al segmento temporale intercorrente tra il mese di ottobre dell'anno 1993 e il mese di marzo dell'anno 2000, disponendo un nuovo esame sul punto ad opera della Corte di Appello di Reggio Calabria; ancora, rigettando sul punto il ricorso proposto dalla difesa di Cattafi Rosario Pio in relazione al profilo della prescrizione del reato associativo ha indicato espressamente che il termine massimo di prescrizione, applicabile al caso in esame, con riferimento a tale delitto è pari ad anni 22 e mesi 6 a decorrere dalla data di cessazione del medesimo reato permanente, ossia in base alla contestazione dal mese di marzo dell'anno 2000 (cfr. pag. 27 della motivazione della sentenza emessa in data 1° marzo 2017 dalla Corte di Cassazione laddove si afferma «… privo di pregio giuridico è pure il mezzo d'impugnazione afferente la mancata considerazione dell'intervenuta prescrizione del reato associativo contestato a seguito della fissazione al marzo 2000 della cessazione della sua permanenza, siccome ritenuto dalla Corte territoriale. Difatti la pena massima prevista – ratione temporis, al 2000 – per la condotta illecita di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso con l'aggravante dell'uso delle armi era fissata in anni dieci, come ricordato dalla difesa, sicché il tempo di prescrizione era pari ad anni 15 secondo la disciplina vigente all'epoca e pertanto dal marzo 2000 al luglio 2012 – atto interruttivo determinato dall'applicazione della misura cautelare – non era trascorso il tempo ordinario e l'interruzione comportava il prolungamento sino ad anni 22 e mesi 6… Dunque allo stato non risulta maturato il termine di prescrizione…») da ultimo e in via consequenziale alle precedenti statuizioni, la Corte di Cassazione ha demandato alla Corte di Appello di Reggio Calabria il compito di procedere, qualora la decisione nel merito lo richieda, all'eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio;

   4. l'iter del processo di rinvio nei confronti di Cattafi Rosario Pio innanzi alla Corte di Appello di Reggio Calabria.

  Alla prima udienza del 17 aprile 2019 la Corte di Appello di Reggio Calabria accoglieva il legittimo impedimento dedotto dal difensore di Cattafi Rosario Pio, disponendo il rinvio all'udienza del 9 ottobre 2019. Il legittimo impedimento del difensore determinava la sospensione dei termini di prescrizione per giorni 60.
  All'udienza del 9 ottobre 2019 il processo veniva rinviato all'udienza del 15 gennaio 2020 per l'assenza giustificata di uno dei componenti del Collegio Giudicante.
  All'udienza del 15 gennaio 2020 la Corte di Appello di Reggio Calabria accoglieva il legittimo impedimento dedotto dal difensore di Cattafi Rosario Pio, rinviando il processo all'8 aprile 2020, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione per giorni 60.
  Con provvedimento del 7 aprile 2020, il processo nei confronti di Cattafi Rosario Pio veniva rinviato d'ufficio al 10 giugno 2020 in forza della normativa emergenziale legata alla pandemia da COVID-19, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione.
  In data 10 giugno 2020, perdurando la fase emergenziale dovuta alla pandemia, il processo veniva rinviato al 7 ottobre 2020, con sospensione dei termini di prescrizione fino al 31 luglio 2020.
  In data 7 ottobre 2020 il processo veniva rinviato al 20 gennaio 2021 per assenza giustificata di uno dei componenti del Collegio Giudicante.
  In data 20 gennaio 2021, preso atto della trattazione «cartolare» del procedimento prevista dalla legislazione emergenziale, il processo veniva rinviato al 31 marzo 2021 per assenza giustificata di uno dei componenti del Collegio Giudicante.
  In data 31 marzo 2021, la Corte di Appello di Reggio Calabria accoglieva l'istanza proposta dal difensore di Cattafi Rosario Pio di differimento del processo per adesione all'astensione degli avvocati, con rinvio al 23 giugno 2021 e sospensione dei termini di prescrizione per la durata di giorni 83 (dal 31 marzo 2021 al 22 giugno 2021).
  In data 23 giugno 2021, la Corte di Appello di Reggio Calabria, ritenuta l'assoluta necessità di tale supplemento probatorio sulla scorta di quanto richiesto dalla parte civile, disponeva l'escussione del collaboratore di giustizia D'Amico Carmelo al fine di una completa ricostruzione dei fatti, con rinvio del procedimento all'udienza del 22 settembre 2021 per l'espletamento dell'incombente istruttorio e la prevedibile definizione disponendo la trattazione orale in presenza.
  Ciò posto, occorre evidenziare i seguenti punti, tenuto conto di quanto dedotto nell'atto di sindacato ispettivo in esame:

   1) Prescrizione del reato previsto e punito dall'articolo 416-bis del codice penale.
   Gli interroganti affermano che, «… se dovesse essere riconosciuta la prescrizione, non sarebbe possibile emettere una sentenza di condanna a carico di Cattafi neanche per il periodo compreso tra gli anni 70 e il 1993, per il quale (è) già stata ritenuta provata la sua intraneità all'associazione mafiosa…».
   La preoccupazione espressa nell'atto di sindacato ispettivo non risulta fondata, non essendo conforme agli atti di causa e soprattutto all'oggetto del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con la sentenza emessa in data 1° marzo 2017. Per ragioni di chiarezza è utile rappresentare le possibili astratte soluzioni processuali alla luce del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, con la preliminare precisazione che l'unico tema valutativo devoluto alla Corte di Appello di Reggio Calabria è quello di accertare la partecipazione di Cattafi Rosario Pio all'associazione mafiosa di Barcellona Pozzo di Gotto dal mese di ottobre dell'anno 1993 al mese di marzo dell'anno 2000.

   a) Ipotesi di conferma del giudizio di partecipazione di Cattafi Rosario Pio all'associazione mafiosa dal mese di ottobre dell'anno 1993 al mese di marzo dell'anno 2000.

  In questo caso, non vi sarebbe alcun problema di estinzione del reato associativo per intervenuta prescrizione, sulla base del contenuto della sentenza emessa dalla Corte di Cassazione in data 1° marzo 2017. Ed infatti, a partire dal mese di marzo dell'anno 2000 – data di cessazione della permanenza associativa –, per la maturazione della prescrizione deve decorrere un periodo pari ad anni 22 e mesi 6, cui peraltro occorre aggiungere quanto meno i periodi di sospensione dei termini verificatisi durante il processo dinanzi alla Corte di Appello di Reggio Calabria, per un totale di giorni 318, con la conseguenza che il termine di prescrizione maturerebbe non prima del 16 luglio 2023.

   b) Ipotesi di assoluzione di Cattafi Rosario Pio dal reato associativo per il periodo ricompreso tra il mese di ottobre dell'anno 1993 e il mese di marzo dell'anno 2000.

  In questa evenienza, ovviamente, nessun problema di prescrizione potrebbe porsi con riferimento a tale segmento di condotta. Quanto poi alla possibilità prospettata nell'atto di sindacato ispettivo che ci occupa, per la quale in caso di «… riconosciuta prescrizione, non sarebbe possibile emettere una sentenza di condanna a carico di Cattafi neanche per il periodo compreso tra gli anni '70 e il 1993, per il quale (è) già stata ritenuta provata la sua intraneità all'associazione mafiosa…», va osservato che, sebbene la partecipazione al reato associativo di Cattafi Rosario Pio tra gli anni ’70 del secolo scorso e il 1993 non rappresenti oggetto della devoluzione cognitiva demandata dalla Corte di Cassazione alla Corte di Appello di Reggio Calabria essendosi formato sul punto un giudicato interno, appare utile prospettare le due astrattamente possibili opzioni giuridiche in materia di prescrizione che si presentano in caso di assoluzione di Cattafi Rosario Pio dal delitto di partecipazione all'associazione mafiosa di Barcellona Pozzo di Gotto per il periodo compreso tra il mese di ottobre dell'anno 1993 e il mese di marzo dell'anno 2000. Una prima – maggioritaria – soluzione giuridica è quella di applicare quella copiosa giurisprudenza di legittimità secondo cui «… il giudicato parziale interno rende intangibili le statuizioni della sentenza da esso coperte e si afferma e prevale rispetto a qualsiasi causa di non punibilità, comprese le vicende estintive del reato, eccezion fatta per quella sola della morte del reo …» (vedi Cass. Pen. Sez. III n. 6607 del 5 giugno 2000; conf. Cass. Pen. Sez. I n. 35845 dell'8 agosto 2019; S. U., 29 ottobre 2020, n. 3423) con la conseguenza che per tale segmento di condotta nessuna prescrizione del reato può essere più dichiarata. Ove, per contro, si ritenesse di potere rilevare l'intervenuta prescrizione del reato associativo appare evidente, alla stregua degli stessi criteri contenuti nella sentenza emessa in data 1° marzo 2017 dalla Corte di Cassazione, che il termine di prescrizione sarebbe comunque già maturato dopo 22 anni e 6 mesi dall'ottobre 1993 e precisamente nell'aprile 2016 e, dunque, ben prima che il processo in data 9 giugno 2017 arrivasse alla cognizione della Corte di Appello di Reggio Calabria e addirittura che fosse pronunciata dalla Corte di Cassazione in data 1° marzo 2017 la sentenza di annullamento con rinvio.

   2) Durata dei rinvii delle udienze del processo nei confronti di Cattafi Rosario Pio dinanzi alla Corte di Appello di Reggio Calabria.
   Nell'atto di sindacato ispettivo si adombra un'eccessiva durata dei rinvii disposti dalla Corte di Appello di Reggio Calabria nel corso dello svolgimento del processo nei confronti di Cattafi Rosario Pio.
   Al riguardo deve essere innanzitutto escluso qualsivoglia rinvio di natura dilatoria da parte del Collegio Giudicante che, come si è visto, ha disposto il rinvio del processo di volta in volta per legittimo impedimento della difesa dell'imputato, per adesione all'astensione collettiva degli avvocati, per l'emergenza da COVID-19 nonché per l'assenza feriale, giustificata e prevista, di un componente del Collegio Giudicante. Quanto alla durata dei rinvii, la stessa si presenta nell'ordine di 2-3 mesi ciò che, invero, rappresenta una durata del tutto ragionevole e fisiologica, avuto riguardo sia alla necessità impellente della Corte di Appello di Reggio Calabria di contemperare le scadenze inerenti alla definizione di innumerevoli (nell'ordine di decine) maxi processi con detenuti e con imminente scadenza dei termini di custodia cautelare sia al fatto che l'imputato Cattafi Rosario Pio risponde, in sede di rinvio, a piede libero, alla lontana scadenza del termine di prescrizione e alla ulteriore circostanza che il periodo feriale-estivo determina, per ciò solo, uno slittamento della trattazione del processo. Peraltro, anche laddove la durata del rinvio sia stata superiore ai 2-3 mesi, si deve rilevare che ciò non ha comportato alcuna sostanziale conseguenza processuale, essendo lo stesso stato disposto in via pressoché esclusiva in accoglimento delle istanze della difesa di Cattafi Rosario Pio ovvero su disposizione emergenziale normativa, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione.

   3) Tempi di fissazione della prima udienza.
   Il processo nei confronti di Cattafi Rosario Pio è pervenuto alla cognizione della Corte di Appello di Reggio Calabria in data 9 giugno 2017 ed è stato fissato per l'udienza del 19 aprile 2019. La fissazione del processo è avvenuta in piena conformità ai criteri di priorità previsti alla pagina 8 dal DOG vigente all'epoca, trattandosi di un processo con imputato non detenuto, con termine di prescrizione non ravvicinato e che non aveva superato il termine biennale dalla data dell'iscrizione. Va, peraltro, rilevato che nessuna segnalazione di urgenza è intervenuta da parte dell'Ufficio di Procura né vi è stata richiesta di urgente fissazione da parte dell'imputato o della parte civile.
   Sulla scorta di tutti gli elementi obiettivi sinora passati analiticamente in rassegna ne discende che non vi è alcuno spazio per iniziative e/o censure di carattere disciplinare (né, del pari, per «… l'avvio di iniziative ispettive …») nei confronti dei magistrati della Corte di Appello di Reggio Calabria titolari del processo a carico di Cattafi Rosario Pio in relazione ai rilievi mossi dagli interroganti, non ravvisandosi alcuna anomalia nel loro operato, avendo costoro agito nel pieno rispetto delle norme in costanza della grave situazione in cui versa da anni la Corte di Appello di Reggio Calabria per numero, quantità e delicatezza di procedimenti, con imminente scadenza dei termini custodiali.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

arma personale

traffico di stupefacenti

mafia