ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06333

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 478 del 09/09/2015
Firmatari
Primo firmatario: RUOCCO CARLA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 09/09/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 09/09/2015
VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 09/09/2015
PISANO GIROLAMO MOVIMENTO 5 STELLE 09/09/2015
ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE 09/09/2015
FICO ROBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 09/09/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 09/09/2015
Stato iter:
10/09/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 10/09/2015
Resoconto RUOCCO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 10/09/2015
Resoconto DE MICHELI PAOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 10/09/2015
Resoconto RUOCCO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 10/09/2015

SVOLTO IL 10/09/2015

CONCLUSO IL 10/09/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06333
presentato da
RUOCCO Carla
testo di
Mercoledì 9 settembre 2015, seduta n. 478

   RUOCCO, PESCO, VILLAROSA, PISANO, ALBERTI e FICO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   la disciplina generale in materia di anatocismo è prevista dall'articolo 1283 del codice civile, il quale prevede che, fatta eccezione di espliciti divieti di carattere normativo, gli interessi possano produrre interessi solo in seguito a domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e per interessi relativi ad almeno 3 mesi;
   il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, modificando l'articolo 120 del Testo unico bancario (TUB) di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ha attribuito al CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) il compito di regolare le modalità e i criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria: In attuazione della richiamata disposizione il CICR ha provveduto a disciplinare la materia con la deliberazione del 9 febbraio 2000 con la quale ha disposto, seppur entro certi limiti, delle deroghe alla disciplina generale in materia di anatocismo indicata dal richiamato articolo 1283 del codice civile;
   la legge di stabilità per il 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147), ha novellato il dispositivo dell'articolo 120 del TUB, disponendo che il CICR debba stabilire le modalità ed i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria assicurando nelle operazioni in conto corrente che sia garantita nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori ed escludendo che gli interessi periodicamente capitalizzati possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, siano calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;
   con l'intervento normativo della legge di stabilità per il 2014 si è voluto stabilire l'illegittimità della prassi bancaria in forza della quale vengono applicati gli «interessi composti», prassi quest'ultima che entra in conflitto con i principi fissati dal richiamato articolo 1283 del codice civile; nonostante le numerose pronunce dei giudici di merito, che condannano la prassi bancaria sulla base della normativa vigente in materia di anatocismo, gli istituti di credito hanno continuato a calcolare gli interessi composti non solo su base trimestrale ma anche su base annuale;
   la Banca d'Italia d'intesa con la Consob ha formulato al CICR una proposta di delibera per dare attuazione alla nuova formulazione dell'articolo 120 del TUB: a un'attenta disamina della medesima proposta, così come rilevato da fonti stampa e da numerose associazioni di consumatori, si evincerebbe un ripristino dell'ammissibilità dell'applicazione degli «interessi composti», seppur entro certi limiti; infatti per i rapporti regolati in conto corrente, conto di pagamento e per i finanziamenti a valere su carte di credito viene stabilito che gli interessi sono contabilizzati su base almeno annuale e che gli interessi maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale ed il saldo periodico della sorte capitale produce interessi a condizione siano decorsi 60 giorni dal ricevimento da parte del cliente dell'estratto conto; altresì, decorso tale termine il cliente può autorizzare l'addebito degli interessi sul conto o sulla carta, e in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale;
   l'obiettivo della novella dell'articolo 120 del TUB predisposta dalla legge di stabilità 2014, così come ribadito dalla stessa Banca d'Italia nel documento per la consultazione allegato alla proposta di delibera al CICR, era stabilire «l'improduttività degli interessi composti» e «mettere la parola fine a un comportamento riconosciuto illegittimo dalla giurisprudenza, ma costantemente tollerato dal legislatore»;
   le disposizioni della proposta di delibera al CICR piuttosto che esprimere una compiuta disciplina sul divieto di anatocismo – così come previsto espressamente dall'articolo 1283 del codice civile e dall'articolo 120 del TUB – sembrano «legittimare sul piano legale» la prassi – ad oggi contra legem – posta in essere dagli istituti di credito;
   le deroghe all'articolo 120 del TUB introdotte nella proposta di delibera al CICR non sono legittime sul piano della gerarchia delle fonti dell'ordinamento giuridico della Repubblica Italiana –:
   quali misure intenda assumere al fine di evitare che le disposizioni dell'articolo 120 del TUB siano eluse o derogate illegittimamente e se reputi idoneo, nei limiti delle proprie competenze, proporre al CICR una modifica della proposta di delibera di cui in premessa o assumere ogni altra iniziativa al fine di disporre definitivamente il divieto di anatocismo in ogni sua forma, contabilizzazione ed applicazione in conformità alle disposizioni dell'articolo 120 TUB e dell'articolo 1283 del codice civile. (5-06333)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 10 settembre 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-06333

  Con l'interrogazione immediata in Commissione l'Onorevole Carla Ruocco ed altri pongono quesiti in ordine alla bozza di delibera del CICR di attuazione dell'articolo 120, comma 2, del TUB, nella nuova formulazione, posta in consultazione dalla Banca d'Italia lo scorso mese di agosto. In particolare, si esprime perplessità sul disposto dell'articolo 4 della bozza («Rapporti regolati in conto corrente, conto di pagamento e finanziamenti a valere su carte di credito»), in quanto decorso un termine di 60 giorni (o quello superiore eventualmente stabilito) dal ricevimento da parte del cliente dell'estratto conto, questi può autorizzare l'addebito degli interessi dovuti sul conto; in questo caso, la somma addebitata è considerata sorte capitale. La previsione, secondo gli interroganti, comporterebbe un «ripristino dell'ammissibilità dell'applicazione degli “interessi composti”», in contrasto con quanto previsto dal nuovo testo dell'articolo 120 TUB e sarebbe, pertanto, illegittima.
  Al riguardo, la Banca d'Italia ha comunicato che, come illustrato nel documento di consultazione, la finalità della norma, che interessa soprattutto i rapporti di apertura di credito in conto corrente, è consentire al cliente di corrispondere quanto dovuto alla banca a titolo di interesse passivo, nel caso in cui non abbia la disponibilità «liquida» del denaro necessario per procedere a un pagamento diretto.
  Secondo l'ordinaria prassi dei rapporti di apertura di credito «ante-riforma», infatti, nel momento in cui gli interessi maturati sulle somme utilizzate diventavano esigibili, venivano solitamente corrisposti dal cliente alla banca non attraverso un pagamento, ma con un addebito in conto: se in quel momento il conto non presentava un saldo attivo sufficientemente capiente, l'addebito si sostanziava in un ulteriore utilizzo delle somme messe a disposizione con l'apertura di credito; questo utilizzo dell'apertura di credito, come tale, era produttivo di nuovi interessi.
  La necessità di tenere separata «sorte capitale» e interessi comporta oggi l'impossibilità di continuare a seguire questa prassi.
  In mancanza della possibilità di prevedere forme di capitalizzazione contrattuale, come quella proposta nella bozza di delibera, sarebbe stata inevitabile l'immediata richiesta del pagamento di quanto dovuto, con evidente detrimento del cliente, che non avesse avuto la necessaria disponibilità e che sarebbe rimasto esposto al pagamento della mora e all'avvio di azioni giudiziarie.
  La disposizione, pertanto, intende introdurre un meccanismo di tutela del debitore evitando che la nuova disciplina introdotta dall'articolo 120 del Testo Unico Bancario – voluta dal legislatore a tutela del cliente – possa rivelarsi pregiudizievole per lo stesso.
  La Banca d'Italia ha precisato, infatti, che la forma di capitalizzazione contemplata dall'articolo 4 avviene solo nel caso in cui le parti convengano in tal senso mediante apposito patto. Resta ferma la possibilità per il cliente che disponga delle somme necessarie di estinguere il debito senza che sia imputato a capitale.
  Inoltre, l'articolo 4, comma 4, della bozza di delibera del CICR va inquadrato anche in relazione a quanto stabilisce l'articolo 127, comma 1, del TUB, in base al quale le disposizioni previste dal titolo VI del TUB sono derogabili solo in senso favorevole al cliente. La scelta compiuta nella bozza di delibera CICR è coerente con questa impostazione, consentendo una deroga proprio in tale direzione.
  Si soggiunge, infine, che lo schema di proposta è attualmente sottoposto a consultazione pubblica, per cui la Banca d'Italia potrà vagliare tutte le osservazioni e i commenti che verranno formulati anche con riferimento alla disposizione in questione.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

interesse

credito

movimento dei consumatori