ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06330

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 478 del 09/09/2015
Firmatari
Primo firmatario: SOTTANELLI GIULIO CESARE
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 09/09/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GALGANO ADRIANA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 10/09/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 09/09/2015
Stato iter:
10/09/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 10/09/2015
Resoconto GALGANO ADRIANA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 10/09/2015
Resoconto DE MICHELI PAOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 10/09/2015
Resoconto GALGANO ADRIANA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 10/09/2015

DISCUSSIONE IL 10/09/2015

SVOLTO IL 10/09/2015

CONCLUSO IL 10/09/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06330
presentato da
SOTTANELLI Giulio Cesare
testo presentato
Mercoledì 9 settembre 2015
modificato
Giovedì 10 settembre 2015, seduta n. 479

   SOTTANELLI, GALGANO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
la lotta all'evasione fiscale, male storico del nostro paese, deve rappresentare una costante priorità dell'azione del Governo e delle Agenzie fiscali, se non altro per perseguire evidenti ragioni di eguaglianza sostanziale tra i cittadini, in attuazione del principio costituzionale, esempio di civiltà sociale ed economica, sancito dall'articolo 53 della Carta fondamentale, secondo cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva;
per contrastare l'evasione fiscale occorre avere un'organizzazione amministrativa efficiente e competente, dove, al di là degli strumenti tecnici e informatici, siano correttamente valorizzate le persone e le relative professionalità, nel rispetto dei principi consacrati nell'articolo 97 della Costituzione, tra i quali vanno sottolineati quelli concernenti il buon andamento dell'amministrazione e il pubblico concorso;
le Agenzie fiscali e, in particolare, l'Agenzia delle entrate hanno, quindi, l'onere e l'obbligo, per perseguire efficacemente i propri fini istituzionali, di prestare la massima cura nella valorizzazione delle professionalità del proprio personale dipendente, in modo rispettoso delle procedure concorsuali, riconoscendo ai vincitori delle relative selezioni, soprattutto quando basate su titoli ed esami, il corretto inquadramento lavorativo, con l'effetto di stimolare l'ulteriore accrescimento professionale dei dipendenti e ottenere, così, un potenziale sensibile miglioramento delle performance volte ad ottenere una maggiore fedeltà fiscale dei contribuenti;
nel tratteggiato ideale contesto organizzativo, riguardo alle politiche del personale assume, dunque, anche autonomo e apprezzabile valore l'instaurazione e il mantenimento di un sereno clima lavorativo, fondato sulla correttezza e legittimità dei bandi di concorso, per titoli ed esami, pubblicati e le cui prove abbiano visto la proclamazione dei vincitori con il conseguente inquadramento professionale;
nello specifico, al di là della nota vicenda dei dirigenti nominati in violazione dei principi costituzionali di buon andamento e di accesso per concorso pubblico recati dal citato articolo 97, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 37 del 2015, l'Agenzia delle entrate risulta investita da un'altra vicenda, sostanzialmente negletta dai mezzi di comunicazione, salvo alcuni accenni ripresi da «Il Sole 24 ore» (edizioni del 24 e del 25 luglio 2015) e dai sindacati (principalmente, l'USB sul proprio sito http://agenziefiscali.usb.it), che riguarda la propria organizzazione interna; si tratta dell'adozione, a seguito di alcune recenti sentenze TAR, di un'azione volta alla «retrocessione» di oltre 700 dipendenti, dalla qualifica di funzionario-Terza Area a quella di impiegato-Seconda Area, vincitori a suo tempo di bando di concorso interno per titoli ed esami;
i predetti dipendenti dell'Agenzia delle entrate sarebbero stati colpiti dalla «retrocessione» sancita indirettamente dal giudice amministrativo a causa di un vizio nel bando di concorso originario, il quale, in applicazione del contratto integrativo sottoscritto nel 2000 inerente al personale dell'allora Ministero dell'economia e delle finanze, aveva previsto, tra gli altri, una selezione per titoli ed esame per il passaggio dalle posizioni B1, B2, B3 e B3 Super dell'area B (oggi seconda area) alla posizione C1 dell'area C (oggi terza area F1);
detto bando di concorso, articolato su base regionale, prevedeva un percorso formativo di qualificazione e aggiornamento professionale, sulla base di una graduatoria preliminare per titoli, dove il peso assolutamente determinante era costituito dall'anzianità di servizio, con l'effetto pratico di escludere ab initio l'accesso ai dipendenti B3 e B3 Super (tutti assunti in virtù di concorso pubblico per esami e, per lo più, laureati), collocati in posizione apicale dell'Area B corrispondente alla vecchia carriera di concetto, ma con minore anzianità di servizio rispetto ai colleghi inquadrati nelle posizioni B1 e B2, riconducibili alla vecchia carriera esecutiva;
la Corte Costituzionale (sentenze n. 1 del 1999 e n. 194 del 2002) si era espressa per ritenere in contrasto con il principio costituzionale del buon andamento dell'azione amministrativa, sancito dall'articolo 97 della Costituzione, tanto il cosiddetto «doppio salto» di posizione quanto l'attribuzione di un peso eccessivo all'anzianità di servizio; cosicché, per evitare che il bando fosse invalidato, sulla base di un accordo sindacale del 2003, i dipendenti B3 e B3 Super sono stati ammessi a partecipare in soprannumero al percorso formativo e al conseguente esame finale, in quanto inquadrati nel livello immediatamente inferiore a quello messo a bando, cosa che peraltro era stata prevista per il coevo concorso da C1 e C2 a C3;
molti dipendenti B3 e B3 Super risultavano vincitori del concorso e sottoscrivevano a far data dal 1o febbraio 2007 un nuovo contratto individuale di lavoro; tuttavia, il risultato raggiunto tramite un accordo sindacale non si era tradotto in una modifica del bando, per cui i candidati risultati idonei impugnavano la graduatoria invocando il valore di lex specialis del bando stesso, a prescindere dagli orientamenti della Corte Costituzionale, e l'inefficacia degli accordi sindacali del 2003; dopo anni, il giudice amministrativo (TAR Lazio sentenza n. 9352 del 2013 e sentenza n. 3007 del 2015) accedeva alle tesi dei ricorrenti, escludendo ab origine dalla selezione concorsuale i dipendenti B3 e B3 Super;
gli atti di «retrocessione», adottati con una semplice comunicazione agli interessati, sono diramati dalle varie direzioni regionali, con date di decorrenza diverse in base ai contenziosi regionali instauratisi, e riguardano circa 700 funzionari, per cui, ad esempio, i 53 «retrocessi» per il Lazio sono stati tutti declassati a far data dal 25 marzo 2015, a prescindere pure dalla data di ricezione della menzionata comunicazione, mentre risulta che simili comunicazioni sono prossime ad essere inviate relativamente alle regioni Campania, Sicilia, Emilia Romagna e Veneto;
l'Agenzia delle entrate, in data 8 aprile 2015, ha sottoscritto con tutte le organizzazioni sindacali (FP-CGIL, CISL-FP, UIL-PA, CONFSAL/SALFI, USB-PI/RDB-PI, FLP) un verbale d'intesa riguardante «Ipotesi di interpretazione autentica dell'articolo 102, comma 3 del CCNL del Comparto agenzie fiscali 2002-2005», per tentare di risolvere la vicenda, ma, a quanto consta, il Dipartimento della funzione pubblica non avrebbe dato parere positivo, per cui siffatta soluzione è di fatto bloccata;
la situazione creatasi, in disparte da considerazioni su ulteriori verosimili contenziosi i cui effetti non sono prevedibili, appare molto grave almeno sotto due profili: in relazione alle persone direttamente colpite dalla «retrocessione», dopo ben oltre otto anni di svolgimento dell'attività di funzionario, talora con il conseguimento di ulteriori progressioni, atteso che la qualifica è stata conseguita in base a superamento di procedura concorsuale; in ordine al generale clima di potenziale incertezza ingenerato in tutto il personale dell'Agenzia delle entrate, atteso che l'essere vincitore di concorso, la stipula del relativo contratto individuale di lavoro e lo svolgimento delle pertinenti funzioni non danno garanzia sufficiente, neppure a distanza di molti anni, della professionalità acquisita, anzi, all'opposto, si traducono in una penalizzazione professionale per l'aver perso la possibilità, negli anni trascorsi, di partecipare ad altre procedure concorsuali per la terza area;
l'intera vicenda, oltre ad apparire surreale quanto alla gestione delle risorse umane, rischia in concreto di intaccare ulteriormente l'efficacia dell'azione di controllo svolta dall'Agenzia delle entrate in merito all'adempimento da parte dei contribuenti degli obblighi tributari, non potendo più, tra l'altro, i dipendenti «retrocessi» essere destinatari di provvedimenti di delega per la sottoscrizione di atti aventi efficacia esterna, con il consequenziale effetto di una riduzione degli atti di accertamento diretti al recupero di tributi e di base imponibile –:
quali iniziative intenda adottare per porre rimedio al problema delineato, in modo da salvaguardare tanto la professionalità dei dipendenti coinvolti, non penalizzandone ingiustamente la posizione economica e giuridica, quanto l'operatività dell'Agenzia delle entrate, affinché possa continuare ad avvalersi legittimamente e stabilmente dell'operato di tali funzionari per la lotta all'evasione fiscale. (5-06330)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 10 settembre 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-06330

  Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante chiede al Ministro quali iniziative intenda adottare per risolvere la questione relativa a circa 700 dipendenti dell'Agenzia delle entrate che, dopo essere passati, a seguito di concorso interno, dall'area B – posizione B3 – all'area C – posizione C1, sono stati recentemente retrocessi all'area inferiore a conclusione di un lungo iter giudiziario caratterizzato da sentenze di opposto tenore.
  Al riguardo, l'Agenzia delle entrate riferisce quanto segue.
  Nel contratto integrativo del Ministero delle finanze sottoscritto nel 2000 in applicazione del CCNL di comparto 1998-2001 (in data perciò antecedente all'istituzione delle agenzie fiscali) sono stati previsti concorsi interni per il passaggio dalle posizioni B1, B2 e B3 dell'area B (oggi area II) alla posizione iniziale C1 dell'area C (oggi area III) per un totale di circa 4.000 posti.
  I bandi di concorso, emanati nel 2001 dalle nuove agenzie, prevedevano un percorso formativo di qualificazione e aggiornamento professionale, al quale era ammesso un numero di candidati pari ai posti messi a concorso maggiorato del 20 per cento. Al termine del percorso formativo era previsto un esame finale orale. L'ammissione al percorso formativo era determinata da una graduatoria basata sui titoli posseduti dai candidati, fra i quali assumeva un peso preponderante l'anzianità di servizio.
  Tenuto conto del determinante fattore dell'anzianità di servizio, un gruppo consistente di dipendenti collocati nella posizione apicale B3 dell'area B, possedendo un'anzianità minore rispetto ad altri colleghi in posizione inferiore B1 o B2, avrebbero perso a priori qualunque chance di passaggio all'area superiore risultando per loro sarebbe risultato in partenza escluso il percorso formativo in argomento.
  Secondo l'Agenzia delle entrate detta situazione avrebbe concretizzato una violazione della pronuncia con la quale la Corte Costituzionale aveva nel frattempo sancito il divieto del cosiddetto «doppio salto» nelle progressioni interne (sentenza n. 194 del 16 maggio 2002).
  La Corte, nel quadro di un ragionamento più generale sulla qualità selettiva delle procedure interne di passaggio di qualifica nelle pubbliche amministrazioni, aveva inoltre criticato l'attribuzione di un peso eccessivo al fattore dell'anzianità di servizio, ritenendolo incoerente con il principio di concorsualità nell'accesso ai pubblici uffici, e quindi di selezione dei migliori, stabilito dall'articolo 97 della Costituzione. Infatti, secondo la Corte Costituzionale, nei concorsi interni delle pubbliche Amministrazioni rappresentavano una violazione del principio costituzionale del buon andamento dell'azione amministrativa sia il cosiddetto «doppio salto» di posizione che l'attribuzione di un peso eccessivo al parametro dell'anzianità di servizio.
  Considerando che sulla base della pronuncia della Corte, il personale in posizione apicale B3 che fosse stato escluso dal percorso formativo e, conseguentemente, si fosse visto privare della possibilità di accesso all'area superiore, avrebbe potuto impugnare la procedura e farla invalidare, sostenendo che i colleghi in posizione inferiore B1 o B2 da cui fossero stati scavalcati nell'accesso al percorso formativo e che avessero poi superato la procedura avrebbero di fatto effettuato un «doppio salto», passando dalla posizione B1 (per questi si sarebbe addirittura trattato di un «triplo salto») o B2 a quella iniziale C1 dell'area superiore. L'Agenzia delle entrate decise di consentire anche al personale inquadrato nella posizione B3 di partecipare, anche in soprannumero, al percorso formativo e al conseguente esame finale.
  Al termine della procedura, le graduatorie di merito venivano però impugnate da alcuni dipendenti B2 che erano stati ammessi al percorso formativo in base al punteggio dei titoli e che, dopo la prova orale, si erano trovati posposti ai dipendenti B3 ammessi in soprannumero al percorso di formazione.
  La giurisprudenza amministrativa, che, inizialmente, aveva respinto i ricorsi si è poi consolidata in senso opposto. I giudici hanno infatti ritenuto (TAR Lazio sentenza n. 9352 del 2013 e sentenza n. 3007 del 2015) che nella fattispecie non ricorressero i presupposti per l'applicazione del principio di divieto del «doppio salto», in quanto le posizioni economiche all'interno di un'area si dovevano considerare tutte equivalenti dal punto di vista mansionale e pertanto, ai fini del passaggio all'area C, sarebbe stato del tutto indifferente l'inquadramento dei candidati nella posizione B1, B2 o B3.
  Al riguardo, l'Agenzia delle entrate osserva che l'equivalenza delle mansioni all'interno di un'area è stata prevista per la prima volta dal CCNL delle Agenzie fiscali, sottoscritto a maggio 2004 e cioè tre anni dopo la pubblicazione dei bandi relativi al concorso interno di cui trattasi: quest'ultimo, come già detto, faceva riferimento al CCNL dei Ministeri 1998-2001, il quale non prevedeva l'equivalenza di mansioni tra le diverse posizioni interne a un'area, anzi la escludeva espressamente (articolo 24, comma 2), stabilendo altresì (articolo 15) che, nel passaggio dei dipendenti da una posizione all'altra all'interno dell'area, il dipendente inquadrato in una determinata posizione economica non potesse essere posposto in graduatoria a un dipendente di posizione economica inferiore: se questo valeva per i passaggi all'interno di un'area, a maggior ragione doveva valere per i passaggi da un'area all'altra.
  L'Avvocatura dello Stato, preso atto della situazione, ha dato indicazione all'amministrazione di non coltivare ulteriormente il contenzioso.
  Alla luce delle decisioni degli organi di giustizia amministrativa, l'Agenzia ha dovuto retrocedere dipendenti ex B3 cosiddetti «soprannumerari», che pure, afferma l'Agenzia, avevano superato la prova finale e, in virtù dei contratti di lavoro regolarmente sottoscritti all'epoca, svolgevano da oltre otto anni, con competenza e professionalità, le mansioni proprie dell'area superiore, assicurando la funzionalità di delicati servizi sia nell'attività di controllo che in quella di assistenza e informazione al contribuente.
  In alcuni casi, agli interessati erano state attribuite anche posizioni organizzative (capo reparto e simili), anch'esse necessariamente revocate, dal momento che possono essere coperte solo da personale inquadrato nella terza area.
  L'Agenzia delle entrate allo scopo di assicurare continuità all'azione amministrativa, si è fatta più volte promotrice di norme di legge che consentissero di sanare la situazione.
  In sintesi, le norme proposte prevedevano che agli interessati («dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria cui sono state affidate le mansioni della terza area sulla base di contratti individuali stipulati in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione del contratto collettivo di comparto del quadriennio contrattuale 1998-2001») venisse attribuito il relativo inquadramento giuridico e il corrispondente trattamento economico, tenendo conto delle mansioni effettivamente svolte e della professionalità conseguita, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della norma. Una norma di questo tenore era stata inserita nel disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126 (comma 8-bis dell'articolo 1); l’iter di conversione non venne però perfezionato e il decreto decadde, né la norma venne successivamente ripresentata.
  Peraltro, l'Agenzia ricorda che l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, in analoga fattispecie ha stabilito che al personale interessato dalla sentenza della Corte Costituzionale continuasse ad essere corrisposto, a titolo individuale ed in via provvisoria, sino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico in godimento. La «specifica disciplina contrattuale» si è concretizzata nell'articolo 102, comma 3, del CCNL del comparto agenzie fiscali, che di fatto ha sanato la situazione del personale interessato prevedendone la conferma nella nuova posizione.
  Ad aprile 2015 l'Agenzia ha sottoscritto un verbale d'intesa con le Organizzazioni sindacali, nel quale si ipotizza un'interpretazione autentica del predetto articolo 102 che consenta di estenderne l'applicazione al caso dei B3 retrocessi.
  Anche sulla scorta dell'avviso del Dipartimento della funzione pubblica, cui è stato sottoposto il citato verbale, sono pertanto in corso i necessari approfondimenti tecnici e le conseguenti valutazioni.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contratto di lavoro

categoria socioprofessionale

evasione fiscale