ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/04473

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 381 del 28/07/2020
Firmatari
Primo firmatario: ANDREUZZA GIORGIA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 28/07/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PATASSINI TULLIO LEGA - SALVINI PREMIER 28/07/2020
COLLA JARI LEGA - SALVINI PREMIER 28/07/2020
DARA ANDREA LEGA - SALVINI PREMIER 28/07/2020
GALLI DARIO LEGA - SALVINI PREMIER 28/07/2020
PETTAZZI LINO LEGA - SALVINI PREMIER 28/07/2020
PIASTRA CARLO LEGA - SALVINI PREMIER 28/07/2020


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 28/07/2020
Stato iter:
29/07/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 29/07/2020
Resoconto PATASSINI TULLIO LEGA - SALVINI PREMIER
 
RISPOSTA GOVERNO 29/07/2020
Resoconto BUFFAGNI STEFANO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 29/07/2020
Resoconto PATASSINI TULLIO LEGA - SALVINI PREMIER
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 29/07/2020

SVOLTO IL 29/07/2020

CONCLUSO IL 29/07/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-04473
presentato da
ANDREUZZA Giorgia
testo di
Martedì 28 luglio 2020, seduta n. 381

   ANDREUZZA, PATASSINI, COLLA, DARA, GALLI, PETTAZZI e PIASTRA. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019 sono state approvate le «Nuove modalità di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole a medie imprese e articolazione delle misure di garanzia» di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

   in particolare, la parte II del citato provvedimento, nell'individuare le «Modalità d'intervento del fondo e requisiti di ammissibilità», ha previsto al paragrafo B.1.4, lettera f) che per accedere al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese i soggetti beneficiari finali non devono aver usufruito della garanzia su altre operazioni finanziarie per le quali è già stato concesso il prolungamento della durata dell'operazione a causa del loro stato di temporanea difficoltà (Parte VI, paragrafo D);

   il cosiddetto decreto liquidità prevede numerose deroghe — fino al 31 dicembre 2020 — alla vigente disciplina di accesso ai Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, ma tra queste nulla è previsto per le imprese che, a causa di una temporanea carenza di liquidità, hanno ottenuto il prolungamento di un precedente finanziamento;

   a riprova di quanto esposto sono stati segnalati molti casi di diniego della domanda di accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese ai sensi della Parte II, paragrafo B.1.4, lettera f), delle disposizioni operative e tale orientamento, confermato anche dal team di assistenza del Fondo di garanzia presso il Ministero dello sviluppo economico, appare per molti versi in contrasto con la ratio delle norme da poco approvate: risulta infatti quantomeno contraddittorio che, nei casi di accertata crisi di liquidità dell'impresa richiedente la garanzia del Fondo per le piccole e medie imprese, si preveda una deroga alla normativa generale che viene invece negata ove, per una difficoltà giudicata temporanea dallo stesso soggetto finanziatore, sia stato accordato un prolungamento della garanzia concessa;

   occorre pertanto rafforzare la disciplina al fine di ricomprendere nel perimetro delle agevolazioni anche le imprese che hanno già ottenuto il prolungamento della garanzia, così da sostenere finanziariamente importanti tasselli del tessuto produttivo italiano in temporanea crisi di liquidità ed evitare asimmetrie pericolose per la tutela del lavoro e dell'economia –:

   se sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e se non intenda adottare le iniziative di competenza per chiarire, anche in via interpretativa, che l'articolo 13 del decreto liquidità può applicarsi anche ai casi previsti dalla Parte VI, paragrafo D, delle disposizioni operative sull'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
(5-04473)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 29 luglio 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-04473

  Con riferimento all'interrogazione a risposta immediata in parola, concernente la possibilità di adottare iniziative per chiarire in via interpretativa che l'articolo 13 del «decreto liquidità» può applicarsi anche ai casi previsti dalla Parte VI, paragrafo D, delle disposizioni operative sull'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, si riferisce quanto segue.
  Il decreto MiSE 12 febbraio 2019 ha previsto, tra i requisiti generali di ammissibilità alla garanzia in parola, che i soggetti beneficiari finali non abbiano beneficiato della garanzia su altre operazioni finanziarie per le quali richiesta di prolungamento della durata della garanzia di cui alla Parte VI, paragrafo D (allegato al decreto MiSE 12.02.19, Parte II, punto B.1.4.f). Dunque, nel caso in cui una garanzia del Fondo PMI, già concessa ad un'impresa, sia estesa mediante la procedura di prolungamento per temporanea difficoltà, la medesima impresa non risulta più ammissibile al Fondo per nuove operazioni, fino al reintegro della precedente posizione.
  La ragione di tale regola discende dal presupposto per la concessione del prolungamento per temporanea difficoltà, che è proprio l'inadempimento dell'impresa: la procedura si configura, quindi, come un'alternativa rispetto all'escussione della garanzia e ne consegue che l'impresa che se ne è avvalsa non risulta più «in bonis» ed è esclusa dalla concessione di nuove garanzie.
  Come riportato dagli Onorevoli interroganti, tale disposizione non è stata derogata dalle disposizioni introdotte dalla legislazione emergenziale dei decreti-legge Cura Italia e Liquidità, che pure hanno introdotto, in via temporanea, una serie di incisive modifiche alla disciplina del Fondo.
  A riguardo, tuttavia, è importante segnalare che, in virtù delle misure straordinarie di contrasto alla crisi, anche sotto il profilo della moratoria dei finanziamenti in essere, già l'articolo 49, comma 1, lettera f) del decreto-legge n. 18 del 2020 cosiddetto decreto Cura Italia (poi trasfuso nell'articolo 13 del decreto-legge n. 23 del 2020 cosiddetto Decreto Liquidità), ha disposto che «per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 Virus, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza».
  Con circolare n. 8 del 2020 è stato poi comunicato che «Il Consiglio di gestione del Fondo di garanzia ha altresì deliberato che, alla luce di tale disposto normativo, per questa particolare fattispecie non dovrà più essere utilizzata la procedura ordinaria per le richieste di prolungamento della durata della garanzia per le imprese in difficoltà, la quale resterà valida per tutte le casistiche diverse dalla sospensione, ovvero sui piani di rientro e rimodulazioni dei piani esistenti».
  Pertanto, in questo momento emergenziale è possibile, nella generalità dei casi, utilizzare la procedura del prolungamento per effetto di misure di moratoria (non solo legale, ma anche volontaria), che non è necessariamente connessa al conclamato inadempimento e quindi al ricorrere dei presupposti dell'escussione della garanzia e, pertanto, non comporta la preclusione per l'impresa dal successivo accesso al Fondo.
  Si ricorda, infine, che al fine di sostenere il tessuto produttivo del nostro Paese, che è rappresentato soprattutto da PMI, il Decreto Rilancio, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, ha altresì previsto l'assegnazione di contributi a Fondo Perduto per le imprese danneggiate dall'emergenza COVID, che abbiano subito un calo di fatturato rispetto al 2019 (articolo 25).
  È dunque altissima l'attenzione del Governo alle imprese italiane, e rinnovo l'impegno del Ministero dello sviluppo economico ad adottare ogni iniziativa utile e tecnicamente percorribile, volta a salvaguardare il tessuto produttivo italiano e garantire la tutela dei lavoratori, anche attraverso nuovi interventi normativi.