ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04163

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 340 del 28/11/2014
Firmatari
Primo firmatario: FIORIO MASSIMO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 28/11/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BARGERO CRISTINA PARTITO DEMOCRATICO 28/11/2014
GRIBAUDO CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 28/11/2014


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 28/11/2014
Stato iter:
25/02/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 25/02/2015
Resoconto DEL BASSO DE CARO UMBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 25/02/2015
Resoconto FIORIO MASSIMO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 28/11/2014

DISCUSSIONE IL 25/02/2015

SVOLTO IL 25/02/2015

CONCLUSO IL 25/02/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04163
presentato da
FIORIO Massimo
testo di
Venerdì 28 novembre 2014, seduta n. 340

   FIORIO, BARGERO e GRIBAUDO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   con il decreto del Presidente della Repubblica numero 151 del 30 luglio 2012, dal 15 settembre 2012, è in vigore in Italia il nuovo contrassegno di parcheggio per disabili «europeo» che consente anche ai cittadini italiani, dotati dei previsti requisiti, di ottenere il rilascio di un contrassegno che ne agevoli la mobilità stradale in tutti i Paesi dell'Unione europea;
   il contrassegno europeo è stato introdotto dalla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea n. 98/376/CE del 4 giugno 1998, che prevede che i contrassegni auto per i disabili abbiano caratteristiche uniformi e vengano riconosciuti da tutti gli Stati membri per facilitare gli spostamenti in auto dei loro titolari. Resta comunque agli Stati membri il compito di rilasciare il contrassegno in base alla propria definizione di disabilità e secondo le modalità e procedure da loro scelte. Il nuovo contrassegno non è vincolato a uno specifico veicolo perché ha natura strettamente personale quindi non cedibile. Deve essere usato solo ed esclusivamente se l'intestatario del contrassegno è a bordo, alla guida o accompagnato da terzi;
   in Italia, secondo quanto disposto dal codice della strada, il contrassegno per i disabili viene rilasciato da comune di residenza ed è valido ed utilizzabile su tutto il territorio nazionale;
   tale contrassegno consente, nello specifico, alla persona disabile di circolare, pur nel rispetto di alcune limitazioni, nelle zone a traffico limitato (Ztl), nella zone a traffico controllato (Ztc), nelle aree pedonali urbane (Apu), nelle vie e corsie preferenziali di tutti i comuni d'Italia;
   va però specificato che tale diritto di accesso è regolamentato in maniera differente da comune a comune. Infatti, in alcuni casi è sufficiente l'esposizione del contrassegno mentre in altri, soprattutto se sono presenti varchi elettronici, occorre preventivamente comunicare il numero della targa del veicolo. In caso contrario potrebbe infatti arrivare una impropria sanzione, per cui si dovrebbe successivamente fare ricorso al prefetto o giudice di pace del comune in questione;
   risulta quindi evidente come la molteplice difformità dei regolamenti comunali crei un tangibile ostacolo alla piena e corretta fruizione, da parte dei cittadini disabili, del contrassegno degli autoveicoli e quindi una palese violazione del loro diritto alla mobilità, sancito sia dalla legislazione italiana che da quella comunitaria;
   va specificato come nella «Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» (approvata alla Camera dei Deputati ed attualmente in discussione al Senato) sono presenti norme, all'articolo 2, comma 1, lettera d), che prevedono la «revisione e rafforzamento delle misure finalizzate allo sviluppo della mobilità sostenibile e al miglioramento della sicurezza stradale in ambito urbano, con particolare riferimento all'utenza vulnerabile», tra cui anche i «disabili» –:

se il Governo non ritenga utile, in relazione a quanto espresso in premessa, promuovere per quanto di loro competenza ed in particolare attraverso la citata legge delega per la riforma del codice della strada, misure che promuovano un regolamento uniforme, su tutto il territorio nazionale, per l'utilizzo del contrassegno dei disabili per la mobilità stradale che sia realmente in grado di rispettare i diritti riconosciuti delle categorie deboli. (5-04163)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 25 febbraio 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione IX (Trasporti)
5-04163

  In risposta alla richiesta degli onorevoli interroganti circa una regolamentazione uniforme per l'utilizzo del contrassegno disabili per la mobilità stradale, sono stati assunti dettagliati elementi presso i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  In via preliminare, ritengo opportuno informare che esiste già una normativa di riferimento uniforme su tutto il territorio nazionale, cui gli enti territoriali devono attenersi.
  In particolare, rammento le disposizioni di cui all'articolo 188 del codice della strada (circolazione e sosta dei veicoli al servizio dei disabili), all'articolo 381 del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada (strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone invalide), nonché quelle di cui gli articoli 11 e 12 del regolamento n. 503 del 1996 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
  Quanto alla difficoltà di accesso alle ZTL (controllate da sistemi elettronici) per i veicoli al servizio delle persone diversamente abili, va rilevato che l'accesso è sempre consentito dalla legislazione vigente, con l'onere di comunicare preventivamente la targa del veicolo al comune di residenza.
  Tale onere viene assolto dal diversamente abile una sola volta nei confronti dell'ente territoriale, il quale inserisce la targa del veicolo nel sistema garantendo così l'accesso ed evitando improprie contestazioni.
  Nel caso, invece, di accesso dei disabili nelle ZTL di comuni diversi da quelli di residenza, sussiste l'onere per gli stessi disabili di comunicare in tempo utile la targa del veicolo in uso all'amministrazione interessata, affinché possa essere inserita nelle liste dei veicoli autorizzati all'accesso.
  Tale obbligo scaturisce dalla impossibilità di verificare in altro modo il diritto di accesso del veicolo al servizio del disabile nelle ZTL, controllate da varchi elettronici, e quindi evitare allo stesso di dover presentare, successivamente, ricorso per l'annullamento della sanzione.
  Circa la proposta formulata da più parti per facilitare e semplificare la fruizione delle ZTL controllate elettronicamente alle persone con disabilità – residenti e non – attraverso un sistema centralizzato di verifica dei requisiti di ogni possessore di contrassegno, informo che, allo stato attuale, non è realizzabile, in considerazione dell'estrema diversità delle apparecchiature adottate, con piena discrezionalità, dalle singole amministrazioni comunali.
  Inoltre, l'omologazione delle apparecchiature di controllo dei varchi viene effettuata dal MIT su istanza del produttore; sono ammesse tutte le tecnologie disponibili e non può essere privilegiata, per ovvi motivi legati alla tutela della libera concorrenza, una specifica modalità di comunicazione a corto raggio terra-veicolo.
  L'adozione di uno standard unico di comunicazione, ancorché auspicabile, non può essere imposta dal MIT stesso, essendo ricompresa nella competenza degli enti internazionali di unificazione.
  Nel concludere, voglio segnalare che, proprio nell'intento di fornire un servizio di grande utilità alle persone diversamente abili, il sito del MIT – alla voce circolazione e sicurezza stradale – riporta l'elenco dei comuni che hanno istituito ZTL controllate da varchi elettronici, con i recapiti telefonici dei referenti che possono fornire ogni utile informazione per il rilascio delle necessarie preventive autorizzazioni.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

automobile

disabile

codice della strada